Art. 232 TUA Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell’Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. Ai punti 2.4 dell’allegato 1 e 6.6.4 dell’Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: “e” è sosituita dalla disgiunzione: “o”.

Testo in vigore dal 16 giugno 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.