FATTO

Con ricorso notificato al Comune di Cosenza in data 23 dicembre 1994 e depositato in data 20 gennaio 1995, la ricorrente espone di avere richiesto al Comune di Cosenza un permesso per la riparazione dei montanti in ferro, la sostituzione dei vetri rotti, la riparazione dei canali di gronda di una vetrata di pertinenza di una veranda posta al lato EST dell’appartamento di cui è proprietaria e sito all’ultimo piano di uno stabile in Cosenza.
A seguito di un verbale di contravvenzione del 1° settembre 1994 la ricorrente si vedeva recapitare l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Comune di Cosenza le ingiungeva di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.
Avverso tale provvedimento l’esponente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e 8 della L. n. 47 del 1985, la violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 11, 15 della L. n. 47/1985 e la inapplicabilità al suo caso della L.U. n. 1150 del 1942 e della L. n. 10 del 1977.
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato nel merito.
Alla Camera di Consiglio del 23 marzo 1995 è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato trattenuto, infine, per la decisione alla pubblica udienza del 4 ottobre 2006.

DIRITTO

1. Col proposto gravame la ricorrente, proprietaria di un appartamento sito all’ultimo piano di un immobile in Cosenza, espone che a seguito dei lavori di rifacimento della vetrata afferente alla veranda collocata sul terrazzo dell’abitazione, il Comune le notificava il provvedimento impugnato, motivato con la circostanza che nella richiesta riparazione della detta vetrata, ella aveva proceduto alla “totale demolizione dell’esistente struttura ed alla successiva ricostruzione mediante intelaiatura in alluminio anodizzato di colore “testa di moro” e riquadri in vetro antisfondamento”.
2. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha, in buona sostanza, lamentato che i lavori erano stati autorizzati dal Comune di Cosenza, sebbene con un atto che non trova rispondenza in una precisa norma di legge, atteso che viene definito come “permesso”, che essi consistevano nella riparazione di una veranda tramite la sostituzione delle parti deteriorate dalle intemperie, rifacendone i montanti in ferro di nessun pregio storico, architettonico e ambientale e senza alcuna lesione per l’interesse collettivo.
L’opera posta in essere non dava luogo ad alcun abuso atteso che è stata realizzata con materiali non suscettibili di arrecare alcun danno all’estetica del palazzo. Ha poi lamentato che non essendo possibile demolire l’opera senza arrecare danno alla struttura, il Comune avrebbe dovuto valutare l’opportunità di irrogare, piuttosto, la sanzione pecuniaria.
3. Possono essere condivise entrambe le doglianze proposte.
Invero la ricorrente, nella sostituzione della intelaiatura in ferro posta a sostegno della veranda installata a chiusura della terrazza posta all’ultimo piano dell’abitazione, non ha realizzato alcun aumento di volumetria, né alcuna modificazione della sagoma dell’edificio, che l’art. 8 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 definisce come variazioni essenziali.
Né l’Amministrazione comunale obietta nulla al riguardo nel provvedimento impugnato, limitandosi a chiarire, in premessa che il permesso a costruire rilasciato riguardava “la riparazione di una esistente vetrata con struttura in ferro installata a chiusura della terrazza posta all’ultimo piano, lato est, del fabbricato” e che l’interessata aveva, come sopra accennato proceduto alla “demolizione dell’esistente struttura ed alla sua successiva ricostruzione mediante intelaiatura in alluminio anodizzato di colore “testa di moro” e riquadri in vetro anti sfondamento.
Anche in ordine all’altro aspetto della motivazione e cioè la presenza di un parere della Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di Cosenza che avrebbe richiesto la rimessa in pristino della vecchia veranda, occorre osservare che dalle premesse dell’atto non si evince la ragione per la quale l’Amministrazione comunale abbia inteso ad esso aderire, in quanto non è dato sapere se l’immobile sia in qualche modo vincolato, sicchè la rimozione di una vetrata in ferro possa essere considerata quale deturpamento di un bene storico, né vi si chiarisce se l’immobile è ubicato in zona vincolata, circostanze queste che oltre tutto, avendo l’interessata operato in base ad un “permesso a costruire” rilasciatole dallo stesso Comune in data 21 luglio 1994, avrebbero dovuto costituire oggetto di apposita preliminare valutazione da parte della stessa Amministrazione comunale, magari respingendo la richiesta dell’interessata con tale motivazione.
Ma nulla di tutto ciò è dato rinvenire nell’ordinanza gravata, con la conseguenza che il provvedimento è illegittimo, in quanto non indica i parametri urbanistico edilizi in base ai quali essa può essere ritenuta difforme, secondo la pur costante giurisprudenza in materia, (cfr. risalente ma sempre condivisibile TAR Lazio, sezione II, 1 marzo 1989, n. 323), attesa, inoltre, la genericità del riferimento alle prescrizioni della Soprintendenza.
Avuto riguardo alla rilevata mancata violazione degli articoli 7 e 8 della L. n. 47 del 1985, va anche condivisa la doglianza con la quale la ricorrente ha sostenuto che, non essendo più possibile ripristinare il materiale tolto, oltre tutto non più recuperabile, in quanto arrugginito, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria, ai sensi degli articoli 9 e 11 della L. n. 47 del 1985. Anche in questo caso è costante la giurisprudenza sull’argomento, laddove si rileva che quando non è materialmente possibile la rimozione dell’abuso, va applicata la misura sanzionatoria pecuniaria alternativa (TAR Lazio, sezione II, 24 settembre 2002, n. 8106).
Al riguardo è anche da osservarsi che trattandosi di ripristino della veranda esistente, per il quale l’Amministrazione comunale ha rilasciato il permesso senza prescrizioni, poiché non ha neppure chiarito il parametro urbanistico edilizio violato dalla ricorrente nel ripristino dell’opera, viene pure a cadere il presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria, come correttamente dedotto in ricorso.
4. Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va accolto e per l’effetto va annullata l’ingiunzione del Comune di Cosenza datata 7 ottobre 1994 adottata nei confronti della ricorrente.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ingiunzione del Comune di Cosenza datata 7 ottobre 1994 adottata nei confronti della ricorrente.
Condanna il Comune di Cosenza in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di Euro 1000,00 (euromille) per spese di giudizio a favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio del 4 ottobre e 7 dicembre 2006.