FATTO

Con ricorso notificato il 18 marzo 2004 e depositato il 6 aprile seguente il sig. Torchiani Remo ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, esponendo di avere chiesto nel 1994 al Comune di Agrigento il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di un magazzino rurale su un suo appezzamento di terreno (in catasto al foglio 121, p.lle 31 e 85) ricadente in zona “E” (verde agricolo) del piano regolatore generale; ma che, all’esito di un iter istruttorio protrattosi per circa un decennio, la domanda era stata rigettata, con l’impugnato provvedimento prot. n. 2591 del 21 gennaio 2004 a firma del Dirigente del Servizio III del Settore Urbanistica, sul rilievo della mancata dimostrazione da parte dell’istante della qualifica di agricoltore o di imprenditore agricolo.
Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, e vinte le spese, deducendo con unico motivo le censure di “Eccesso di potere per mancanza dei presupposti e per difetto di motivazione; Violazione e falsa applicazione di norme di legge (Legge 241/90); Travisamento dei fatti; Manifesta ingiustizia”.
La motivazione addotta – per la prima volta ed ex novo dopo un lunghissimo procedimento istruttorio – non sarebbe idonea a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, anche per la mancanza di qualsivoglia riferimento normativo.
La qualità di imprenditore agricolo sarebbe richiesta dalla legge solo ai fini dell’esenzione dal pagamento degli oneri concessori, ipotesi non ricorrente nella specie.
Il Comune di Agrigento, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Acquisizioni istruttorie sono state disposte con ordinanza collegiale n. 145/2004, reiterata con ordinanza n. 107 del 29 marzo 2006, eseguita il 17 maggio 2006 dall’onerato Comune di Agrigento.
Con ordinanza collegiale n. 1070 del 21 settembre 2006 è stata accolta la domanda cautelare, agli effetti dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere al riesame del provvedimento impugnato in relazione alle addotte censure (riesame che, peraltro, dalla documentazione in atti, non risulta essere intervenuto).
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2007 la difesa del ricorrente si è riportata alle già esposte conclusioni, e il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Risulta dalla documentazione di causa (compresa quella prodotta dal Comune di Agrigento in esecuzione dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 107/06) che, successivamente alla originaria richiesta, nel 1994, di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale su un terreno (in catasto al foglio 121, p.lle 31 85) ricadente in zona “E/b” (verde agricolo soggetto a vincolo idrogeologico) del piano regolatore generale, il ricorrente aveva presentato nel 1997 un progetto rielaborato, sul quale – dopo che il competente ufficio comunale ne aveva attestato la corrispondenza ai parametri e alle prescrizioni dello strumento urbanistico -, la Commissione edilizia ebbe ad esprimere in data 5 marzo 2003 parere contrario sul rilievo che “…Manca tra l’altro il parere sanitario e la relazione sul tipo di lavorazione e sugli impianti previsti”. L’odierno ricorrente chiedeva allora, in data 26 giugno 2003, “il riesame della pratica”, a tal fine integrando la documentazione relativa al profilo igienico-sanitario, ma il procedimento si concludeva negativamente con il provvedimento qui impugnato – prot. n. 2591 del 21 gennaio 2004 -, del seguente testuale tenore: “…si comunica che tale richiesta non è stata accolta in quanto la ditta non ha dimostrato di avere titolo per l’effettuazione degli interventi proposti in quanto non risulta essere agricoltore o imprenditore agricolo e pertanto è stato disposto il diniego con comunicazione all’interessato”.
Con l’unico complesso motivo di ricorso tale provvedimento viene censurato, in sintesi, sotto i profili sia della carenza di adeguata motivazione, sia della erroneità della stessa.
La censura è fondata.
Ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (che ha introdotto l’istituto della concessione edilizia in sostituzione della licenza edilizia di cui alla normativa previgente), “La concessione è data dal sindaco al proprietario o a chi abbia titolo per richiederla…, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi…, nonché delle ulteriori norme regionali” (art. 4, primo comma).
La concessione è di regola onerosa, salvo talune eccezioni tassativamente determinate, tra cui, per quanto qui specificamente rileva, “le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153” (art. 9, primo comma, lett. a).
Come si vede, un determinato status o una qualifica professionale del richiedente (specificamente, ai sensi della norma riportata, di imprenditore agricolo) viene in rilievo, in deroga alla regola dell’onerosità, esclusivamente ai fini del rilascio gratuito della concessione edilizia per determinati tipi di opere, mentre status o qualifiche professionali del richiedente sono in linea generale del tutto irrilevanti; ciò che rileva, infatti, è, per un verso, la titolarità, da parte del richiedente, della proprietà o di altro idoneo titolo di disponibilità dell’immobile sul quale è destinato a svolgersi l’intervento previsto, e per altro verso la conformità di tale intervento alla disciplina urbanistica in concreto applicabile.
Lo stesso è a dirsi per quanto attiene alla disciplina del “permesso di costruire”, che in forza del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. delle disposizioni in materia edilizia) ha ora sostituito la concessione edilizia (cfr. artt. 7 e sgg.)
Non dissimile, seppure più dettagliata, è la disciplina di cui alla legge urbanistica della Regione Siciliana 28 dicembre 1978, n. 71, che all’art. 36 dispone tra l’altro: “Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l’esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché mutamento della destinazione degli immobili” (primo comma); “Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l’uso del bene in relazione alla concessione richiesta” (secondo comma); … “Fatti salvi i casi previsti dall’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita, e quelli di cui all’art. 7 della stessa legge per l’edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione” (sesto comma); “La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione sessa” (settimo comma).
Questo essendo il dato normativo, ha perciò ragione il ricorrente di dolersi che la motivazione del diniego, opposto con il provvedimento impugnato alla sua richiesta di concessione edilizia per la progettata costruzione di un fabbricato rurale sul suo terreno ricadente in zona “E/b” del p.r.g. (sulla scorta di un progetto oggettivamente rispondente ai parametri e alle prescrizioni di detto strumento urbanistico), risulta del tutto priva di base normativa. E ciò ne comporta l’illegittimità, perché il possesso della qualifica di agricoltore o di imprenditore agricolo può rilevare, come s’è visto, esclusivamente ai fini del rilascio gratuito della concessione edilizia: fermo restando che la mancanza di tale qualifica non può di per sé essere preclusiva del rilascio del titolo abilitativo, ove non sussistano o comunque non vengano addotte altre ragioni oggettivamente rilevanti (delle quali, nella specie, non è cenno alcuno nel provvedimento impugnato), come è dato anche desumere dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cons. St., V, 11 gennaio 2006, n. 31).
Il ricorso è, perciò, fondato, onde – assorbito quant’altro – va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Vanno fatte salve, ovviamente, le ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione.
Sussistono giusti motivi, in relazione agli specifici profili della controversia, per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla il provvedimento impugnato, nella stessa epigrafe indicato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, in camera di consiglio, addì 05 ottobre 2007, con l’intervento dei sigg. magistrati:

(omissis)