Art. 60 TUA Competenze dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPAR) esercita, mediante il Servizio geologico d’Italia Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l’attività conoscitiva, qual è definita all’articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.