Art. 237-quater TUA Ambito di applicazione ed esclusioni

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo:
a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
1) rifiuti di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2);
2) rifiuti radioattivi;
3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno.

Testo in vigore dal 11 aprile 2014

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.