Art. 143 TUA Proprietà delle infrastrutture

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Spetta anche all’ente di governo dell’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 823, secondo comma, del codice civile.

Testo in vigore dal 12 novembre 2014

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.