Art. 173 T.U. Accertamento Scambio di informazioni su richiesta
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 31-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. L’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e delle giurisdizioni terze con le quali è in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
2. L’amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette Autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul reddito.
3. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l’amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati dalla normativa dell’Unione europea e dai trattati bilaterali o multilaterali applicabili.
4. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l’Autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
5. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal capo IV, recante “Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa”, e capo VI, recante “Relazioni con i Paesi terzi”, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011.
6. Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’amministrazione finanziaria alle Autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di scambio di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.