Art. 307 TUA Notificazione delle misure preventive e di ripristino
Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
1. Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all’operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.