SENTENZA

sui ricorsi n. 3328/1993, 938/1994 e 27/2002, proposti da Buggio Olindo, rappresentato e difeso dall’avv.to Paolo Coceani, del foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

R.G. 3328/1993: la Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
R.G. 938/1994 e 27/2002: il Comune di Piove di Sacco, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO

R.G. 3328/1993: previa sospensione, dell’ordinanza n. 83, emanata il 14.6.1993 dal Presidente della Provincia di Padova, notificata il successivo 22.6.1993, con la quale veniva ordinato alle ditte Borgato Teresa, Buggio Olindo, Buggio Pasqualino, Buggio Agostino e Rossetto Emanuela, con sede in Piove di Sacco, via Boresse n. 81, di rimettere in pristino i luoghi con la demolizione dei fabbricati destinati a carrozzeria, centrale termica ed ex porcilaia; del parere della Commissione Beni Ambientali del 13.5.1993, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto o conseguente;
R.G. 938/1994: previa sospensione, dell’ordinanza n. 523, emessa il 28.12.1993 dal Sindaco di Piove di Sacco, notificata 3.1.1994, con la quale veniva ordinato alle ditte Borgato Teresa, Buggio Olindo, Buggio Pasqualino, Buggio Agostino e Rossetto Emanuela, con sede in Piove di Sacco, via Boresse n. 81, di demolire le opere abusive consistenti in un fabbricato artigianale ad uso carrozzeria e in un annesso agricolo (porcilaia);
R.G. 27/2002: previa sospensione, dell’ordinanza di demolizione n. 1767, emessa il 26.9.2001 dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Piove di Sacco, notificata l’8.10.2001, con la quale veniva ordinato a Buggio Olindo il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione del laboratorio artigianale;
Visti i ricorsi con i relativi allegati, rispettivamente notificati il 22.9.1993, il 3.3.1994 e il 7.12.2001, nonché rispettivamente depositati presso la Segreteria il 25.10.1993, 23.3.1994 e il 5.1.2002;
Viste le ordinanze cautelari dell’1.12.1993, del 6.4.1994 e del 23.1.2002;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 – relatore il Referendario Marina Perrelli – gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il primo ricorso Buggio Olindo, titolare dell’attività di carrozzeria svolta in uno dei fabbricati oggetto dell’ordinanza di demolizione, nonché comproprietario del terreno sul quale insistono le opere abusive, ha impugnato il provvedimento emesso dal Presidente della Provincia di Padova deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili: a) perché la legge n. 431/1985, con la quale è stato imposto il rispetto del limite di mt. 150 di distanza dai corsi d’acqua, è entrata in vigore successivamente alla realizzazione del fabbricato e, quindi, non è applicabile alla fattispecie in esame; b) perché il fabbricato attualmente adibito a carrozzeria è da considerarsi come pertinenza della casa di abitazione in quanto originariamente utilizzato come rimessa di attrezzi agricoli; c) perché il provvedimento gravato fa proprio il parere della Commissione consultiva per i Beni Ambientali non reso noto nella sua intera formulazione; d) perché non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La Provincia di Padova, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Il Collegio, con ordinanza dell’1.12.1993, ha accolto l’istanza di sospensiva in considerazione dell’irreparabilità del pregiudizio arrecato all’attività lavorativa del ricorrente.
Con successivo ricorso Buggio Olindo ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 523, emessa il 28.12.1993 dal Sindaco di Piove di Sacco, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili: a) per carenza di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che inducono ad ordinare la demolizione del fabbricato adibito a carrozzeria a distanza di oltre dodici anni dalla sua realizzazione; b) per violazione di legge in quanto il fabbricato è stato realizzato quale pertinenza (ricovero di attrezzi agricoli) dell’abitazione rurale costruita dal defunto padre del ricorrente e come tale non necessitante di concessione edilizia e, quindi, non assoggettabile alla sanzione demolitoria; c) per eccesso di potere poiché essendo intervenuto solo un mutamento della destinazione d’uso del fabbricato oggetto dell’ingiunzione non è, comunque, applicabile la sanzione della demolizione.
Il Comune di Piove di Sacco, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Il Collegio, con ordinanza del 6.4.1994, ha accolto l’istanza di sospensiva in considerazione della gravità ed irreparabilità del pregiudizio derivante al ricorrente dall’esecuzione del provvedimento gravato.
Con successivo ricorso il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 1767, emessa dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Piove di Sacco il 26.9.2001, notificata l’8.10.2001, avente ad oggetto il fabbricato ad uso laboratorio artigianale sotto molteplici profili: a) per erronea identificazione del soggetto destinatario del provvedimento in quanto non si tratta del proprietario dell’immobile da demolire; b) per illogicità e contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione comunale che aveva richiesto l’esecuzione di tutta una serie di interventi per l’adeguamento della carrozzeria agli standard di legge; c) per falsa ed erronea applicazione della legge n. 431/1985, impositiva del vincolo ambientale, in quanto entrata in vigore in epoca successiva a quella di realizzazione del fabbricato da demolire; d) per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione, nonostante il decorso di un lungo lasso di tempo dalla realizzazione del fabbricato; e) per violazione di legge, essendo il fabbricato sorto come pertinenza dell’abitazione rurale del defunto padre del ricorrente e non essendo, quindi, applicabile la sanzione demolitoria a fronte della necessità della sola autorizzazione per costruirlo.
Il Comune di Piove di Sacco, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Il Collegio, con ordinanza del 23.1.2002, ha respinto l’istanza di sospensiva in considerazione della assenza di prospettive di un esito favorevole all’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2008 le cause sono state introitate per la decisione.

DIRITTO

1) In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
2) Deve , preliminarmente, essere dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso recante il numero 938/1994 in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, la proposizione della domanda di condono edilizio (istanza del 18.2.1995 del ricorrente, ai sensi della legge n. 724/1994), a seguito di ordinanza di demolizione degli abusi edilizi, determina il venir meno dell’interesse al ricorso proposto avverso la misura sanzionatoria (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. II, 21.11.2006, n. 10110). A tale riguardo deve, inoltre, essere evidenziato che tutti i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente riguardano esclusivamente il fabbricato adibito a carrozzeria, sebbene l’ordinanza di demolizione sia relativa anche al manufatto individuato come ex porcilaia.
3) Tanto premesso, si procede, quindi, all’esame dei ricorsi rubricati ai numeri 3328/1993 e 27/2002.
Il ricorso n. 3328/1993 è rivolto avverso il provvedimento del Presidente della Provincia di Padova che ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere realizzate in assenza di concessione edilizia in violazione dell’art. 7 della legge n. 1497/1939.
La prima censura in ordine logico da affrontare riguarda la dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, avendo l’amministrazione omesso di inviare l’avviso di avvio del procedimento.
La censura non risulta fondata.
Come noto la finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 va individuata nelle esigenze, da un lato di assicurare piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione, e dall’altro, di garantire la partecipazione dei destinatari dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l’acquisizione anche delle ragioni esposte da questi ultimi, l’amministrazione sia posta in condizione di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto.
Ordunque, attesa la natura di atto dovuto dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive – il cui presupposto è solamente rappresentato dalla constatata esecuzione di opere edilizie in assenza del titolo abilitativo – il relativo procedimento non è inficiato dall’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il ricorrente non avrebbe potuto fornire alcun elemento idoneo ad indurre l’amministrazione procedente ad una decisione differente rispetto a quella adottata.
È, altresì, destituita di fondamento la censura relativa alla illegittimità del provvedimento impugnato poiché il vincolo di rispetto della distanza di mt. 150 dai corsi d’acqua, introdotto dalla legge n. 431/1985, non dovrebbe essere preso in considerazione nella fattispecie in esame risalendo la costruzione del fabbricato ad un’epoca antecedente al 1985.
Merita, innanzitutto, di essere evidenziato che il ricorrente ritiene di poter dimostrare la costruzione del fabbricato adibito a carrozzeria come avvenuta nell’anno 1981 ad opera del fratello poi scomparso attraverso la produzione di un contratto di appalto relativo ai lavori commissionati dal padre defunto per la realizzazione dell’edificio destinato ad abitazione rurale e di un atto di notorietà sottoscritto da parte di alcuni degli altri comproprietari. Per quanto attiene al primo dei due documenti se ne rileva l’assoluta inconferenza ai fini della presente decisione, mentre per quanto concerne il secondo documento si evidenzia come è del tutto inammissibile una simile produzione volta a sostituire un’eventuale prova testimoniale. Comunque, anche a voler prescindere integralmente dalle dette produzioni, la costante giurisprudenza amministrativa ritiene che per le opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo vi è l’obbligo di acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata l’eventuale domanda di concessione in sanatoria, a prescindere dall’epoca della sua introduzione, e quindi anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo stesso (cfr. Ad. Plen. 22.7.1999, n. 20; Tar Basilicata, 30.3.2006, n. 153).
Anche la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso è destituita di fondamento. Sostiene il ricorrente che siccome il fabbricato adibito a carrozzeria è stato inizialmente costruito come ricovero di attrezzi agricoli lo stesso dovrebbe considerarsi una pertinenza dell’abitazione rurale e, come tale, soggetto a sola autorizzazione e non a concessione.
Posto che la nozione di pertinenza dettata dal diritto civile è più ampia di quella che regola la materia urbanistica, i beni che nel diritto civile assumono senz’altro natura pertinenziale non sono tali ai fini dell’applicazione delle regole che governano l’attività edilizia, ogniqualvolta assumono autonomia rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio (cfr. TAR Emilia Romagna – Bologna, 13.9.2006, 2029). Ne discende, dunque, che in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere che siano prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico. È allora di palmare evidenza che il fabbricato adibito a carrozzeria non possa in alcun modo considerarsi come pertinenza dell’abitazione rurale costruita dal defunto padre del ricorrente, con il conseguente assoggettamento al regime concessorio. D’altro canto, a prescindere dalla assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare l’originaria destinazione del fabbricato de quo a ricovero di attrezzi agricoli, non è revocabile in dubbio che il ricorrente al momento del cambio di destinazione d’uso avrebbe dovuto attivarsi per richiedere il titolo concessorio.
È, infine, da disattendere anche il motivo di ricorso con il quale viene dedotta l’illegittimità del provvedimento per avere fatto proprio il parere espresso dalla Commissione Consultiva per i Beni Ambientali senza averlo reso integralmente noto.
Al riguardo va rilevato che l’Amministrazione provinciale ha legittimamente richiamato il predetto parere facendolo proprio ed evidenziandone i passi salienti della motivazione nella parte in cui è stata valutata “opportuna la rimessa in pristino dei luoghi, per la parte relativa ai fabbricati destinati a carrozzeria, centrale termica ed ex porcilaia, considerando i lavori realizzati di rilevante danno ambientale in quanto gli stessi per caratteristiche tipologiche – formali, per i materiali utilizzati e per la disordinata disposizione planimetrica, si configurano quali elementi di ulteriore degrado ambientale nel contesto rurale di riferimento”. Ne discende, quindi, che in assenza di censure relative alla legittimità del parere reso dalla Commissione Consultiva dei Beni Ambientali ovvero alla sua motivazione, è priva di pregio la doglianza concernente il solo fatto della mancata integrale conoscenza del medesimo, atteso che il provvedimento gravato non si limita meramente a richiamarlo ma ne riporta per esteso il contenuto con riferimento ai passaggi salienti.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni deve, pertanto, essere respinto il ricorso n. 3328/1993.
4) Con il ricorso n. 27/2002 viene impugnata l’ordinanza n. 1767, emessa il 5.1.2002, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Piove di Sacco ha ordinato a Buggio Olindo la demolizione del fabbricato adibito a carrozzeria.
I motivi di ricorso con i quali si censura l’ordinanza di demolizione per violazione della legge n. 431/1985 e se ne deduce l’illegittimità stante la non necessità della concessione edilizia in ragione della natura pertinenziale del fabbricato adibito a carrozzeria vanno disattesi per le ragioni già espresse in relazione al ricorso recante il numero 3328/1993.
Con la prima censura viene eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente in quanto lo stesso non sarebbe proprietario del fabbricato e dell’area di sedime sul quale insiste.
Giova allora, in primo luogo, evidenziare che il provvedimento gravato dà atto dell’avvenuta presentazione da parte di Buggio Olindo in data 18.2.1995 dell’istanza di condono ai sensi della legge n. 724/1994 in relazione al fabbricato adibito a carrozzeria, nonché del rigetto della stessa.
L’art. 7 della legge n. 47/1985 – ora trasfuso nell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – fa riferimento, al fine di individuare il destinatario delle misure repressive di abusi edilizi, al responsabile dell’abuso e non anche al proprietario dell’immobile con il chiaro intento di ancorare lo svolgimento dell’attività riparatoria al medesimo soggetto che ne è l’autore in modo da favorire un sollecito ripristino delle norme di legge in materia. La giurisprudenza ha, peraltro precisato che nei riguardi del proprietario dell’area di sedime e della costruzione dell’immobile sul quale sono eseguite le opere abusive esiste pur sempre una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, presunzione che può essere vinta dall’interessato dimostrando la sua estraneità all’abuso (cfr. CdS, sez.V, 1.10.1999, n. 1228; CdS, sez. V, 28.1.1993, n. 178).
Ne discende, pertanto, che il destinatario dell’ordinanza di demolizione è stato correttamente individuato nel ricorrente in quanto soggetto che ha presentato l’istanza di condono per le opere abusive realizzate e, quindi, responsabile delle stesse. Né, infine, spetta al ricorrente sollevare eccezioni o lamentare lesione dei diritti dei proprietari dell’area di sedime o dell’immobile abusivo.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta l’illogicità e la contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione comunale che, dopo aver richiesto una serie di interventi per adeguare l’edificio agli standard di legge per l’esercizio dell’attività di carrozzeria, ne ordina ora la demolizione.
Non è revocabile in dubbio che tutti i provvedimenti cui si riferisce il ricorrente attengono al differente settore dell’igiene pubblica e della tutela della salute, così come le prescrizioni impartitegli dall’USL avevano la finalità di evitare emissioni moleste e accumulo di rifiuti, non implicando alcun tipo di valutazione in ordine alla legittimità edilizia del fabbricato adibito a carrozzeria. Ne discende, quindi, che non sussiste alcuna contraddittorietà nel comportamento dell’amministrazione comunale.
Deve, infine, essere disatteso anche il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in relazione alla prevalenza dell’interesse pubblico all’abbattimento del manufatto abusivo, nonostante il decorso di oltre un decennio dalla sua realizzazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo e i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione antecedente alla violazione, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso allo scopo di ripristinare l’assetto urbanistico – edilizio violato, anche nel caso in cui l’abuso sia commesso in data risalente, non sussistendo alcun affidamento legittimo del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto contra ius che il tempo non può consolidare (cfr. in termini CdS, sez. V, 12.3.1996, n. 247; Tar Lazio, sez. Latina, 19.6.2007, n. 454). Infatti il potere di vigilanza dell’Autorità comunale sugli abusi edilizi non è sottoposto a limiti di tempo o alla valutazione dell’interesse pubblico, ma all’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera e alla sicura assoggettabilità di questa al regime concessorio.
. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, quindi, anche il ricorso n. 27/2002 deve essere respinto.
Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione della mancata costituzione delle amministrazioni resistenti, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso recante il numero R.G. 938/1994 e rigetta i restanti ricorsi.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, l’11 gennaio 2008.