Art. 10 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare all’Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi occorrenti per la concessione di mutui a società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra il personale di ruolo ed i pensionati delle ferrovie stesse.
2. Ai mutui suddetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 4.
3. L’annualità di ammortamento e dei relativi interessi al netto del contributo erariale è iscritta, anno per anno, nel bilancio dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e pagata alla Cassa depositi e prestiti entro il 25 giugno.
4. Il tasso d’interesse e tutti i rapporti derivanti dalla concessione del mutuo, fra l’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le cooperative, sono regolati dalle disposizioni che disciplinano i mutui concessi direttamente dalla Cassa depositi e prestiti alle cooperative da essa finanziate.
5. Per la concessione dei mutui di cui sopra e per la gestione decapitali mutuati, sono istituiti speciali conti correnti ai sensi dell’articolo 11.