Art. 47 T.U. Accertamento Rafforzamento dei servizi digitali

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

1. (articolo 22, commi 1 e 2, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
1. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:
a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
b) consentire la registrazione delle scritture private;
c) consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;
d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e Uffici dell’Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate;
f) l’effettuazione di ulteriori adempimenti.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall’articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.