Art. 209 T.U. Accertamento Obblighi di conservazione della documentazione

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 11 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell’articolo 203 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero:
a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;
b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.