SENTENZA
sul ricorso n. 4208/08 R.G. proposto da FAROUK SHAMS SALEM ATTIA domiciliato ex lege in Roma, presso la Segreteria del TAR e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Vanni Oddino e Marco Bertolino con studio in Alassio (Sv), Pr. Sibelli Bugliolo n. 3/16
CONTRO
â MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dellâAvvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
â MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro p.t. â non costituito in giudizio;
â AMBASCIATA DâITALIA â CANCELLERIA CONSOLARE A IL CAIRO, in persona dellâAmbasciatore p.t. â non costituita in giudizio
per lâannullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento prot. n. 122 del 21 febbraio 2008 con cui lâAmbasciata dâItalia a Il Cairo ha respinto la richiesta di visto dâingresso per turismo presentata dal ricorrente;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza dellâ11 dicembre 2008;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 18 aprile 2008 e depositato il 6 maggio 2008 Farouk Shams Salem Attia ha impugnato il provvedimento prot. n. 122 del 21 febbraio 2008 con cui lâAmbasciata dâItalia a Il Cairo ha respinto la richiesta di visto dâingresso per turismo presentata dal predetto.
Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 24 maggio 2008, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Ministero degli Interni e lâAmbasciata dâItalia a Il Cairo, benchĂŠ ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Allâudienza pubblica dellâ11 dicembre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Farouk Shams Salem Attia impugna il provvedimento prot. n. 122 del 21 febbraio 2008 con cui lâAmbasciata dâItalia a Il Cairo ha respinto la richiesta di visto dâingresso per turismo presentata dal predetto.
Con unâunica articolata censura il ricorrente lamenta il difetto dâistruttoria e di motivazione dellâatto impugnato prospettando, altresĂŹ, lâesistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente per il rilascio â in suo favore â del visto dâingresso in Italia.
La censura in esame è infondata in quanto il dedotto difetto dâistruttoria e lâasserita illegittimitĂ per lâesistenza delle condizioni necessarie per il rilascio del visto sono, in fatto, insussistenti come si avrĂ in prosieguo modo di affermare allorchĂŠ si tratterĂ della legittimitĂ sostanziale del provvedimento impugnato.
Il prospettato difetto di motivazione, poi, costituisce vizio di per sĂŠ inidoneo, ai sensi dellâart. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare lâannullamento giurisdizionale dellâatto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso.
Proprio con riferimento specifico alla legittimitĂ sostanziale del diniego di visto in questo giudizio gravato, il Collegio rileva che secondo lâart. 5 del trattato di Schengen, ratificato dallâItalia con la l. n. 388/93, per lâingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire âi documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienzaâ; tale condizione deve, in particolare, essere rispettata per il rilascio del visto uniforme di durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato).
Nello stesso senso lâart. 4 comma 3° d.lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto dâingresso lo straniero deve dimostrare âdi essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonchĂŠ la disponibilitĂ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienzaâ.
Lâart. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente âla finalitĂ del viaggioâ.
Secondo, poi, il punto 20 dellâallegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00 il visto dâingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:
âa) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori allâimporto stabilito dal Ministero dellâinterno con la Direttiva di cui allâart. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilitĂ di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilitĂ di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalitĂ , ecc.)â.
La direttiva del Ministero dellâInterno del 01 marzo 2000 quantifica gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto dâingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno.
Dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto dâingresso per turismo non deve solo dimostrare la disponibilitĂ dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, piĂš in generale, deve esibire quegli atti indispensabili a comprovare âlo scopo e le condizioni del soggiorno previstoâ (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d.lgs. n. 286/98).
A tal fine, pertanto, lâinteressato deve comprovare allâamministrazione competente lâesistenza delle condizioni che giustificano le finalitĂ del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto dâingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneitĂ (confermata dalla durata dello stesso mai superiore a novanta giorni), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere lâinteresse dello straniero a fare rientro nel Paese dâorigine onde scongiurare il c.d. ârischio migratorioâ.
Le condizioni in esame possono essere desunte, tra lâaltro, dallâesercizio di attivitĂ economiche o, ancora, dal possesso di fonti di reddito o altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro della sua vita affettiva e dei suoi interessi economici e, per tale via, a dimostrare la natura temporanea del soggiorno in Italia e il probabile ritorno nel Paese di provenienza.
Nella fattispecie in esame nessuna delle condizioni in esame è stata comprovata dallâinteressato.
In particolare, dalla documentazione trasmessa dallâAmbasciata dâItalia a Il Cairo con nota del 19 maggio 2008 si evince che lâamministrazione ha negato il visto ritenendo sussistente il c.d. rischio migratorio in quanto il ricorrente non è titolare, nel Paese di provenienza, di fonti di reddito tali, per natura ed entitĂ , da palesare la probabilitĂ del suo rientro in patria avendo lâinteressato prodotto solamente âun libretto tasse vuoto, rilasciato in data 1 febbraio 2008, per vendite genericheâ.
Alla luce delle circostanze in esame, pertanto, lâamministrazione ha del tutto legittimamente ritenuto esistente nella fattispecie il c.d. rischio migratorio con conseguente mancanza, in capo al ricorrente, dei requisiti necessari per lâingresso in Italia il che palesa la correttezza, nel merito, del provvedimento impugnato.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.
Nessuna statuizione, poi, deve essere emessa in relazione alle spese concernenti il rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti stante la mancata costituzione di queste ultime;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio â Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara non luogo a provvedere in relazione alle spese concernenti il rapporto giuridico processuale instauratosi tra il ricorrente e le altre parti intimate;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâAutoritĂ Amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella Camera di Consiglio dellâ11 dicembre 2008.






