Art. 261 T.U. Accertamento Accertamento dei redditi di fabbricati
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 41-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 159, comma 2, lettera l), 253, 256 e 259 non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell’immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 299, comma 5.