Art. 127 TUA Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

Testo in vigore dal 15 aprile 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.