FATTO
In data 9.12.1982 è stata rilasciata al ricorrente Rizzi Aroldo, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 9 lettera a) della L. n. 10/77, la concessione edilizia per la ricostruzione di un fabbricato in area di proprietà, sita in Comune di Bardolino.
Ciò in ragione della qualità di imprenditore agricolo del richiedente e del fatto che trattavasi di opera realizzata in area agricola in funzione della coltivazione del fondo.
Successivamente, con contratto sottoscritto in data 27.7.1993, il sig. Rizzi trasferiva alla sorella Rizzi Amelia metà della proprietà dell’immobile e del fondo sul quale lo stesso insiste, pur continuando ad utilizzarlo come propria abitazione e ad occuparsi della coltivazione del fondo.
Con provvedimento n. 102 del 28.9.1993, il Sindaco del Comune di Bardolino, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 88 della L.r. n. 61/85 e dell’art. 10 della L. n. 10/77, ingiungeva ai ricorrenti di provvedere al pagamento in solido della somma di £.23.784.500, a titolo di contributo concessorio per la quota di proprietà trasferita dal sig. Rizzi alla sorella Amelia.
Avverso il provvedimento sindacale è stato proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
– Violazione dell’art. 10, ultimo comma della Legge n. 10/1977 e dell’art. 88, ultimo comma della Legge regionale n. 61/1985.
– Eccesso di potere per travisamento dei fatti, perplessità ed insufficienza della motivazione.
Nelle premesse del provvedimento impugnato viene riportato il dettato di cui all’ultimo comma dell’art. 88 della legge regionale n. 61/85, il quale recita: “La vendita degli immobili realizzati ai sensi della lettera a) dell’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a soggetti privi dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità costituisce modificazione d’uso ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10”.
Atteso che la norma riportata prevede, alternativamente, due ipotesi (vendita a soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo o vendita dell’immobile indipendentemente dalla vendita del fondo), il provvedimento assunto dal Sindaco di Bardolino risulta viziato in quanto dallo stesso non è dato desumere quale delle due ipotesi contemplate dalla norma sia stata individuata per la richiesta di integrazione del pagamento dei contributi concessori.
Parte istante rileva altresì come nella specie non sussistessero in ogni caso i presupposti per l’adozione del provvedimento censurato.
In primo luogo, in quanto non si è verificata la vendita dell’immobile indipendentemente dalla vendita del fondo, atteso che alla signora Rizzi Amelia è stata trasferita dal fratello Aroldo la metà dell’intera proprietà, comprendente sia l’immobile che il fondo.
Né, per effetto di tale trasferimento, il fondo ha perduto la sua originaria destinazione ad uso agricolo, atteso che il sig. Rizzi continua ad occuparsi dello stesso in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale.
In secondo luogo, laddove si ritenesse applicata l’altra ipotesi contemplata dalla norma, parte ricorrente contesta l’interpretazione che è stata data dall’amministrazione a tale disposizione .
L’esonero dal pagamento del contributo di concessione per le opere da realizzare in ambito agricolo, così come previsto dalla lettera a) dell’art. 9 della L. n. 10/77, è evidentemente connesso in termini del tutto oggettivi alla destinazione dell’opera che sorgerà in zona agricola, finalizzata alla coltivazione del fondo, indipendentemente dal fatto che l’imprenditore stesso sia proprietario dell’immobile.
Di conseguenza, secondo la difesa istante, essendo stata mantenuta la destinazione agricola dell’opera, strettamente connessa alla coltivazione del fondo, l’esenzione dal pagamento dei contributi sarebbe stata possibile anche qualora la proprietà fosse stata divisa ab origine fra i due fratelli e la concessione fosse stata richiesta da entrambi, non ostando la mancanza in capo alla signora Rizzi Amelia della qualifica di imprenditore agricolo.
La ratio della disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della L. n. 10/77 è quindi quella di imporre il pagamento dei contributi nelle ipotesi in cui si sia verificato, nel decennio successivo all’ultimazione dei lavori, un reale mutamento della destinazione d’uso, per effetto della quale, se fosse esistita fin dall’inizio, non sarebbe stato possibile concedere l’esenzione.
Risulta quindi preferibile seguire un’interpretazione che consenta di mantenere l’esonero, anche in caso di trasferimento della proprietà, laddove non sia venuta meno la destinazione dell’immobile in funzione della conduzione del fondo.
Una diversa interpretazione potrebbe invero delineare profili di incostituzionalità delle disposizioni applicate nel caso di specie.
– Violazione degli artt. 5 e 6 della L. n. 10/77 e dell’art. 82 e 83 della L.r. n. 61/85.
– Eccesso di potere per manifesta illogicità.
Parte ricorrente contesta i conteggi eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare l’importo dovuto, per effetto dei quali non sarebbe stato considerato il fatto che per parte delle opere, tutt’ora impiegate a fini agricoli, non dovevano essere applicati i parametri previsti per gli edifici di abitazione.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 29 novembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame e per i motivi richiamati in fatto, viene denunciata l’illegittimità del provvedimento con il quale è stato chiesto ai ricorrenti il pagamento in solido della somma di £. 23.784.500, a titolo di contributo concessorio per la quota di proprietà trasferita in capo alla signora Rizzi Amelia da parte del fratello Rizzi Aroldo, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 88 della Legge regionale n. 61/85.
Come già riportato in fatto, il signor Rizzi aveva conseguito ai sensi della lettera a) dell’art. 9 della L. n. 10/77 la concessione a titolo gratuito per la realizzazione della propria abitazione nell’ambito del fondo agricolo da lui stesso condotto in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale.
Il sopravvenuto trasferimento alla sorella (che non riveste la qualità di imprenditrice agricola) della metà dell’immobile realizzato in forza della concessione edilizia a titolo gratuito (nonché della metà della proprietà del fondo), ha determinato l’amministrazione, in applicazione della norma regionale richiamata, a calcolare l’ammontare dei contributi concessori dovuti per la quota di proprietà ceduta e quindi a chiederne la corresponsione in solido da parte dei fratelli Rizzi.
Appare utile preliminarmente inquadrare la fattispecie in esame sotto il profilo normativo.
L’art. 9 della legge n. 10/1977 prevede al primo comma, lettera a), che il contributo di concessione non è dovuto “per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153”.
Il successivo art. 10 della medesima legge, stabilisce all’ultimo comma che “Qualora la destinazione d’uso delle opere…nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima prevista per la nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione”.
Le suddette prescrizioni sono riprese dall’art. 88 della Legge regionale veneta n. 61/1985, che conferma le ipotesi di esenzione del contributo previste dall’art. 9 della L. n. 10/77.
L’ultimo comma dell’art. 88 riprende in particolare quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 10 della L. n. 10/77, stabilendo a sua volta che “La vendita degli immobili, realizzati ai sensi della lettera a) dell’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a soggetti privi dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi al rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, costituisce modificazione d’uso ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10”.
In base alle norme richiamate, nel caso in cui vengano realizzate opere in zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/75 (identificato in colui che impiega almeno due terzi del proprio tempo di lavoro nella conduzione del fondo, da cui ricava il proprio reddito principale) non sono dovuti i contributi di concessione.
La ratio della norma è evidente, essendo correlata all’esigenza di favorire gli interventi realizzati in tali ambiti se strettamente connessi alle esigenze dell’imprenditore agricolo e della conduzione del fondo.
Ai fini dell’esenzione, quindi, è necessario che sussistano entrambe le condizioni, l’una oggettiva (opera da realizzare per la conduzione del fondo), l’altra soggettiva (imprenditore agricolo a titolo principale), risultando insufficiente la sussistenza di una sola di esse.
Su tale impianto normativo si inseriscono le norme di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della L. n. 10/77 e dell’ultimo comma dell’art. 88 della legge regionale n. 61/85.
In base alla norma regionale, laddove venga a mancare una di tali condizioni nei dieci anni successivi al conseguimento dell’abitabilità o agibilità dell’opera realizzata in virtù della concessione edilizia ottenuta a titolo gratuito, per espressa disposizione di legge tale eventualità è assimilata ad un mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.
Tale mutamento di destinazione d’uso sarà quindi disciplinato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10, che per tale eventualità dispone che venga applicato il contributo di concessione (di cui in origine era stata concessa l’esenzione) nella misura massima prevista per la nuova destinazione.
Anche in questo caso la ratio della norma è evidente, atteso che il favor riservato all’imprenditore agricolo ed alla collocazione delle opere in area agricola in funzione della conduzione del fondo viene a mancare ogni qual volta il soggetto cui le opere stesse vengono trasferite nel decennio immediatamente successivo al conseguimento dell’agibilità/abitabilità non sia un imprenditore agricolo a titolo principale o non sussista più il collegamento oggettivo con il fondo da coltivare, in quanto l’opera viene trasferita indipendentemente dal fondo.
In buona sostanza, ogni qual volta si determini la mancanza di una delle due condizioni, soggettiva o oggettiva, poste a fondamento dell’esenzione dal pagamento del contributo di concessione.
La previsione che in tale eventualità debba essere corrisposto il pagamento dei contributi di concessione per il cambio di destinazione d’uso, consente di evitare intenti speculativi, impedendo a soggetti che, in mancanza della qualifica di imprenditore agricolo o in presenza di opere che non si pongono in relazione con la coltivazione del fondo, non avrebbero potuto conseguire ab origine l’esonero dal pagamento dei contributi concessori, di godere illegittimamente di tale beneficio, ottenendo il trasferimento del bene realizzato con la concessione gratuita.
Ciò premesso, esaminato il caso di specie e tenuto conto delle censure sollevate avverso il provvedimento comunale, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
In primo luogo, non si rileva il difetto di motivazione, né l’eccesso di potere per travisamento o perplessità, in quanto appare evidente dalle premesse all’ordinanza sindacale che nel caso di specie risulta individuata l’ipotesi, contemplata dalla normativa, in cui viene a mancare il requisito soggettivo ossia la qualifica di imprenditore agricolo.
Invero, viene rilevato puntualmente che il soggetto che ha acquisito nel corso del decennio la titolarità (o meglio una quota parte, pari al 50%) del bene realizzato con esonero dal pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 9 lettera a) della L. n. 10/77 è un soggetto che non riveste la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, svolgendo la signora Rizzi Amelia la professione di parrucchiera.
Né, con riguardo alla ulteriori doglianze, può rilevare il fatto che se, all’epoca della richiesta della concessione, il bene fosse stato già in comproprietà, entrambi i ricorrenti avrebbero conseguito l’esonero, atteso che comunque detta agevolazione non avrebbe potuto interessare la quota parte facente capo al soggetto non imprenditore agricolo.
Infine, quanto alla seconda doglianza, relativa al computo dell’ammontare dei contributi da versare, atteso che per espressa disposizione di legge, nelle ipotesi in cui si verifichi il trasferimento nell’arco del decennio, si assume sia intervenuto il cambio di destinazione d’uso; rilevato che il trasferimento è avvenuto per la quota corrispondente alla metà dell’immobile oggetto della concessione gratuita; che per l’effetto a tale porzione deve essere applicata la misura massima del contributo dovuto per la nuova destinazione; risulta corretto il calcolo effettuato dal Comune, che ha computato i contributi dovuti sulla metà dell’intero immobile realizzato in virtù della concessione edilizia rilasciata a Rizzi Aroldo, successivamente trasferita alla sorella non imprenditrice agricola.
In conclusione, per i motivi sin qui svolti, il ricorso va respinto.
Nulla spese non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 29 novembre 2007.






