Art. 41 TUDA Validità dei certificati

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(L)

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.