Art. 78-septies TUA Calcolo dei valori medi

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.

1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come “inferiore al limite di quantificazione” e il “limite di quantificazione” di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.

Testo in vigore dal 11 novembre 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.