Art. 213 TUA Autorizzazioni integrate ambientali

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all’articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall’autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

Testo in vigore dal 25 dicembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.