Art. 41 TUDA Validità dei certificati
Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(L)
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.