Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Con ricorso notificato il 24 settembre 2001 e depositato il 10 ottobre 2001 il sig. Spina Pietro, quale titolare dell’omonima impresa individuale, espone quanto segue.
L’Impresa Spina Pietro è risultata aggiudicataria della gara bandita dal Comune di Misilmeri per l’appalto dei lavori di costruzione di un plesso scolastico di 15 aule per la scuola media comunale (terzo lotto) tenutasi il 13.02.1996, giusta comunicazione in tal senso inviata dal Comune con nota del 16.04.1996, prot. n. 8932.
Essa provvedeva, quindi, alla consegna, entro il termine fissato, della documentazione richiesta per procedere alla stipula del contratto.
Nonostante ciò ed i numerosi solleciti il Comune non procedeva oltre ed il contratto non veniva mai stipulato.
In conseguenza di ciò si sono susseguiti i seguenti eventi:
– 21 ottobre 1998: con lettera raccomandata il Comune veniva diffidato a stipulare il contratto e a consegnare i lavori, ma tale richiesta rimaneva senza riscontro alcuno;
– 5 febbraio 1999 e 10 settembre 1999: le suddette istanze venivano reiterate;
– 12 aprile 2000: con nota prot. n. 9501 il Comune comunicava all’Impresa che l’aggiudicazione era stata revocata, stante il ritiro del finanziamento regionale;
– 6 febbraio 2001: il Comune veniva messo in mora per ottenere il risarcimento dei danni subiti e consistenti nelle spese sostenute per partecipare alla gara e per il mancato utile, quantificabile in misura pari al 10 % dell’importo dei lavori a base d’asta.
Stante il protrarsi del silenzio dell’Amministrazione il sig. Spina Pietro presentava il ricorso in esame, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno subito e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.
A tal fine esso invoca l’applicazione degli artt. 1337, 1338 e 2043 del codice civile, sostenendo che nella fattispecie si sarebbe configurata una responsabilità precontrattuale.
Ciò avrebbe determinato il sorgere, in capo allo stesso ricorrente, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno non solo in ragione del danno emergente (e quindi delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alla gara, quali, a titolo esemplificativo, bolli e premi assicurativi), ma anche della perdita di chance.
A tale danno, però, dovrebbe essere altresì aggiunto quello derivante dal mancato guadagno, rimborsabile ai sensi dell’art. 2043 – applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione -, forfetariamente quantificabile in misura pari al 10 % dell’importo a base d’asta, il tutto oltre ad interessi e svalutazione, trattandosi di debito risarcitorio e, quindi, di valore (TAR Lombardia, III, 9 marzo 2000, n. 1869).
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, ma senza dispiegare alcuna specifica difesa, limitandosi, invece, alla sola produzione di documentazione.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2007, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame si deduce la violazione, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi di correttezza e buona fede (art. 1337 cod. civ.) cui anche l’ente pubblico dovrebbe ispirare il proprio comportamento nelle fasi antecedenti la stipulazione del contratto.
Nel caso di specie il Comune avrebbe omesso, pur avendo portato a conclusione la gara pubblica che ha condotto all’aggiudicazione dell’appalto a favore della ricorrente, di adottare la necessaria diligenza al fine di ottenere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla stipula del contratto e alla sua esecuzione; il tutto aggravato dal notevole lasso di tempo intercorso tra la comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione (16.04.1996) e quella relativa all’intervenuta revoca degli atti relativi all’appalto (12 aprile 2000).
2. L’esercizio dell’azione risarcitoria da parte dell’imprenditore risultato aggiudicatario della gara d’appalto implica, in via preliminare, la verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla specifica domanda, dovendosi stabilire se i danni lamentati in questa sede dall’impresa a titolo di responsabilità precontrattuale provocati dalla revoca dell’aggiudicazione e degli atti della procedura (aggravati dal ritardo con il quale la detta revoca è stata comunicata all’impresa) debbano essere conosciuti dal giudice amministrativo (in sede di giurisdizione esclusiva).
Sul punto il Collegio ritiene di poter condividere le recenti statuizioni del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, 5 settembre 2005, n. 6 e sez. V, 6 dicembre 2006) con cui, in ordine ad analoghe vicende, è stata riconosciuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Invero, come si legge nella citata sentenza dell’Adunanza plenaria: “L’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ha dato vita ad una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attribuendo a quest’ultima “tutte” le controversie tra privato e pubblica amministrazione riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti di lavori, forniture e servizi (la fase di evidenza pubblica rivolta alla scelta del contraente privato): e ciò sia che tali controversie concernino interessi che diritti soggettivi.”.
Considerato che, nel caso di specie, oggetto della controversia è il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di diritti soggettivi originata dalla revoca, successiva all’intervenuta aggiudicazione, degli atti relativi alla procedura pubblicistica, si può ritenere che sussista “con riferimento alla giurisdizione ora in esame quella situazione di interferenza tra diritti soggettivi e interessi, tra momenti di diritto comune e di esplicazione del potere che si pongono come conditio sine qua non – secondo la Corte – per la legittimità costituzionale delle aree conferite alla cognizione del giudice amministrativo” (Ad. Plenaria n. 6/05).
A quest’ultimo giudice è quindi rimessa la cognizione degli affidamenti ingenerati nel privato dagli effetti vantaggiosi dell’intervenuta aggiudicazione, successivamente venuti meno in conseguenza di un intervento in autotutela della stessa Amministrazione che ha rivestito il ruolo di stazione appaltante.
3. Ritenuta la giurisdizione, si rende necessario soffermarsi anche sull’ulteriore questione preliminare – attinente all’ammissibilità del ricorso – della c.d. “pregiudiziale amministrativa”; locuzione, quest’ultima, creata dalla giurisprudenza per individuare quel presupposto dell’azione di risarcimento del danno per illegittima attività della pubblica amministrazione rappresentato dal previo accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del provvedimento e conseguente annullamento.
Applicata al caso concreto si tratta di verificare se l’azione risarcitoria sia ammissibile anche laddove, come nella fattispecie in esame, il danno sia stato originato da un provvedimento (la revoca dell’aggiudicazione) la cui legittimità non è stata censurata in sede giudiziale.
È noto come sul punto non sia ancora stato composto, nonostante l’intervento della Corte Costituzionale con le pronunce n. 204/2004 e n. 191/2006, il contrasto tra le posizioni assunte, a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 500/99, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, peraltro anch’essa con andamento ondivago.
Parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ritenuto che l’azione di risarcimento fosse disancorata dal previo annullamento dell’atto amministrativo (Cass. S.U., 25 maggio 2004, n. 10180). Altra, invece, in ossequio al principio fondamentale di certezza delle situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico, garantito dal breve termine di decadenza entro cui la legittimità del provvedimento può essere censurata, ha affermato la sussistenza, per l’interessato, dell’onere di impugnazione dell’atto nel termine decadenziale davanti al giudice amministrativo, subordinando l’ammissibilità dell’azione risarcitoria al previo accertamento in via principale dell’illegittimità dell’atto (Cass. III, 22 febbraio 2002, n. 2588 e Cass., II, 27 marzo 2003, n. 4538).
Di recente, però, la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, con due ordinanze del 13 giugno 2006, le n. 13659 e 13660, sembra aver definitivamente superato l’ostacolo della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, ritenendo che nel caso di azione volta ad ottenere il risarcimento del danno provocato da un provvedimento divenuto inoppugnabile, la mancata contestazione preliminare della legittimità dello stesso (o eliminazione del medesimo in sede di autotutela) determina esclusivamente la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e non anche la decadenza dalla tutela.
In aperto contrasto con tali conclusioni si pone l’orientamento del Consiglio di Stato che trova la sua massima espressione nella sentenza dell’Adunanza plenaria 26 febbraio 2003, n. 4, nella quale si è affermato che “una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non è possibile l’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio. L’azione di risarcimento del danno, infatti, può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma l’azione di risarcimento è da reputare ammissibile solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari.”.
Tutto ciò premesso ai fini di un breve inquadramento della problematica, va peraltro rilevato che, nel caso in esame, non si pone un concreto problema di pregiudiziale amministrativa, posto che la questione risarcitoria che ci occupa prescinde dalla demolizione di qualsivoglia provvedimento amministrativo, in quanto asseritamene volta a censurare il comportamento tenuto dall’Amministrazione nelle fasi successive all’aggiudicazione della gara d’appalto e più precisamente nelle more della stipulazione del contratto.
Non è stata, infatti, posta in contestazione la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, bensì è stata dedotta la contrarietà della condotta tenuta dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario nelle more della stipulazione del contratto rispetto alle regole di buona fede e correttezza di cui all’art. 1337 del codice civile.
Appare quindi condivisibile la posizione espressa dal Consiglio di Stato (sia con l’ordinanza della sezione IV, 7 marzo 2005, n. 920, che con la già citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 6/05), secondo cui, se la rimozione in sede di autotutela dell’aggiudicazione e degli atti della relativa procedura vale a porre al riparo l’interesse pubblico, d’altra parte residua comunque il fatto incancellabile degli “affidamenti” suscitati nell’impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi. L’impresa, infatti, non può non confidare, durante il procedimento di evidenza pubblica, dapprima sulla “possibilità” di diventare affidataria del contratto e più tardi – ad aggiudicazione intervenuta – sulla stipula del contratto stesso.
È quindi la lesione di tale “affidamento”, discendente dal comportamento dell’Amministrazione posto in essere nell’esercizio di un’attività negoziale assoggettata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che deve essere affrontata, in relazione al configurarsi di una fattispecie di danno, il quale può ben essere oggetto di accertamento pur in assenza di una, contestuale o antecedente, azione demolitoria di provvedimenti amministrativi.
4. Entrando nel merito della questione posta all’attenzione del Collegio, va rilevato che, secondo parte ricorrente, vi sarebbe responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ogni volta che, nelle fasi della selezione del contraente e del perfezionamento del contrattato, l’ente venga meno al generale obbligo di buona fede e al limite costituito dal principio di tutela dell’affidamento del contraente (in tal senso cita le pronunce Cass., sez. I, 10 dicembre 1987, n. 9129, Tar Lombardia, sez. III, 31 luglio 2000, n. 5130). Più precisamente la responsabilità si configurerebbe in quanto il bando non faceva minimamente cenno al fatto che le opere sarebbero state eseguite solo se finanziate dalla Regione; ne discenderebbe che non poteva essere legittimamente invocato, ai fini della revoca dell’aggiudicazione, il mancato conseguimento del finanziamento stesso da parte della Regione.
In ogni caso l’assenza dei fondi avrebbe dovuto determinare la tempestiva revoca del bando e non anche quella, comunque avvenuta con grave ritardo, dell’aggiudicazione, il che avrebbe evitato all’impresa di sostenere spese inutili e di subire la perdita della chance di partecipare ad altre gare.
Il comportamento dell’Amministrazione avrebbe quindi originato quel danno ingiusto che è ritenuto suscettibile di risarcimento.
L’esistenza di un obbligo di comportarsi secondo buona fede potrebbe dedursi anche dall’art. 332 L 2248/1865 All. F. Secondo la tesi di parte ricorrente, se tale norma consente all’Amministrazione di incamerare la cauzione provvisoria in caso di rifiuto dell’aggiudicatario di sottoscrivere il contratto, allora specularmente un analogo risarcimento del danno dovrebbe ritenersi spettante anche all’aggiudicatario, qualora fosse la stazione appaltante a rifiutare la sottoscrizione del contratto.
Si può prescindere dall’entrare nel merito della fondatezza di quest’ultima deduzione, atteso che la giurisprudenza ha già delineato un orientamento che risulta favorevole all’accoglimento della domanda del ricorrente, affermando la sussistenza dell’obbligo, anche in capo all’Amministrazione-contraente, dell’obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative.
Dopo un’iniziale posizione fortemente critica del Consiglio di Stato rispetto alla configurabilità, in capo alla Pubblica amministrazione, di una responsabilità precontrattuale, il massimo organo della giustizia amministrativa si è successivamente orientato in senso favorevole (Cons. Stato, IV, 19 marzo 2003, n. 1457), ritenendo ravvisabile tale tipo di responsabilità ogni volta in cui l’Amministrazione procedente, rilevato un errore nel procedimento di gara già esperito, rimuova in autotutela la gara stessa, a prescindere dalla legittimità di tale provvedimento di secondo grado.
Anche in capo all’Amministrazione non può non configurarsi la responsabilità in parola laddove nella fase formativa del negozio essa violi il dovere di lealtà e correttezza, ponendo in essere comportamenti che non salvaguardano l’affidamento della controparte, sorprendendone la fiducia; ciò indipendentemente dalla ravvisabilità di una particolare malafede o dalla prova dell’intenzione di arrecare pregiudizio (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2006, n. 7194).
Nella fattispecie in esame appare chiaro che l’odierno ricorrente è stato indotto dapprima a contrarre e poi a confidare, con conseguente organizzazione dei mezzi in vista della – legittimamente attesa come prossima – stipula del contratto e della successiva consegna dei lavori, nella regolarità della procedura poi rimossa in autotutela; tale fiducia e buona fede sono invece stati frustrati dall’Amministrazione che è, colpevolmente, incorsa nel macroscopico errore di bandire un appalto per un’opera priva di adeguata copertura finanziaria.
Ed invero, si legge nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6/05 citata, “nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l’amministrazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell’interesse pubblico (la cui violazione implica l’annullamento o la revoca dell’attività autoritativa) ma anche le norme di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente, solo dopo che gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in affidamenti restati senza seguito).
5. Per quanto attiene alla quantificazione del danno risarcibile, esso può essere determinato in misura pari alle spese sostenute per partecipare alla gara (bolli, sopraluoghi ecc.) e per la stipula delle polizze fidejussorie, a copertura di quel danno emergente che è senza dubbio risarcibile.
PiĂš delicata la questione del risarcimento del lucro cessante.
Invero la fattispecie in esame è stata ricondotta, come sopra evidenziato, alla categoria della responsabilità precontrattuale. La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che il caso di mancata stipula del contratto dopo l’aggiudicazione per effetto della revoca degli atti di gara non possa essere ricondotto ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., considerato che ciò postulerebbe l’accertamento prognostico della spettanza del bene della vita perseguito dal ricorrente. Si è altresì esclusa la configurabilità di una responsabilità contrattuale, atteso che il contratto non si è mai perfezionato.
La responsabilità precontrattuale si caratterizza, però, per l’assenza della componente del lucro cessante nel danno al cui risarcimento essa tende; ciò in quanto nell’ipotesi in esame non è ravvisabile la lesione di un interesse positivo all’esecuzione del contratto, bensì del solo interesse negativo a che la controparte non violi gli obblighi di correttezza e buona fede impedendo la positiva conclusione della fase delle trattative contrattuali.
Escluso il risarcimento del mancato guadagno, nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale può però essere ammesso il risarcimento del danno prodottosi in termini di perdita di chance, ma la difficoltà di provare in modo efficace quali chance l’impresa avrebbe avuto e ha perso, anche questo Collegio, stante la valenza aleatoria di un possibile calcolo probabilistico, ritiene che risponda a giustizia liquidare tale danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 del cod. civ..
Peraltro dai documenti depositati emerge che, come comunicato allo stesso ricorrente con nota del 5 aprile 2001, la Prefettura di Palermo aveva evidenziato (con nota del 16 aprile 1996), nei confronti del medesimo ed in occasione delle verifiche effettuate in previsione della stipulazione del contratto, la sussistenza di “elementi o indicazioni utili alla valutazione, nell’ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti” per contrarre con la pubblica amministrazione, rappresentati dal fatto che il 4 aprile 1995 il sig, Spina Pietro è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese per i reati di associazione a delinquere e turbativa d’asta.
Invero ciò avrebbe – l’uso del condizionale è d’obbligo in considerazione del fatto che la segnalazione non comportava l’automatica esclusione dalla gara dell’odierno ricorrente, ma solo la possibilità per l’Amministrazione, in via discrezionale, di valutare l’opportunità del contrarre con lo specifico soggetto – potuto impedire la stipula del contratto per fatto direttamente imputabile all’imprenditore aggiudicatario.
L’esito di tale verifica però non è mai stato comunicato dal Comune “per mere ragioni di opportunità”. Al contrario l’Amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente valutare la rilevanza della segnalazione, pronunciarsi in ordine all’opportunità di contrarre con l’aggiudicatario e comunicare immediatamente all’interessato tali conclusioni.
Il silenzio protratto nel tempo, invece, ha contribuito ad alimentare il legittimo affidamento di cui si è già detto, inducendo l’impresa a confidare nella possibilità di concludere comunque il contratto (ipotesi plausibile considerato lo spazio di discrezionalità riconosciuto alla stazione appaltante).
Peraltro può ritenersi che la presenza di tale particolare circostanza possa incidere sull’individuazione del coefficiente da applicarsi per la determinazione del danno risarcibile a titolo di lucro cessante per perdita di chance, che si ritiene equo fissare al 2,5 % dell’importo a base d’asta, al netto del ribasso offerto.
Trattandosi di un debito di valore debbono essere altresì corrisposti rivalutazione monetaria e interessi (nella misura del tasso legale) dal 21 ottobre 1998 (data in cui è stato intimato al Comune di provvedere alla stipula del contratto), al deposito della presente sentenza; momento quest’ultimo in cui il debito si trasforma in debito di valuta.
Ne risultano, quindi, dovuti anche gli interessi legali, aventi natura compensativa del mancato godimento delle somme liquidate, dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna il Comune di Misilmeri al pagamento del risarcimento del danno, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, nella misura in motivazione indicata.
Condanna il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore del ricorrente, nella misura di Euro 2.000,00 (duemila), oltre a I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

(omissis)