SENTENZA
sul ricorso n. 3896/92, proposto in riassunzione da S. A., S. O., S. M. G., S. R. V., quali eredi di S. P. nato a Bagheria il 5.2.1922 e deceduto il 26.7.1999: la prima, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata il 16 marzo 2007, dall’avv. M. Luisa Musacchia, presso il cui studio in Palermo, Via M.no Stabile n. 151, è elettivamente domiciliata; gli altri tre, rappresentati e difesi – per mandato in calce al ricorso in opposizione a decreto di perenzione con contestuale costituzione di nuovo procuratore depositato addì 8 marzo 2007 – dall’avv. Gandolfo Mocciaro, presso il cui studio in Palermo, Via Catania n. 8/b, sono elettivamente domiciliati,
CONTRO
il Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo ed in forza della delibera autorizzativa della Giunta Municipale n. 1341 del 4 dicembre 1991, dall’avv. Giovanni Valentino e elettivamente domiciliato in Palermo, Viale F.sco Scaduto n. 2/D, presso lo studio dell’avv. Alessandro Gjomarkaj Greco,
PER L’ANNULLAMENTO
a) dell’ordinanza del Sindaco di Bagheria 21 settembre 1992, n. 171, con il quale è stata annullata in autotutela la concessione edilizia n. 27/78 del 4 febbraio 1978 rilasciata al sig. Speciale P. per “lavori di completamento per la sistemazione della piscina” sull’area in catasto al foglio 1, p.lle 85 e 88, in c.da Mongerbino;
b) dell’ordinanza sindacale n. 213 del 26 ottobre 1992, recante l’ingiunzione di demolizione delle opere di cui alla predetta concessione annullata.
Visto il ricorso introduttivo, proposto dal sig. Speciale P., con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1339/92, di accoglimento parziale della domanda incidentale di sospensione;
Vista la memoria, depositata il 31 gennaio 2003, di costituzione di Speciale A. e c.ti quali eredi del ricorrente originario;
Visto l’atto di costituzione del nuovo procuratore di Speciale O., Speciale M. G. e Speciale R. V., depositato l’8 marzo 2007;
Visto l’atto di costituzione del nuovo procuratore di Speciale A., depositato il 16 marzo 2007;
Vista l’ordinanza collegiale n. 130/2007, con la quale, in accoglimento dell’opposizione avverso il decreto di perenzione n. 5680/05, è stata disposta la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario;
Vista le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il presidente cons. Calogero Adamo;
Uditi alla pubblica udienza del 5 ottobre 2007 l’avv. G. Mocciaro per i ricorrenti dallo stesso rappresentati e l’avv. Antonia Sartorio, in sostituzione dell’avv. G. Valentino, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Con ricorso notificato il 18 novembre 1992 e depositato il giorno 27 seguente il sig. Speciale P., rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Cipolla, impugnava: a) l’ordinanza n. 171 del 21 settembre 1992, con cui, a seguito di un intervento ispettivo dell’Amministrazione regionale, il Sindaco di Bagheria aveva annullato in autotutela la concessione edilizia n. 27/78, concernente lavori di completamento e sistemazione di una piscina in c.da “Mongerbino”, sul rilievo che trattavasi di opera ricadente nella fascia di inedificabilità di cui all’art. 15, lett. a), della L.r. 78/1976; b) la successiva ordinanza di demolizione n. 213 del 26 ottobre 1992.
Di tali provvedimenti il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, e vinte le spese, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge.
L’art. 2 della L.r. 15/1991 (che sancisce l’applicabilità dei limiti di edificabilità di cui all’art. 15 L.r. 78/1976 anche nei confronti dei privati) non sarebbe norma di interpretazione autentica, ma opererebbe solo per l’avvenire: sicché erroneamente sarebbe stato richiamato a base del provvedimento di annullamento in autotutela;
2) Eccesso di potere e violazione di legge.
L’intervento di cui alla concessione annullata, in quanto non comportante aumento di volumi, non sarebbe incorso nel divieto di edificazione di cui all’art. 15 L.r. 78/1976;
3) Eccesso di potere: in quanto l’annullamento della concessione edilizia non sarebbe sorretto da un’idonea motivazione sul pubblico interesse concreto e attuale all’annullamento di una concessione rilasciata ben quattordici anni prima;
4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed indeterminatezza.
L’ordinanza di demolizione, oltre ad essere affetta da illegittimità derivata, sarebbe viziata altresì: a) per travisamento dei fatti, laddove assume che l’opera realizzata sarebbe difforme dalla concessione, dato che sarebbe invece del tutto conforme al progetto approvato; b) per mancata specificazione delle opere di cui viene ingiunta la demolizione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bagheria, depositando atti.
Con ordinanza n. 1339 del 12 dicembre 1992 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione limitatamente all’ordinanza di demolizione.
Con memoria depositata il 31 gennaio 2003 si costituivano in giudizio i sigg.ri A., O., M. G. e R. V. Speciale, quali eredi dell’originario ricorrente sig. Speciale P., nel frattempo deceduto
Con decreto n. 5680 del 18 novembre 2005 il ricorso veniva dichiarato perento per pendenza ultradecennale, ai sensi dell’art. 9 della legge 205/2000; ma, in accoglimento delle opposizioni separatamente proposte, rispettivamente, da Speciale A. e da Speciale O. e c.ti, con ordinanza n. 130 dell’8 giugno 2007 ne veniva disposta la reiscrizione nel ruolo ordinario, ai sensi della norma predetta.
Con i predetti ricorsi in opposizione si costituivano in giudizio i nuovi procuratori dei ricorrenti (rispettivamente, l’avv. M. Luisa Musacchia per Speciale A., l’avv. Gandolfo Mocciaro per Speciale O. e c.ti), a seguito della rinuncia al mandato da parte del procuratore originariamente costituito.
In vista dell’udienza i ricorrenti Speciale O. e c.ti e il Comune resistente hanno depositato memorie.
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2007, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo si assume che le prescrizioni di cui all’art. 15 della L.r. 12 giugno 1976, n. 78, riguarderebbero solo l’attività di pianificazione urbanistica dei Comuni, senza creare vincoli direttamente nei confronti dei privati, e che d’altra parte l’art. 2 della L.r. 15/1991 sarebbe norma (non già d’interpretazione autentica, bensì) operante solo per l’avvenire, onde non rileverebbe nella specie, in cui viene in questione una concessione edilizia rilasciata nel 1978.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza, invero, è ormai consolidata nel senso che l’art. 2, terzo comma, della L.r. 30 aprile 1991, n. 15 (ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’art. 15, 1° comma, lettere a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente applicabili anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”) è norma di interpretazione autentica, quindi con efficacia retroattiva (cfr. da ultimo Cass. civ., II, 19 dicembre 2006, n. 27129; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 21 febbraio 2006, n. 426; id. sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922), e che il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dal mare, posto dall’art. 15, lett. a), della predetta L.r. 78/1976, è immediatamente applicabile anche nei confronti dei soggetti privati a prescindere da ogni atto di recepimento da parte dei Comuni (C.G.A., 19 marzo 2002, n. 158).
Ciò rileva nella specie, atteso che è incontroverso che l’intervento, assentito con la concessione edilizia per cui è causa, ricadeva appunto entro la fascia di inedificabilità di cui al citato art. 15, lett. a), della L.r. 78/1976.
2. – Con il secondo motivo viene dedotta la censura di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendosi che nella specie non ci sarebbe stata alcuna violazione del divieto di inedificabilità di cui al citato art. 15, lett. a), dato che il progetto approvato con la concessione edilizia in questione “non alterava volumi già realizzati”.
La censura va disattesa, perché, in mancanza di qualsiasi principio di prova, si risolve in una mera indimostrata asserzione.
3. – Il terzo motivo concerne la censura di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale idoneo a legittimare l’intervento di annullamento in autotutela.
La censura è fondata.
Il provvedimento in autotutela concerne, infatti, una concessione edilizia rilasciata nel 1978, vale a dire ben quattordici anni prima; sicché lo stesso comportamento del Comune ha determinato il consolidarsi di un legittimo affidamento dei privati interessati. Il provvedimento di annullamento avrebbe, pertanto, richiesto una puntuale motivazione circa l’interesse pubblico perseguito in relazione al sacrificio imposto agli interessati; e ciò nell’ottica di un bilanciamento di interessi che, per costante dottrina e giurisprudenza, deve connotare gli atti di ritiro allorché gli stessi intervengano dopo un lungo lasso di tempo dall’emanazione dell’atto che ne forma oggetto e quest’ultimo abbia suscitato nei privati un ragionevole affidamento. Regola, questa, il cui corollario è che, in simili casi, il mero ripristino della legalità violata non è presupposto sufficiente per il provvedimento (di per sé discrezionale) di annullamento in autotutela, ostandovi, in particolare, il principio di certezza dei rapporti giuridici – di valore primario nell’ordinamento – e la presunzione di legittimità dei provvedimenti della P.A., cui non può non riconnettersi anche un minimo di autoresponsabilità per le determinazioni adottate e gli affidamenti suscitati. Principi, questi, che oggi risultano espressamente codificati dall’art. 21-nonies della legge 241/1990 (come modificata e integrata dalla legge 15/2005), ai sensi del quale “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati…”.
Nella specie, l’impugnato provvedimento di annullamento della concessione edilizia di che trattasi (del 1978), dopo avere richiamato il parere della C.E.C. e l’esito di un intervento ispettivo dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, si limita ad affermare “…l’esistenza dell’interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento della concessione di cui trattasi al fine della salvaguardia e della fruizione di un bene ambientale di particolare interesse”. Ma questa motivazione si sostanzia in una mera frase di stile, che enuncia solamente in astratto l’interesse perseguito, senza tuttavia procedere in alcun modo alla necessaria comparazione tra l’interesse pubblico enunciato, il sacrificio imposto ai privati destinatari e l’affidamento in questi determinato da un provvedimento abilitativo di ben quattordici anni prima. Ed è quanto rileva nella specie, atteso che in tema di concessioni edilizie la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’esercizio del potere di autotutela è legittimato dal concorso di due condizioni, costituite l’una dall’esistenza di vizi di legittimità che inficino l’atto che si intende annullare, l’altra, dall’esistenza di uno specifico interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità violata, che giustifichi il sacrificio imposto al privato in relazione alla sua posizione giuridica sorta per effetto dell’originario rilascio del titolo abilitativo (Cons. St., V, 13 marzo 2000, n. 1311; id., o.za 25 giugno 2002, n. 2634; T.A.R. Lazio, 27 gennaio 2004, n, 798), a meno che non risulti che l’illegittimità della concessione edilizia derivi da un’erronea rappresentazione (dolosa o colposa) dei fatti da parte del privato richiedente (C.G.A., 8 maggio 1997, n. 98), ipotesi quest’ultima che nel caso in esame non viene in rilievo.
4. – Stante la riscontrata illegittimità, sotto il profilo da ultimo considerato, del provvedimento di annullamento in autotutela, risulta fondata altresì la censura di illegittimità derivata della conseguente ordinanza di demolizione n. 213/92, anch’essa impugnata.
5. – Il ricorso va pertanto accolto – assorbito quant’altro -, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Restano salve, ovviamente, le ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione.
Sussistono giusti motivi, in considerazione degli specifici profili della controversia, per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla i provvedimenti impugnati, nella stessa epigrafe indicati, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.






