Art. 318-quinquies TUA Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinchè provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Testo in vigore dal 29 maggio 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.