Art. 7 TUDA Redazione e stesura di atti pubblici

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(L)

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

Testo in vigore dal 7 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.