1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
Testo in vigore dal 29 aprile 2006
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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