FATTO
Con il provvedimento impugnato è stata rigettata lâistanza presentata dai ricorrenti al fine di ottenere lâautorizzazione per lâistallazione di una serra mobile per la forzatura di piante.
Il diniego fa riferimento alla seguente motivazione:
âla zona agricola E1b non consente un intervento di posa in opera di una serra del tipo come richiesto, in quanto tale zona è definita dal vigente PRG di protezione con delicato equilibrio urbanistico. La serra richiesta contrasta per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche, oltre che per i suoi necessari interventi sovrastrutturali, con il principio di salvaguardia del sistema ecologico, urbano e paesaggistico.
Si richiama altresĂŹ lâobbligo, ai sensi dellâart. 4 punto p) del vigente regolamento edilizio, di concessione edilizia per lâintervento richiesto.â
DIRITTO
1. I ricorrenti lamentano eccesso di potere per carenza o comunque insufficienza di motivazione. Violazione dellâart. 3 della legge n° 241 del 1990. Eccesso di potere per incongruitĂ .
La doglianza è infondata.
Infatti il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato con la disciplina urbanistica prevista per le zone E1b e con la considerazione che tale tipologia di intervento richiede la concessione edilizia.
2. I ricorrenti lamentano altresĂŹ eccesso di potere per erroneitĂ della motivazione e per travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per carenza o comunque insufficienza dâistruttoria. Essi lamentano in particolare lâerroneitĂ del richiamo allâart. 4 punto p) del regolamento edilizio che si riferirebbe in realtĂ alla costruzione di manufatti stradali.
La doglianza è infondata.
Con il provvedimento impugnato è stato inteso fare riferimento alla circostanza che la tipologia di intervento richiede il rilascio della concessione edilizia e non dellâautorizzazione edilizia.
Ne consegue che, sotto tale profilo, non rileva lâerroneitĂ del richiamo formale della norma del regolamento edilizio applicabile nel caso di specie.
3. I ricorrenti lamentano violazione dellâart. 6 della legge regionale n° 24 del 1985, eccesso di potere per carenza dei presupposti.
Essi fanno riferimento allâart. 6 comma 11 della legge regionale n° 24 del 1985 secondo cui âogni serra, purchĂŠ volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere istallata senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia.
Tale disposizione, ad avviso dei ricorrenti, è riferita alle serre non fisse ossia quelle mobili, del tipo di quella che gli stessi avrebbero voluto istallare.
La doglianza è infondata.
Lâistanza di autorizzazione fa riferimento ad una serra delle dimensioni di metri 50 di lunghezza per 21 di larghezza per 6 di altezza, provvista di meccanismo di scorrimento.
Il telo della serra è mobile, ma la struttura è fissa, essendo il telo destinato a scorrere su un asse portante stabilmente ancorato al suolo.
Si deve tenere conto al riguardo anche delle dimensioni complessive del manufatto, destinato ad occupare 1050 metri quadrati e del tipo di bisogno che il manufatto vuole soddisfare.
Al riguardo la relazione tecnica allegata allâistanza di autorizzazione fa riferimento non solo al deposito ed alla forzatura delle piante, ma anche alla loro preparazione, come si evince dalla relazione tecnica allegata allâistanza di autorizzazione.
GiĂ il riferimento alla preparazione delle piante esclude di ricondurre la tipologia di manufatto richiesta con quella prevista dal comma 11 dellâart. 6 della legge regionale n° 24 del 1985, che fa riferimento soltanto alla protezione o forzatura delle piante.
Si tratta di serra fissa per la cui istallazione occorreva il previo rilascio della concessione edilizia, cosĂŹ come espressamente previsto dallâultimo comma dellâart. 6 della legge regionale n° 24 del 1985.
Il collegio si richiama altresÏ a Consiglio di Stato IV n° 1119 del 6 marzo 2006 e V n° 1299 del 13 marzo 2000, che pur non essendo riferite al territorio della regione Veneto, fanno applicazione degli stessi principi affermati con la presente sentenza, che non sono derogati dalla legislazione della regione Veneto.
4. Il provvedimento impugnato fa un corretto riferimento alle norme tecniche dâattuazione del P.R.G. del comune di Saonara.
Infatti tali norme, per la zona considerata, prevedono il divieto di costruire nuovi fabbricati.
Dallâinfondatezza del ricorso presentato avverso il provvedimento impugnato deriva lâinfondatezza della domanda di risarcimento danni.
In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâAutoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 30 aprile 2008.





