Art. 134 TUA Sanzioni in materia di aree di salvaguardia

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

Testo in vigore dal 29 aprile 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.