FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato il sig. Maffeis, chiedeva l’annullamento della nota 3 novembre 2003, prot. N. 20043 del Segretario Generale del comune con la quale era stato escluso dal concorso per la copertura di un posto di dirigente nel settore lavori pubblici ed ambiente.
Il provvedimento, si fonda sulla ritenuta non equipollenza del titolo di studio in possesso del Maffeis (laurea in architettura) con il titolo richiesto dal bando di concorso che prevede espressamente all’art. 6 la laurea in ingegneria o titoli equipollenti ai sensi di legge.
Al ricorso facevano seguito dei motivi aggiunti depositati il 9/4/2004 avverso la delibera di assunzione a tempo indeterminato del vincitore del concorso.
Il ricorso è affidato ad una unica articolata censura, così rubricata:
1)-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90; D.M. 14/4/2003. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dell’obbligo di imparzialità, abuso di potere, carenza di presupposto essenziale, difetto di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà.
Veniva poi avanzata una richiesta di risarcimento per perdita di chance derivante dall’illegittima esclusione dal concorso operata dall’amministrazione.
Si costituiva in giudizio il comune di Monte Argentario che ribadiva la legittimità dell’operato dell’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 14/11/2007 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso oggi proposto all’attenzione del tribunale ha per oggetto l’esclusione del ricorrente da un concorso pubblico, concluso da tempo con un vincitore che ha occupato, in esito alla detta procedura, il posto di responsabile del settore lavori pubblici ed ambiente del comune.
L’interesse del ricorrente, tuttavia, mantiene tuttora attualità in relazione alla domanda principale di annullamento della sua esclusione al concorso perché l’accoglimento della richiesta aprirebbe la strada al risarcimento del danno avanzato con la proposizione dei motivi aggiunti.
Ciò premesso, va preliminarmente rigettata l’eccezione d’inammissibilità proposta dal comune resistente per non aver impugnato il Maffeis il bando di concorso.
L’espressa indicazione di titoli equipollenti alla laurea quinquennale in ingegneria contenuta nel punto sei dei requisiti di ammissione è di per sé sufficiente per negare la tardività del ricorso dell’architetto Maffeis, che fidando nella giurisprudenza del consiglio di Stato (sez. V n. 1329/1991) ha presentato la domanda di partecipazione al concorso e tempestivamente impugnato l’esclusione dallo stesso per la affermata mancanza del titolo richiesto dal bando.
Tuttavia, nel merito, il ricorso non è fondato.
Come ricordato nella narrazione in fatto il bando di concorso prevedeva espressamente il possesso della laurea in ingegneria (corso quinquennale) o titoli equipollenti ai sensi di legge.
Tuttavia l’astratta equiparazione tra le due lauree (ingegneria e architettura) pur apparentemente consentita dalla superficiale lettura del bando di concorso si scontra con l’organizzazione amministrativa del comune resistente ed, ancor prima, con i compiti assegnati al dirigente del settore Lavori pubblici ed ambiente.
Quanto al primo aspetto, la documentazione versata in atti dall’amministrazione comunale dimostra come siano stati creati due distinti uffici diversificando le funzioni dei lavori pubblici e dell’urbanistica, prevedendo al vertice della prima un ingegnere ed a capo della seconda un architetto.
La volontà dell’amministrazione in tal senso è provata anche dalla quasi contestualità dei bandi di concorso per la copertura delle posizioni di vertice dei due settori Lavori pubblici-ambiente e Urbanistica, pubblicati a distanza di un mese e mezzo l’uno dall’altro (docc. 2 e 3).
Quanto al secondo aspetto, risulta chiaro, anche dalle attività svolte dal dirigente del settore lavori pubblici che lo stesso non possa non essere altresì un ingegnere in relazione alle responsabilità collegate alla realizzazione di lavori relative alle vie ed ai mezzi di trasporto, nonché opere di deflusso o comunicazione, di viabilità provinciale (Aut. Vigilanza LLPP. Delib. n. 13 del 26/9/2001) ed infine impianti tecnologici ed elettrici.
Le attività sopra descritte infatti sono di competenza esclusiva degli ingegneri, con la conseguenza che l’erronea indicazione del bando, in relazione alla equipollenza di titoli di studio, non può avere altra conseguenza che quella di considerare tempestivo il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione ed al più, provvedere alla liquidazione del danno emergente cioè delle spese sostenute dal ricorrente per partecipare al concorso che tuttavia, nella specie, non sono né chieste né documentate e quindi non possono essere liquidate neppure in via equitativa dal tribunale.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 14 novembre 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
(omissis)






