(omissis)
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il proposto gravame l’odierna ricorrente, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha dichiarato inammissibile per omessa presentazione delle documentazione richiesta la domanda dalla stessa presentata nell’ambito della procedura concorsuale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Avverso la contestata determinazione sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell’art.3 della L. n.241/1990. Eccesso di potere per grave carenza e genericità della motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
2) Violazione dell’art.13 della L.R. 33/1987. Violazione art.7 della L. n.241/1990;
3) Violazione dell’art.7 e ss. della L. n.241/1990. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta;
4) Violazione dell’art.6 della L.R. n.33/1987 e dell’art.4 della L. n.15/1968. Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta e contraddittorietà tra atti;
4) Eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e dello sviamento di potere. Violazione dell’art.97 della Costituzione e dell’art.2 della L. n.241/1990. Travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta. Violazione del principio del giusto procedimento;
5) Violazione degli artt.3, 117 e 118 della Costituzione in correlazione con la delibera CIPE 13 marzo 1985 punto 3.1 lett.c). Eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di ragionevolezza.
Si è costituito il comune di Roma contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto del proposto gravame.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2006 il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame l’odierna ricorrente, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha dichiarato inammissibile per omessa presentazione delle documentazione richiesta la domanda dalla stessa presentata nell’ambito della procedura concorsuale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Non suscettibile di favorevole esame è il primo motivo di doglianza con cui, sul presupposto che la contestata determinazione sarebbe stata motivata per relationem, è stato fatto presente che l’intimata amministrazione ha omesso di riportare in modo completo il contenuto dell’atto richiamato, precludendo all’interessato di comprendere le ragioni che ne hanno giustificato l’adozione.
In merito il Collegio osserva che per consolidata giurisprudenza:
a) la motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è sempre consentita, anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, quando l’atto richiamato venga indicato e sia reso disponibile, di modo che le ragioni sottese all’atto adottato possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti del procedimento (CS, sez.V, n.39 del 19/1/1999; Tar Campania, n.9988 dell’8/7/2004; Tar Sicilia, Palermo, n. 291 del 12/2/2004);
b) il concetto di disponibilità di cui all’art. 3 comma 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 non comporta che l’atto amministrativo richiamato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento, ma unicamente che il documento medesimo sia reso disponibile a norma della stessa legge, e cioè che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti disciplinato dalla legge medesima (Tar Lazio, sez.II, n.11287 del 1° dicembre 2003; Tar Campania, Napoli, sez.III; n.1001 del 21/2/2002).
Pure da rigettare è la censura di cui al n.3 prospettante la violazione dell’art.7 della L. n.241/1990 in quanto per consolidata giurisprudenza le norme degli artt. 7 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, relative alla comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell’indicazione del responsabile del procedimento, non si applicano alle procedure concorsuali, essendo queste iniziate ad istanza di parte (CS, sez.II, n.31 del 1° luglio 1992; Tar Campania, n.1688 del 17/4/2001; Tar Toscana, n.2721 del 18/11/2002; Tar Marche, n.1532 del 6/12/2002).
Infondati devono essere dichiarati anche il secondo ed il quarto motivo di doglianza con cui è stato fatto presente che la resistente amministrazione non ha in alcun modo tenuto conto della valenza probatoria delle dichiarazioni sostitutive rese dall’odierna istante in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, avuto presente, come chiaramente evidenziato dalla suddetta amministrazione (pag.2 della memoria conclusionale), che relativamente alla situazione reddituale della ricorrente per l’anno 1988 non è stata prodotta alcuna documentazione mentre in ordine alla situazione di impossidenza del marito (Martini Guerino) e del figlio a carico (Martini Marco) nessun atto notorio è stato presentato.
In termini più generali deve comunque essere sottolineato che questo Collegio ha avuto modo di affermare con sentenza n.8919 del 2002 che quando una norma prevede che sia il privato a comprovare in modo idoneo o, perlomeno, a dare un serio principio di prova sulle proprie affermazioni, non è ravvisabile in capo alla P.A. procedente l’onere di dimostrare la veridicità delle stesse, specie quando siano coinvolti dati o valutazioni che sono nella sola disponibilità del privato stesso.
Pure da rigettare è la successiva con cui l’interessata, sul presupposto che l’amministrazione capitolina ha impiegato oltre due anni per comunicare gli esiti della verifica dei requisiti effettuati dalla Commissione ex art.8 della L. n.33/1987, ha fatto presente che tale comportamento avrebbe stravolto tutta la procedura concorsuale e risultava in palese contrasto con il disposto dell’art.2 della L.241/1990.
Al riguardo, premesso che l’odierna istante non ha in alcun modo illustrato come la lentezza nello svolgimento della procedura concorsuale de qua avrebbe provocato l’illegittimità della contestata determinazione di inammissibilità alla luce delle disposizioni disciplinanti la suddetta procedura, deve essere sottolineato, in linea con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (ex plurimis sez.VI, n.2195 del 20/4/2006), che il termine previsto dall’art.2 della L. 241/1990 per l’adozione dei provvedimenti amministrativi ha natura ordinatoria e non perentoria e pertanto la sua inosservanza da parte dell’amministrazione non esaurisce il potere di provvedere né determina di per sé l’illegittimità dell’atto adottato fuori termine.
Infondato è infine l’ultimo motivo di doglianza con cui l’interessata, sul presupposto che nella materia dell’edilizia residenziale pubblica non è dato individuare in capo alle regioni una competenza legislativa esclusiva per quanto concerne la determinazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha contestato la legittimità dell’impugnata determinazione facendo presente che la l’art.3 della Legge regionale n.33/1987, in forza del quale è stato adottata l’avversato provvedimento, risulta essere in palese contrasto con la disciplina fissata dalla delibera CIPE del 13 marzo 1995, la quale ha previsto che il valore locativo dell’alloggio di cui si abbia la titolarità del diritto di proprietà, usufrutto e abitazione non costituisce più criterio generale di esclusione per le assegnazione di alloggi di E.R.P.
Al riguardo, in disparte la circostanza che la censura de qua non investe il motivo in base al quale è stata adottata la gravata determinazione, deve essere sottolineato che la disciplina introdotta dalla richiamata delibera CIPE del 1995 non può in ogni caso essere applicata a procedure concorsuali, come quella in esame, bandite antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.6452 del 2000, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
(omissis)






