Art. 273 T.U. Accertamento Divieto della doppia imposizione

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

2. L’imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall’imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.