Art. 156 TUA Riscossione della tariffa

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica.

Testo in vigore dal 23 maggio 2026

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.