Art. 67 TUDA Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. (R)

Testo in vigore dal 7 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.