Art. 226-quinquies TUA Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio
Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati, da organismi accreditati, come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:
a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:
1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene per l’utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall’allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40, nonché agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell’articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40.
2-bis. Nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40, gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati: a) frutta:
1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d’India, pitaya e avocado;
4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo; 5) cachi; b) ortaggi:
1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf;
2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine;
4) leguminose da orto: fagiolini con baccello;
5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote;
6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri;
7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli; c) erbe aromatiche fresche; d) funghi coltivati; e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.
3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell’allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.
4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell’articolo 182-ter del presente decreto.