Art. 259-ter TUA Delitti colposi in materia di rifiuti

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Testo in vigore dal 9 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.