Art. 129 TUA Accessi ed ispezioni

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. L’autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Testo in vigore dal 29 aprile 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.