Fatto
Il dott. Roberto SPECIALE, ufficiale generale in s.p.e. dellâEsercito italiano, dichiara dâesser stato nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2003 Ă sensi dellâart. 4, I c. della l. 23 aprile 1959 n. 189, in forza del DPR 16 ottobre 2003, debitamente registrato dalla Corte dei conti.
Il dott. SPECIALE rende altresĂŹ noto che, a seguito della nomina del Governo in esito alle elezioni per la XV legislatura repubblicana, questo non lo revocò a suo tempo. Pertanto, il suo incarico dirigenziale sâappalesa confermato Ă sensi dellâart. 19, c. 8 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 (nel testo previgente alla novella recata dallâart. 2, c. 159 del DL 3 ottobre 2006 n. 256, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006 n. 286), a suo dire, fino alla naturale scadenza, ossia il compimento del suo 65° anno dâetĂ , limite massimo ex lege di permanenza in servizio per i generali di Corpo dâarmata della GDF. Nel frattempo, il sig. Ministro dellâeconomia e delle finanze delegò al Viceministro on.le prof. Vincenzo VISCO, tra lâaltro, pure i propri poteri di direzione e vigilanza ex art. 1 della l. 189/1959 sulla GDF.
Il dott. SPECIALE fa presente pure che, durante lâestate 2006, insorsero alcuni screzi tra lui ed il Viceministro dellâeconomia in ordine al trasferimento di quattro ufficiali comandanti di reparti del Corpo in Lombardia, nellâambito dellâavvicendamento di vari ufficiali di grado elevato nei vari Comandi regionali e provinciali.
Con decreto in data 1° giugno 2007 (pubblicato nella G.U. n. 142 del successivo giorno 21), il Ministro dellâeconomia e delle finanze ha avocato a sĂŠ i poteri dapprima delegati in materia di GDF. Riferisce al riguardo il ricorrente che il Ministro lo convocò per rivolgergli la richiesta di dimissioni dalle funzioni di Comandante generale del Corpo, offrendogli in cambio la nomina a consigliere della Corte dei conti. Con missiva personale rivolta al Ministro, il dott. SPECIALE ha declinato tale offerta, ma, nel frattempo, con DPR 1° giugno 2007, egli è stato sostituito nelle predette funzioni dal gen. c.a. Cosimo DâARRIGO, senza che le relative ragioni siano state esplicitate nel medesimo provvedimento. Queste ultime son state poi rese note dal Ministro solo il successivo giorno 6 in unâaudizione innanzi al Senato della Repubblica, nella cui allocuzione al ricorrente sono state contestate varie inadempienze nello svolgimento dellâincarico e, a suo dire, pure di slealtĂ .
In relazione a ciò, il dott. SPECIALE adisce allora questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando, in una con il citato provvedimento, pure la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 1° giugno 2007, la proposta formulata dal Ministro dellâeconomia di concerto con il Ministro della difesa (di contenuto ignoto, richiamata nel DPR impugnato), la nota prot. n. 13297 del 2 giugno 2007, (con cui il Capo di gabinetto del Ministro dellâeconomia ha trasmesso detto DPR), la relazione di cui alla nota del Viceministro dellâeconomia prot. n. 5474 del 31 maggio 2007 (di contenuto ignoto, richiamata nel decreto 1° giugno 2007), nonchĂŠ ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in particolare il documento politico presentato dal Ministro dellâeconomia e delle finanze nellâallocuzione del 6 giugno 2007.
Al riguardo, il ricorrente deduce in punto di diritto: A) â lâillegittimitĂ della cessazione dal servizio, che non rientra in alcuna delle previsioni ex artt. 40, 44, 73 e 74 della l. 10 aprile 1954 n. 113, non è stata disposta in base al prescritto procedimento di garanzia e costituisce, ad onta del nomen juris usato dallâatto impugnato, una revoca ad nutum; B) â lâinesistenza dâuna legittima causa di rimozione, specie dopo che il ricorrente era stato confermato Ă sensi dellâart. 19, c. 8 del Dlgs 165/2001 e, quindi, godeva del diritto alla prosecuzione del rapporto fino alla sua naturale scadenza; C) â lâassenza dellâatto introduttivo del procedimento di revoca e delle prescritte garanzie partecipative e di contraddittorio, nonchĂŠ di qualsivoglia contestazione di addebiti, mentre le Amministrazioni intimate sono tenute a rispettare le specifiche garanzie che presiedono il rapporto dâimpiego dei dirigenti generali e, se del caso, ad assumere scelte trasparenti e verificabili, per consentire la prosecuzione dellâattivitĂ gestoria in ossequio al precetto costituzionale dâimparzialitĂ dellâazione amministrativa; D) â la natura effettivamente sanzionatoria di detta revoca implicita, non assistita dalle citate garanzie e giustificata dal Ministro solo ex post ed in una sede politica, come tale impropria ed inidonea a garantire un serio contraddittorio (indefettibile anche quando la ragione della revoca consista nellâincompatibilitĂ alla prosecuzione dâun rapporto fiduciario), ferma, comunque, la necessitĂ dâun procedimento di revoca distinto da quello di nomina del controinteressato; E) â la violazione dellâart. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e lâassenza dâogni dimostrazione dellâurgenza del provvedere, i fatti in questione essendo risalenti e ben noti; F) â la violazione dellâart. 21-quinquies della l. 241/1990, lâomessa valutazione dellâinteresse pubblico e lâassenza dâistruttoria; G) â lâeccesso di potere per contraddittorietĂ , per manifesta incongruenza ed illogicitĂ e per sviamento. Resistono in giudizio le Amministrazioni intimate, che concludono per lâinammissibilitĂ del ricorso in epigrafe e, nel merito, per lâinfondatezza della pretesa attorea. Sâè costituito nel presente giudizio pure il controinteressato gen. c.a. Dâ ARRIGO, che eccepisce vari profili dâinammissibilitĂ e dâinfondatezza della domanda qui azionata.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2007, su conforme richiesta dei patroni di parte, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
Diritto
1. â Viene allâesame del Collegio lâimpugnazione, spiegata dal dott. Roberto SPECIALE, Comandante generale della Guardia di finanza, avverso il provvedimento 1° giugno 2007 âcon cui egli è stato sostituito in dette funzioni dal gen. c.a. Cosimo DâARRIGOâ, e gli atti ed i documenti preparatori di siffatto provvedimento.
Ai fini dâuna miglior comprensione delle vicende di causa, reputa opportuno il Collegio precisare che il dott. SPECIALE, giĂ ufficiale generale in s.p.e. dellâEsercito italiano, era stato nominato Comandante generale della GDF in forza del DPR 16 ottobre 2003. In tali funzioni egli restò pur dopo la nomina del nuovo Governo in esito alle elezioni per la XV legislatura repubblicana, non essendo stato dichiarato cessato dal relativo incarico entro il tempo previsto dallâart. 19, c. 8 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, nel testo modificato dallâart. 3, c. 1, lett. i) della l. 15 luglio 2002 n. 145, previgente alla novella recata dallâart. 2, c. 159 del DL 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006 n. 286).
A tal riguardo, deve il Collegio fin dâora disattendere ogni eccezione delle parti resistenti sulla mancata conferma del ricorrente dopo lâinsediamento del predetto Governo. Ă vero che vigeva ancora a quel tempo la regola introdotta dal citato art. 3, c. 1, lett. i) della l. 145/2002 âossia quella per cui ⌠Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al GovernoâŚÂťâ, ma non vâè stato alcun atto dichiarativo o fatto concludente, da parte delle Amministrazioni resistenti, tale da impedire la prosecuzione del rapporto di servizio del ricorrente, almeno fino allâemanazione dellâimpugnato DPR. Anzi, dalla serena lettura degli atti prodromici a questâultimo âe, in particolare, dallâallocuzione del sig. Ministro dellâeconomia dinanzi al Senato della Repubblica il 6 giugno 2007 (per quel che può in questa sede rilevare) e dalle note di risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri ai rilievi della Corte dei contiâ,sâevince che le ragioni della risoluzione del rapporto, ad effetto costitutivo ex nunc, sono ben diverse da quelle, meramente dichiarative, sottese al citato art. 19, c. 8. Esse sâincentrano essenzialmente nellâesaurimento del rapporto di fiducia tra i vertici politici ed il ricorrente e nella di lui sopravvenuta incompatibilitĂ ambientale, sĂŹ da sconsigliare, stanti i disagi anche allâinterno del Corpo, unâulteriore permanenza del gen. SPECIALE in un incarico fino a quel momento ritenuto da tutte le parti valido ed efficace. SicchĂŠ il richiamo alle norme in parola, oltre ad esser smentito per tabulas (cfr. la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2007, a firma del Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei ministri), appare piĂš un argomento difensivo posto dallâAvvocatura erariale âla quale, poi, ribadisce le vicende caratterizzanti invece siffatta incompatibilitĂ ambientaleâ, che una delle ragioni, fossâanche postergata rispetto allâimpugnata statuizione, effettivamente prese in considerazione per decidere la sostituzione del ricorrente.
Per gli stessi motivi, non vale allora invocare, come fanno le resistenti nella memoria del 26 ottobre 2007, lâart. 2, c. 161 del DL 262/2006, in virtĂš del quale, in sede di prima applicazione dellâart. 19, c. 8 del Dlgs 165/ 2001, come modificato ed integrato dai precedenti commi 159 e 160, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data dâentrata in vigore del medesimo decreto n. 262. Ma tale termine è ampiamente trascorso, senza che vi sia stato il minimo accenno allâintervenuta decadenza ope legis del ricorrente dal suo incarico.
Sono insorti, tuttavia, screzi tra il ricorrente ed il Viceministro dellâeconomia, delegato allâesercizio dei poteri di direzione e vigilanza, ex art. 1 della l. 23 aprile 1959 n. 189, sulla GDF. La questione, che praticamente ha manifestato lâincompatibilitĂ tra il ricorrente e lâorgano di direzione politica sul Corpo, è stata risolta, anzitutto, mercĂŠ la riassunzione di tali poteri delegati in capo al Ministro dellâeconomia, giusta DM 1° giugno 2007, pubblicato nella G.U. n. 142 del successivo giorno 21.
In secondo luogo, è intervenuto, nei confronti dello stesso gen. SPECIALE, lâimpugnato decreto, che prende le mosse sia da tali vicende, sia da un complesso di pretese inadempienze di questi nella conduzione dellâincarico. Il provvedimento ha anzitutto richiamato le disposizioni in tema di stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della GDF (Dlgs 19 marzo 2001 n. 69) e sullâordinamento del Corpo (l. 189/1959). Quindi, ⌠Ritenuto sussistere le ragioni di massima urgenza per procedere, sulla base delle considerazioni esposte nella proposta formulata dal Ministro dellâeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, in data 1° giugno 2007, alla nomina del Generale Cosimo DâArrigo a Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza, in sostituzione del Generale Roberto Speciale⌠decreta: Art. 1. â 1. â Il Generale C.A. Cosimo DâArrigo è nominato Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza a decorrere dalla data odierna, in sostituzione del Generale Roberto SpecialeâŚÂť.
2.1. â Questo essendo, per sommi capi, il dato fattuale su cui si muove lâ impugnazione, può adesso il Collegio passare allâesame di tutte le eccezioni preliminari di rito e merito, sollevate in varia guisa dalle parti resistenti e che vanno disattese, perchĂŠ non fondate.
2.2. â Andando per ordine, non ha pregio la tesi dellâinammissibilitĂ del ricorso in epigrafe per omessa impugnazione della nomina del controinteressato. Ad una lettura pacifica della statuizione gravata, essa si manifesta sĂŹ a guisa di preposizione del gen. DâARRIGO quale nuovo Comandante generale della GDF, ma anche in espressa sostituzione del ricorrente. Con ciò essa presuppone, stante lâimpossibilitĂ di conferire siffatta funzione se non ad uno e ad un solo soggetto individuato Ă sensi dellâart. 4, I c. della l. 189/1959, una vicenda di rimozione del ricorrente dal medesimo incarico.
PoichĂŠ, però, questâultima non promana nĂŠ da un qualsivoglia altro atto ad effetto costitutivo, precedente o coevo, nĂŠ è stata assunta quale mera dichiarazione dâuna vicenda automaticamente estintiva del rapporto con il ricorrente, allora essa è contenuta in forma implicitamente presupposta nel medesimo DPR impugnato.
La ragione è evidente: il provvedimento impugnato è lâunico e laconico atto dâuna procedura di somma urgenza, adottato in esito ad una sequela di proposte e deliberazioni tutte assunte nella medesima giornata del 1° giugno 2007, iniziata con la rapida convocazione del ricorrente da parte del Ministro dellâeconomia e conclusasi con lâemanazione del decreto impugnato. Tutto ciò sâevince, oltre che dalla ricostruzione degli eventi offerta nel presente giudizio, dagli scritti difensivi e dai documenti depositati dalle Amministrazioni resistenti, dalla breve premessa del DPR impugnato. Ciò ha formato oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti e della relativa risposta da parte del Ministero dellâeconomia, formulata sulla scorta della nota prot. n. USG/0002567 del 12 giugno 2007, da cui appunto evincesi che ⌠detta revoca del Gen. C.A. Roberto Speciale dallâincarico di Comandante generale della Guardia di Finanza è contenuta, in via implicita, nellâatto in esame⌠Considerata lâunicitĂ del vertice, la âsostituzioneâ non può che implicare la ârevocaâ del Comandante generale in carica, vista lâassoluta incompatibilitĂ di effetti tra la nuova nomina e la permanenza del precedente titolareâŚÂť.
Pertanto, il gravame investe in modo unitario e complessivo tutta la statuizione in sĂŠ, cosĂŹ come tali Amministrazioni hanno ritenuto, per loro scelta, di confezionarla.
Scolora allora ogni considerazione sullâeffetto viziante, piuttosto che caducante, dellâeventuale annullamento della rimozione del ricorrente, rispetto alla nomina del controinteressato, che sarebbe frutto di unâautonoma ponderazione di interessi e non la conseguenza ineluttabile della revoca stessa.
Invero, tale tesi, in sĂŠ perfettamente condivisibile, ha senso solo in uno scenario, qual è appunto quello descritto nella recente giurisprudenza (cfr., sulla differenza tra i due tipi dâeffetto, Cons. St., VI, 23 ottobre 2007 n. 5559), in cui sussiste la sequenza procedimentale di revoca espressa e di nomina altrettanto manifesta, maxime nel caso di due provvedimenti distinti e collegati tra loro nellâordinario rapporto di presupposizione, di cui il secondo fa sorgere unâautonoma posizione di controinteresse in capo ad un soggetto altro. In tal caso, ben può il Giudice adito procedere allo scrutinio sulla natura di questâ ultima e, quindi, verificare se lâannullamento dellâatto (recte, della volizione) presupposto implichi il necessario travolgimento (p.es., dellâaggiudicazione rispetto allâ annullamento del bando di gara: Cons. St., V, 8 agosto 2005 n. 4207), oppure solo un vizio di quello successivo (p.es., della nomina medio tempore effettuata su una sede farmaceutica rispetto allâannullamento della decadenza dalla stessa: cfr. Cons. St., IV, 31 maggio 2007 n. 2792). Nella specie, tutto ciò è mancato, in quanto lâimpugnato DPR reca solo la nomina del controinteressato in sostituzione del ricorrente e dĂ contezza unicamente dellâurgenza del provvedere, non certo del motivo della rimozione. Questa complessa, ma unitaria ed inscindibile volizione ha formato oggetto dellâaltrettanto unica impugnazione in esame.
2.3. â Neppure convince lâeccezione dâinammissibilitĂ del ricorso basata sulla qualificazione del provvedimento come atto politico, non impugnabile in base allâart. 31 del RD 26 giugno 1924 n. 1034.
Dubita invero il Collegio, sulla scorta dellâinsegnamento del Supremo Consesso (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 23 gennaio 2007 n. 209) che la disposizione citata possa sopravvivere sic et simpliciter nellâordinamento positivo, come delineato dagli artt. 24 e 113 Cost. Infatti, il principio di tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A. ha portata generale e riguarda tutte le Amministrazioni, sicchĂŠ le sue eventuali deroghe devono trovare il loro supporto in norme costituzionalmente orientate. Ă peraltro jus receptum (cfr. Cons. St., IV, 29 febbraio 1996 n. 217; id., 12 marzo 2001 n. 1397) che lâatto politico deve presentare due requisiti: lâuno di carattere soggettivo, in quanto deve trattarsi di atto emanato dal Governo o, comunque, dallâautoritĂ cui compete la funzione dâindirizzo politico e di direzione al massimo livello dei pubblici poteri; lâ altro di carattere oggettivo, in quanto deve trattarsi dâun atto o dâun procedimento emanato nellâesercizio del potere politico, non giĂ di unâattivitĂ meramente amministrativa. Non sono quindi, per i loro caratteri intrinseci, soggetti a controllo giurisdizionale solo gli atti con cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico, ossia quelli che non si possono qualificare o non sono identificabili come amministrativi e in ordine ai quali lâintervento di questo Giudice determinerebbe unâinterferenza del potere giudiziario nellâambito di altri poteri.
Ă parimenti consolidato lâavviso del Supremo Consesso (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 13 marzo 1999 n. 260; id., 22 marzo 2005 n. 1198; id., 31 marzo 2005 n. 1391), da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui gli atti preordinati alla provvista di personale dello Stato ai massimi livelli sono atti dâalta amministrazione e non dâindirizzo politico e, come tali, soggiacciono comunque al sindacato giurisdizionale, secondo le regole proprie del giudizio di legittimitĂ . Al riguardo, i parametri di legittimitĂ di tali atti, cui si deve rapportare lâazione amministrativa, sono quelli direttamente identificabili negli art. 97 e 113 Cost., oltre che nella disciplina di rango ordinario contenuta nella l. 7 agosto 1990 n. 241. Da tanto discende che, per un verso, lâesigenza sostanziale che i soggetti prescelti siano effettivamente di qualificazione professionale adeguata al grado, alla complessitĂ e alla delicatezza delle funzioni inerenti allâufficio; e, per altro verso, lâesigenza formale che dagli atti del procedimento emergano i criteri seguiti dalla P.A. ai fini della scelta o, comunque, le ragioni che la giustifichino, sĂŹ da consentirne la puntuale verifica anche in sede giurisdizionale.
Non sfugge certo al Collegio che le nomine degli organi di vertice delle Amministrazioni, centrali o locali, si configurano come provvedimenti assunti in base a criteri eminentemente fiduciari (arg. ex Cons. St., IV, 25 maggio 2005 n. 2706), basati sulla valutazione della coerenza delle capacitĂ e delle attitudini del prescelto a dar seguito, fermo, ovviamente, il precetto ex art. 98, I c., Cost. cui sono soggetti tutti i pubblici impiegati, agli indirizzi indicati dal corpo politico.
Tuttavia, anche in questo caso pare al Collegio che il richiamo allâatto politico insindacabile, perlomeno da parte delle Amministrazioni resistenti, sia un argomento difensionale e non un dato assunto, se non a base, perlomeno a giustificazione dellâatto impugnato. Invero, la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risposta ai rilievi della Corte dei conti, afferma di non trattarsi dâun ⌠riferimento del decreto ad un mero rapporto fiduciario, risolvibile ad nutum, dal proponente, ma di condizioni oggettive di contrastoâŚ, tali da non rendere possibile il rapporto interorganico tra Ministro⌠e Comandante generaleâŚÂť.
Ma pur ad accedere alla tesi difensiva, è noto che il singolo provvedimento di nomina, comportando una scelta nellâambito dâuna categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla scelta dâuno dâessi ed è, per sua natura, sottoposto alla verifica di congruitĂ , secondo i principi dâimparzialitĂ , proporzionalitĂ ed adeguatezza, propria dei giudizi di legittimitĂ di questo Giudice. Per vero, una scelta effettuata intuitu personae non vuol dire certo volizione arbitraria o, peggio, insindacabile e, anzi, il rapporto fiduciario, di per sĂŠ solo, non è affatto idoneo a superare ognâaltra valutazione. Infatti, è opinione ferma quella per cui la P.A. procedente deve dare idonea contezza dellâavvenuta valutazione del possesso dei prescritti requisiti in capo al prescelto, sĂŹ che si possa dimostrare la ragionevolezza della scelta effettuata. Soccorre al riguardo lâautorevole e ben noto arresto del Supremo Consesso (cfr. Cons. St., IV, 10 luglio 2007 n. 3893), per il quale, pur se la deliberazione per il conferimento dellâufficio di Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione, prima carica giudiziaria della Repubblica (e, agli occhi del Collegio, certo dâimportanza non inferiore alla nomina del Comandante della GDF), abbia natura giuridica dâatto dâalta amministrazione, non per ciò solo è sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimitĂ e, piĂš in generale, alla garanzia di tutela prevista nei confronti di tutti gli atti della P.A. Ă sensi degli art. 24 e 113 Cost.
La ragione è chiara: per quanto la P.A., soprattutto in occasione della nomina di cosĂŹ alte cariche pubbliche, eserciti un elevatissimo potere discrezionale -che non sâesaurisce nel mero riscontro dei requisiti prescritti dalla legge in capo ai candidati, ma implica articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalitĂ di costoro-, ciò limita e attenua, ma non esclude il sindacato giurisdizionale sullâesercizio di siffatta discrezionalitĂ , specie con riferimento al riscontro dellâ esistenza dei presupposti, alla congruitĂ della motivazione ed alla sussistenza del nesso logico di conseguenzialitĂ fra presupposti e conclusione.
2.4. â Infine, non può esser condivisa lâeccezione di difetto dellâinteresse qui azionato, per aver il ricorrente, collocato in ausiliaria Ă sensi dellâart. 3, c. 1 del Dlgs 30 aprile 1997 n. 165, offerto la propria disponibilitĂ per il suo impiego ex art. 1, c. 1 del Dlgs 30 dicembre 1997 n. 498 presso la P.A. dâappartenenza o altra Amministrazione nellâambito del Comune o della provincia di residenza, con contestuale fruizione della relativa indennitĂ .
Lâinequivoco disposto del citato art. 3, c. 1, configura il collocamento in ausiliaria del ricorrente come un mero fatto giuridico, strettamente correlato alla sola sua cessazione del servizio per raggiunti limiti dâetĂ , corrispondente, per i generali di corpo dâarmata dellâE.I. al compimento del 62° anno. Nessuna acquiescenza può, allora, riconoscersi in capo al ricorrente, giacchĂŠ siffatto collocamento è un automatismo ex lege, che si verifica per il sol fatto dâuna cessazione dal servizio a sua volta indipendente da ogni volontĂ ed il cui provvedimento ha efficacia solo dichiarativa. Del pari, la fruizione dellâindennitĂ ex art. 3, c. 4 è solo subordinata alla disponibilitĂ del personale militare in ausiliaria allâimpiego presso la propria o altra P.A., ma anchâessa trova il proprio presupposto esclusivo nella cessazione dal servizio. Infine, la dichiarazione ex art. 1, c. 1 del Dlgs 498/ 1997 è necessitata, affinchĂŠ, il militare interessato, transitato in ausiliaria, possa appartenere alla relativa categoria.
3. â Passando, quindi, al merito della questione controversa, il ricorso in epigrafe sâappalesa sĂŹ fondato ed è meritevole dâaccoglimento, con i limiti e le considerazioni qui di seguito indicati.
4. â Esaminando i motivi di gravame nellâordine in cui essi son stati proposti dal ricorrente, non si può certo condividerne lâ assunto, secondo cui la fattispecie in esame sia riconducibile ad una vicenda estintiva del servizio permanente effettivo, come tale soggetta alle invocate regole ex artt. 40, 44, 73 e 74 della l. 10 aprile 1954 n. 113, come sarebbe in effetti se si trattasse dâun ufficiale generale delle Forze armate.
Non nega il Collegio che, alla luce della documentazione versata in atti, taluni aspetti della rimozione del ricorrente potrebbero configurare, giusta quanto le Amministrazioni resistenti gli hanno addebitato, sia una sua non idoneitĂ agli uffici del grado, sia la necessitĂ del suo allontanamento dâautoritĂ da questi ultimi.
A ben vedere, però, lâimpugnato decreto solleva il ricorrente non dal servizio in sĂŠ, bensĂŹ dal solo incarico di vertice della GDF, incarico cui un ufficiale con il grado di generale di corpo dâarmata perviene non per ordinaria progressione di carriera, ma per specifica nomina ad hoc.
Il procedimento di rimozione sotteso al decreto impugnato, in realtĂ , trova le sue regole precipue, ossia correlate alla particolare funzione inerente allâincarico de quo, solo nellâart. 4 della l. 189/1959, nonchĂŠ nelle norme generali ex l. 241/1990 sul procedimento amministrativo, senza bisogno di contaminazioni con quelle ex l. 113/1954, rivolte ai militari non in posizione di vertice.
Restano cosĂŹ assorbite le doglianze di cui al quarto motivo, che in parte replicano o sviluppano le questioni testĂŠ accennate sulla l. 113/1954 ed in parte giĂ formano oggetto del terzo motivo.
Diversa è la conclusione cui deve invece pervenire il Collegio sul secondo motivo, che si appalesa fondato, atteso che la connotazione della vicenda nei suoi aspetti procedimentali, piĂš che nella formulazione del provvedimento, evidenzia un palese sviamento di potere. Invero è mancata, a monte del provvedimento, la statuizione della revoca del ricorrente, ancorchĂŠ tanto necessaria, da far concludere le Amministrazioni resistenti (p.es., nella nota di risposta ai rilievi del Giudice del controllo) per un provvedimento implicito. Ă ben vero che siffatta revoca ben risulta dal complesso degli atti endoprocedimentali e dallâimpugnata statuizione; cosĂŹ come appare chiaro che la revoca e la nomina, pur se ontologicamente e funzionalmente diverse, sono state unificate, piĂš che nel provvedimento, nelle intenzioni del provvedere. Tuttavia, proprio tale forzata reductio ad unum di due collegate, ma distinte realtĂ giuridiche, sâappalesa il sintomo evidente sia dellâassenza della corretta, precisa e motivata statuizione presupposta, sia dello scopo di raggiungere il risultato della rimozione del ricorrente attraverso non le procedure acconce, bensĂŹ il fatto compiuto della nomina del controinteressato.
Ed in ciò va individuata la sostanza del vizio rilevato, rifluita nel provvedimento impugnato.
5. â Pure da accogliere è il terzo mezzo di gravame, con cui il ricorrente si duole della violazione dellâart. 7 della l. 241/1990 (omesso avviso dâ avvio del procedimento di revoca), nonchĂŠ del giusto procedimento e del principio del contraddittorio.
A tal riguardo, è ben consapevole il Collegio, che lâ intera vicenda relativa allâemanazione dellâimpugnato atto, evidentemente improntata a somma urgenza, sâè concentrata nellâarco della giornata del 1° giugno 2007. Da tale qualificazione del procedimento dovrebbe discendere, anche secondo la prospettazione difensiva delle Amministrazioni resistenti, lâinapplicabilitĂ nella specie dellâart. 7 della l. 241/1990 (arg. ex Cons. St., V, 21 giugno 2007 n. 3431).
Nondimeno, in punto di fatto, non è controverso tra le parti che il ricorrente, lo stesso giorno 1° giugno, è stato convocato dal sig. Ministro dellâeconomia appunto per informarlo della sua imminente sostituzione e, se del caso, della sua nomina a Consigliere della Corte dei conti.
SicchĂŠ, ed anche questâaspetto è riconosciuto in sede difensiva dalle Amministrazioni stesse, queste ultime non hanno proceduto secondo le regole dellâurgenza proprie dellâart. 7, c. 1 della l. 241/1990, ma hanno accordato al ricorrente, nonostante che le vicende sottese alla di lui revoca si sviluppassero da svariati mesi, solo un, per vero, assai breve tempo per il contraddittorio procedimentale. Ora, è jus receptum (cfr., per tutti, Cons. St., V, 10 gennaio 2007 n. 36) che lâart. 7 della l. 241/1990 esprime un principio generale dellâordinamento giuridico e, quindi, le limitazioni alla sua osservanza vanno intese in modo rigoroso e restrittivo e le interpretazioni che ne escludono lâapplicazione devono esser, di conseguenza, ritenute illegittime se non sorrette da specifiche norme dâeccezione. NĂŠ va sottaciuto come lâavviso dâavvio del procedimento deve permettere al destinatario della statuizione conclusiva un tempo, calibrato certo sulle pari esigenze di celeritĂ ed efficienza dellâazione amministrativa, ma non simbolico o minimale, affinchĂŠ questi possa effettivamente partecipare e, se del caso, contraddire gli assunti e i dati della P.A. procedente. E ciò sâappalesa nella specie ancor piĂš significativo, se si considera che, come evincesi da una pluralitĂ di indizi concordanti, al ricorrente si sono indirizzate critiche relative sia allâinsoddisfacente conduzione dellâufficio, sia al deterioramento progressivo ed irreparabile del rapporto fiduciario con la dirigenza politica. PoichĂŠ tali responsabilitĂ erano, ad avviso delle Amministrazioni resistenti, precise ed evidenti, a piĂš forte ragione avrebbero dovuto trovare ingresso, anche senza particolari solennitĂ formali e con lâacconcia pubblicitĂ del caso, in un documento atto a provocare un serio contraddittorio con il ricorrente e con tutte le idonee garanzie del procedimento, solo in esito al quale esse avrebbero avuto argomenti e forza giuridica per giustificare la contestata rimozione.
6. â Condividendo poi gli argomenti di cui al quinto motivo, non convince neppure la tesi della celeritĂ , indicate dalle Amministrazioni intimate nel decreto e nei documenti collaterali.
Certo, la celeritĂ del provvedere è un aspetto intrinseco del buon andamento dellâazione amministrativa, ma lo sono pure le predette garanzie procedimentali, onde il loro sacrificio è possibile solo in casi realmente eccezionali o necessitati.
In altri termini, le Amministrazioni resistenti, partendo dalla senzâaltro corretta considerazione che la somma urgenza fa aggio sulle formalitĂ partecipative, hanno ritenuto di soprassedervi o di ridurle ad un minimo praticamente istantaneo (il colloquio tra il Ministro ed il ricorrente), di fatto irrilevante (nella misura in cui non vâè stato nĂŠ contraddittorio, nĂŠ motivazione a confutazione del diverso avviso del ricorrente) e superfluo (posto che la statuizione sostitutiva era giĂ predisposta).
Tuttavia, le ragioni della somma urgenza sono state giustificate non subito e nel corpo dellâimpugnato decreto, che non ne fa menzione, bensĂŹ in nuce in sede di nota del Viceministro del 1° giugno 2007 (lâinsostenibilitĂ della situazione al vertice del Corpo; il conflitto esplicito tra autoritĂ politica e Comandante generale; il fatto che tanto ⌠può determinare incertezza e confusione nel Corpo, il quale deve invece poter operare in tutta tranquillitĂ âŚÂť) e nella risposta del 12 giugno 2007 ai rilievi del Giudice del controllo. A ben vedere, però, siffatte ragioni sono o appena accennate, o riguardano vicende risalenti o giĂ esistenti da alcuni mesi, oppure si riferiscono a questioni dâimprescindibile continuitĂ funzionale della GDF, ossia dâun Corpo di polizia ad ordinamento militare fortemente gerarchizzato e con funzioni altamente diversificate per oggetto e nel territorio. Per il Corpo potrebbero certo essere necessaria la diuturna presenza del Comandante generale e nociva ogni prolungata soluzione di continuitĂ nella preposizione al relativo ufficio, le cui esigenze, però, non sono cosĂŹ e sempre assolute da non permettere, neppure per qualche giorno, altre scelte, se del caso meglio ponderate e motivate. Sfugge allora al Collegio la ragione per cui, a fronte dello strumento garantista offerto dallâart. 7, della l. 241/1990 e delle opportunitĂ che lâorganizzazione complessa del Corpo (p.es., con lâufficio del Comandante in seconda) può offrire per far fronte alle esigenze di funzionamento interinale, le Amministrazioni resistenti abbiano scelto, pur avendo a disposizione una gamma di soluzioni provvisorie possibili, solo quella piĂš compressiva delle parimenti rilevanti esigenze di giusto e partecipato procedimento verso il ricorrente.
Non si vede perchè, pur avendo giĂ predisposto i documenti per poter contestare al ricorrente gli addebiti relativi sia ai fatti dâeventuale inidoneitĂ allâufficio, sia alle vicende dâincompatibilitĂ ambientale âtanto da esser contenute nellâallegato alla nota del Viceministro in data 1° giugno 2007â, non abbiano ritenuto dâintrodurlo, se non in unâistruttoria in contraddittorio, perlomeno nel corpo dellâimpugnato atto, privo di qualsiasi riferimento al riguardo, ai fini dâuna piĂš efficace e trasparente cura di quel pubblico interesse che ne ha determinato lâemanazione. Al riguardo, mentre il decreto sorvola del tutto sullâincompatibilitĂ de qua, di essa fanno ampio cenno la predetta nota e la risposta ai rilievi del Giudice del controllo. Che, però, di essa, come rettamente afferma il ricorrente, le Amministrazioni avrebbero dovuto dare seria contezza nella formulazione del provvedimento non par dubbio, sia per lâobbligo generale di motivazione anche dei provvedimenti dâalta amministrazione, sia per giustificare la sussistenza, reale e non enfatica o strumentale, delle vicende dâincompatibilitĂ . Soccorre sul punto lâorientamento (cfr. Cons. St., IV, 10 luglio 2007 n. 3892) che, ai fini della legittimitĂ dâun provvedimento che interviene per risolvere una situazione dâincompatibilitĂ ambientale, reputa necessaria, ma anche sufficiente, una congrua motivazione circa la sussistenza del nesso di correlazione tra detta situazione ed il comportamento del funzionario, lesivo del prestigio dellâufficio e tale da poter essere risolta solo con il suo allontanamento dal posto, indipendentemente da ognâaltra responsabilitĂ .
7.1. â Non ha pregio invece e va rigettato il sesto motivo, laddove il ricorrente invoca la violazione dellâart. 21-quinquies della l. 241/1990, in quanto il DPR impugnato è un provvedimento non giĂ dâautotutela in esito ad un procedimento amministrativo di secondo grado, ma sâappalesa, sia pur nel suo in parte stringato, in parte immotivato contenuto, a guisa di risoluzione del rapporto di servizio.
7.2. â Circa il settimo motivo, non nega il Collegio che prima facie un sintomo serio dâeccesso di potere per contraddittorietĂ si possa dedurre dal fatto che le Amministrazioni resistenti dapprima propongono il ricorrente per la nomina ad un altissimo ufficio giudiziario e appena dopo lo rimuovono dallâincarico fino a quel momento ricoperto per ragioni di seria, se non grave inidoneitĂ al posto. La nomina del ricorrente a Consigliere della Corte dei conti, però, non è avvenuta anche per indisponibilitĂ di questi, sicchĂŠ non mette conto parlarne.
Ă inoltre indubbio che ove si verifichi e si dimostri una situazione dâincompatibilitĂ ambientale, la cessazione del rapporto con il dirigente si determina indipendentemente dallâaccertamento di specifiche responsabilitĂ , che può avvenire in altra e separata sede dal procedimento di trasferimento o di rimozione.
7.3. â Il ricorso deve essere quindi accolto per le ragioni in precedenza precisate con annullamento dellâatto impugnato.
Da tanto discende il diritto del ricorrente di percepire le differenze retributive tra il trattamento economico onnicomprensivo goduto per la carica dalla quale è stato illegittimamente rimosso e quanto successivamente ricevuto ad altro titolo.
7.4. â In ordine, infine, allâinvocato risarcimento per il danno allâimmagine provocato al ricorrente dal decreto annullato alcune precisazioni sono doverose.
Comâè noto, tutta la vicenda relativa allâallontanamento del ricorrente dallâufficio di Comandante generale della GDF ha avuto una vasta eco sugli organi dâinformazione, che ha finito per ingenerare nel pubblico il giudizio sĂŹ politico, ma anche assai pubblicizzato, di disistima nellâattivitĂ da lui svolta, se non, addirittura, di scorrettezza verso lâufficio stesso e le Istituzioni. Specialmente dopo lâallocuzione del Ministro dellâeconomia davanti al Senato della Repubblica, tale atto politico, in sĂŠ insindacabile da questo Giudice, costituisce pur sempre un fatto materialmente accaduto e non manifestamente irrilevante nella formazione un giudizio negativo sul ricorrente. Non sfugge tuttavia al Collegio che, come la sua revoca ha avuto una notevole risonanza mediatica nellâopinione pubblica, altrettanto possa accadere, in senso favorevole al ricorrente, con la presente sentenza, con ogni probabilitĂ destinata ad avere pari richiamo.
A fronte, quindi, della domanda risarcitoria de qua, il Collegio ritiene che questa resta assorbita dalla risonanza della presente sentenza che annulla la rimozione del ricorrente dallâufficio e dallâeffetto immediatamente ripristinatorio dello status quo ante, cosĂŹ neutralizzando il danno subito.
8. â In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto per le ragioni fin qui esaminate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, accoglie il ricorso n. 6695/2007 in epigrafe e per lâeffetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2007, meglio indicato in premessa e registrato dalla Corte dei conti il successivo giorno 13.
Condanna il Ministero delle Finanze al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi âŹ. 6.000,00 (seimila/00). Ordina allâAutoritĂ amministrativa dâeseguire la presente sentenza.






