Art. 130 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;
b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;
c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica.
2. Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, è punito a termini dell’art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro è soggetto alle pene dell’art. 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall’art. 433 dello stesso Codice.