Art. 64 T.U. Accise Prestazione della cauzione

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

(Art. 36 D.L. n. 1200/1948 - Art. 4 D.L. n. 331/1993)

1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell’autorizzazione o il rilascio della licenza e l’esercizio dell’impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.

2. Se il soggetto obbligato non provvede all’adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l’importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all’adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l’autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l’adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.

3. Non occorre adeguamento se l’aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell’importo della cauzione prestata.(129)

Testo in vigore dal 5 aprile 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (129)

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.