(omissis)

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha presentato al Comune di Rieti la istanza, di cui al protocollo n. 534 del 3.1.2006, di rilascio dell’autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari e di affissione per le diverse tipologie di impianti autorizzabili di cui all’art. 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni e per tutte le postazioni in astratto disponibili secondo le previsioni del Piano generale degli impianti pubblicitari allo stato vigente.
Con la racc. a/r del Comune dell’8.2.2006, a firma del dirigente del IV Settore, di cui al prot. n. 9005, è stata comunicata alla ricorrente la sospensione del relativo procedimento, atteso che era necessario preventivamente procedere al conteggio della superficie degli spazi pubblicitari disponibile per l’anno 2006, essendo ancora in corso il rilascio dei permessi relativi alle istanze presentate fino al 31.12.2005 con l’avvertimento che si sarebbe proceduto tempestivamente ala comunicazione della riapertura d’ufficio del relativo procedimento.
Nella perdurante inerzia del Comune la ricorrente ha presentato una successiva istanza per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 per la installazione degli impianti pubblicitari della tipologia ” fioriere” e “parapedonali” di cui al prot. comunale n. 71927 del 16.11.2006.
Il Comune, in riscontro alla detta ultima istanza, ha comunicato alla ricorrente, in data 29.12.2006, il preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990 con la contestuale comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del richiesto permesso.
Con la comunicazione dell’8.1.2007 la ricorrente ha provveduto all’inoltro dei nuovi elaborati progettuali redatti secondo e prescrizioni fornite nonché alla richiesta integrazione della documentazione allegata, contestando il generico richiamo all’art. 2359 c.c..
Nella perdurante inerzia del Comune, con ricorso notificato il 24.3.2007 e depositato il 21.4.2007, la società ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto del Comune di Rieti sulla istanza di rilascio dell’autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari presentata dalla stessa in data 2.1.2006 di cui al protocollo generale n. 534 del 3.1.2006, il cui procedimento è stato sospeso sine die dall’8.2.2006 nonché il silenzio rifiuto del medesimo Comune sulla successiva istanza di rilascio dell’autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari della tipologia di ” fioriere” e “parapedonali” presentata dalla stessa in data 15.11.2006 di cui al protocollo generale n. 71927 del 16.11.2006, deducendone l’illegittimità, quanto al primo, per i seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 1, e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di idonea motivazione.
Il Comune ha omesso di provvedere alla conclusione del procedimento entro un termine certo ed ha disposto la sospensione sine die del relativo procedimento sulla base di una motivazione generica e non supportata da adeguati considerazioni di ordine fattuale e giuridico.
2) Violazione del combinato disposto degli artt. 2, co. 1, – in relazione all’art. 3 del D. Lgs.vo n. 507/1993- e 19 della L. n. 241/1990.
Trattandosi di materia contingentata, nel caso di installazione di impianti pubblicitari, non trova applicazione l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 19 della L. n. 241/1990, con la conseguenza che è necessario il previo rilascio dell’autorizzazione comunale per mezzo di un provvedimento espresso; alla istanza di rilascio della ricorrente il Comune non provveduto invece espressamente limitandosi all’adozione di una illegittima sospensione sine die del relativo procedimento.
e, quanto al secondo, per i seguenti motivi di censura:
3) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 della L. n. 241/1990 e 20 del D.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere per difetto di idonea motivazione in relazione al disposto di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
I termini di cui alla normativa di settore, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, attribuiti al Comune al fine di provvedere alla istanza della ricorrente, anche considerato il periodo di sospensione conseguente alla comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990 del 29.12.2006 nonché il conseguente deposito della documentazione integrativa da parte della ricorrente, sarebbe ampiamente decorso inutilmente, non avendo, nelle more il Comune, provveduto all’adozione del provvedimento richiesto, con la conseguente illegittimità del silenzio rifiuto formatosi nella fattispecie.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 1, della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di idonea motivazione in relazione ai disposti degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001.
Nel caso in cui il Comune avesse ritenuto di non potere condividere nel merito le osservazioni della ricorrente in riscontro a quanto comunicato nel preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990, avrebbe, comunque, dovuto darne appositamente atto nell’ambito del provvedimento esplicito di diniego che, invece, nel caso di specie, è mancato.
5) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 10 bis della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
La motivazione addotta in sede di preavviso di rigetto, nella parte in cui richiama il disposto dell’art. 2359 c.c., sarebbe, peraltro, generica ed incomprensibile.
Ha, quindi, conclusivamente richiesto, altresì, la condanna del Comune intimato nonché dei controinteressati, anche eventualmente in solido tra di loro, al risarcimento del danno conseguente ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.vo n. 80/1998 nel testo alla stato vigente, non solo patrimoniale conseguente al ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti bensì anche alla perdita di immagine commerciale.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata depositando in data 18.5.2007 memoria con la quale ha dedotto che, nelle more del presente giudizio, il Comune ha provveduto al rilascio di apposito permesso di costruire n. 591 del 17.5.2007 di cui al prot. n. 37937 in accoglimento della domanda della società ricorrente d cui al prot. n. 534 del 3.1.2006, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente in data 8.1.2007, autorizzando la installazione di fioriere sul suolo comunale conformemente agli elaborati grafici di progetto ed integrativi nonché di apposito permesso di costruire n. 591 del 17.5.2007 di cui al prot. n. 37939 in accoglimento della domanda della società ricorrente d cui al prot. n. 534 del 3.1.2006, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente in data 8.1.2007, autorizzando la installazione di “parapedonali” sul suolo comunale conformemente agli elaborati grafici di progetto ed integrativi.
Ha, invece, dedotto la inammissibilità della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni, atteso che lo speciale giudizio di cui all’art. 21 bis della L. TAR ha ad oggetto esclusivo l’accertamento della illegittimità della inerzia serbata dall’amministrazione sulla istanza del privato.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio anche i controinteressati Rinaldi e Carlucci che hanno depositato unica memoria in data 21.5.2007, con la quale hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso atteso che lo stesso sarebbe stato presentato oltre la scadenza del termine annuale di legge ed in assenza della previa diffida nonché nel merito la infondatezza in conseguenza della ritenuta l’inesistenza di un ritardo imputabile all’amministrazione, atteso che l’adozione degli atti finali del procedimento avrebbe richiesto un supplemento di istruttoria in considerazione della necessità di una equa ripartizione degli spazi pubblicitari commerciali.
Alla camera di consiglio del 21.5.2007 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.
Preso atto di quanto dichiarato dalla difesa del Comune in ordine alla intervenuta adozione, nelle more del presente giudizio, dei provvedimenti richiesti da parte della società ricorrente con le istanze di cui trattasi, come peraltro specificatamente documentato in atti, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso relativamente alla richiesta di accertamento della illegittimità serbata da parte del Comune sulle predette istanze.
Per la parte che residua, concernente, invece, la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 35 del D. lgs.vo n. 80/1998 nel testo in vigore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti “Il giudizio speciale sul silenzio inadempimento non è compatibile con le controversie che hanno un oggetto ulteriore rispetto alla situazione di inerzia. Non è quindi ammissibile la domanda – proposta davanti al g.a. – con la quale si richiede il risarcimento del danno congiuntamente ad un ricorso presentato avverso il silenzio della p.a. (art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 della l. 21 luglio 2000 n. 205).” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 settembre 2005, n. 6786).
Ed anche nel caso in cui si ritenga che “L’impossibilità per il giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere amministrativo nella prima fase del rito del silenzio rifiuto esclude la proponibilità, in questa fase, dell’azione di risarcimento danni per perdita di chance ma non di quella per risarcimento specifico delle spese comunque affrontate per far valere il proprio diritto all’emanazione di provvedimenti quanto meno esaustivi dell’interesse strumentale all’eliminazione di atti ritenuti lesivi, con possibilità di nuovi provvedimenti favorevoli. La liquidazione del danno emergente ben può avvenire utilizzando lo strumento previsto dall’art. 35 comma 2 d.lg. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 l. n. 205 del 2000, che consente al giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali la p.a. deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine, prevedendo che, qualora permanga il disaccordo, le parti possano rivolgersi nuovamente al giudice per la determinazione delle somme dovute nelle forme del giudizio di ottemperanza.” ( cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 aprile 2006 , n. 2883), tuttavia, nella fattispecie all’esame, è mancata sia la richiesta specifica della detta voce di danno sia soprattutto ed a maggiore ragione la prova in ordine ai detti danni.
Ne consegue che, per la detta parte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, dichiara, in parte, improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse allo stessa da parte della ricorrente e, per la parte che residua, inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 21.5.2007, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori magistrati:

(omissis)