Art. 54 TUDA Informazioni annullate o modificate

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(R)

1. Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del provvedimento d’autorizzazione.

Testo in vigore dal 7 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.