SENTENZA
in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, comma 4 e 5 della legge 6.12.1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9, comma 1 della legge 21.7.2000 n. 205, sul ricorso n. 574/2006 proposto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Stefano Recchioni, in L’Aquila, Via Arco dei Veneziani, n. 27
CONTRO
– il Comune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico de Nardis presso il cui studio è elettivamente domiciliato in L’Aquila, Piazza Palazzo, n. 18
E NEI CONFRONTI
– della Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Daniele e Fabrizio Foglietti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest’ultimo in L’Aquila, Piazza San Giusta, n. 5
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
a) della deliberazione della Giunta comunale di L’Aquila n. 381 del 14 settembre 2006, ad oggetto “TAR AQ ricorso S.p.A. Banca Nazionale del Lavoro. Presa d’atto della sentenza” con la quale l’Amministrazione comunale ha preso atto della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, n. 469/2006;
b) della deliberazione della Giunta comunale di L’Aquila n. 424 del 15 settembre 2006,ad oggetto “Trasmissione al Consiglio comunale della proposta di deliberazione concernente appalto concorso per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Comune di L’Aquila per il periodo 01.01.2007/31.12.2001. Approvazione capitolato speciale e schema di convenzione”;
c) della deliberazione del Consiglio comunale del 30 ottobre 2006 con la quale si è deciso di affidare il servizio di tesoreria mediante indizione di una nuova procedura pubblica di appalto concorso;
d) della non conosciuta risoluzione della Giunta comunale del 3 agosto 2006;
e) della nota del Comune di L’Aquila – Settore attività istituzionali – Servizio organi deliberanti – U.O. Giunta comunale prot. AA.II n. 578 del 9.8.2006;
f) della nota del Dirigente del Settore economico e finanziario del Comune di L’Aquila prot. n. 4448/SF dell’11.9.2006 con la quale si comunica alla Banca Nazionale del Lavoro che la Giunta comunale nella seduta del 3.8.2006 ha stabilito di procedere ad un nuovo bando di gara apportando modificazioni al relativo capitolato speciale d’appalto;
g) del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale;
h) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di L’Aquila e della Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila S.p.A. .
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Rilevato che nella medesima Camera di consiglio il Collegio ha deciso di definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Relatore alla pubblica udienza del 29 novembre 2006 il dott. Fabio Mattei
Uditi i difensori delle parti costituite come da verbale d’udienza ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto (n. 574/2006), notificato il 13 novembre 2006 e depositato il successivo 20 novembre, la Banca Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti nell’epigrafe indicati, con i quali l’Amministrazione comunale di L’Aquila si è determinata nel senso di procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2006 – 31.12.2006.
2. Parte ricorrente premette che con deliberazione n. 112 del 20 settembre 2005 il Comune di L’Aquila aveva stabilito di provvedere all’affidamento, mediante appalto concorso, della gestione del servizio sopra indicato, e di essere stata invitata a presentare la relativa offerta con nota comunale in data 4 novembre 2005, prot. n. 43732.
3. Premette, altresì, che la Commissione di gara, all’uopo nominata, all’esito delle operazioni concorsuali le aveva assegnato punti n. 82 (di cui 57 per l’offerta economica e 25 per il progetto tecnico) ed attribuito alla Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila S.p.A. punti n. 84 (di cui 51 per l’offerta economica e 33 per il progetto tecnico).
Premette, infine, di aver già adito l’intestato Tribunale per l’annullamento della determinazione dirigenziale comunale n. 235 del 23.12.2005 dispositiva dell’aggiudicazione definitiva della procedura selettiva pubblica per l’affidamento del servizio di gestione di tesoreria a favore della Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila S.p.A., nonché dei relativi verbali di gara.
4. Riferisce che con sentenza n. 469 del 29 giugno 2006 questo Tribunale ha accolto il proposto ricorso (r.g. n. 46/2006), ritenendo suscettibile di positiva definizione il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
5. La Banca Nazionale del Lavoro riferisce inoltre:
– che con nota del Comune di L’Aquila – Settore attività istituzionali – Servizio organi deliberanti – O-O. Giunta comunale prot. AA.II n. 578 del 9 agosto 2006, è stato comunicato al Dirigente del Settore economico finanziario che la Giunta comunale nella seduta del 3 agosto 2006 ha preso atto di quanto dichiarato dal componente la commissione di gara nonché legale dell’Ente avv. Domenico de Nardis e deciso di procedere ad un nuovo bando apportando modificazioni al capitolato di gara;
– che con conseguente con deliberazione n. 381 del 14 settembre 2006 la Giunta comunale di L’Aquila, in considerazione della succitata sentenza di questo Tribunale, ha preso atto della suddetta sentenza, demandando alla Segreteria generale alla Ragioneria ed all’Avvocatura comunale l’adozione degli atti di relativa competenza; – che la Giunta comunale con deliberazione n. 424 del 15 settembre 2006 ha stabilito di trasmettere al Consiglio comunale la proposta deliberativa a firma dell’Assessore Ernesto Placidi di “disporre che l’affidamento del servizio di tesoreria avvenga mediante ricorso alla procedura pubblica di appalto concorso a norma dell’art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 157/1995 tra gli Istituti di credito presenti, con almeno uno sportello nel territorio comunale L’Aquila Capoluogo; di approvare il Capitolato speciale e lo schema di convenzione che regolano la prestazione come integrati e modificati in base alla sentenza n. 469/06 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo di L’Aquila ed alle osservazioni contenute all’interno del verbale di chiusura delle operazioni di verifica svolte, presso il Comune di L’Aquila, su incarico del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, dal dott. Andrea Malusardi, Ispettore generale dell’Ufficio Ispettivo Centrale del Dipartimento, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale……….; di stabilire che la Commissione per la valutazione dei progetti a norma dell’art. 99 del Regolamento dei contratti sarà nominata con successivo provvedimento della Giunta comunale; di stabilire che nel caso in cui l’affidamento del servizio avvenga in data successiva al 1° gennaio 2007, lo stesso avrà comunque termine in data 31.12.2001; di dare espresso mandato al Dirigente del Settore Economico e Finanziario di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria e per ogni eventuale adempimento dovesse ritenersi necessario……”.;
– che con nota del dirigente del Settore economico e finanziario comunale prot. n. 448/SF dell’11.9.2006 – anch’essa odiernamente gravata – le è stato comunicato che la Giunta comunale nella seduta del 3 agosto 2006 ha deciso di procedere ad un nuovo bando e di apportare modificazioni al relativo capitolato speciale di gara;
– che il Comune di L’Aquila con nota del 19.9.2006 ha comunicato alla ricorrente medesima che il Ministero dell’economia e delle finanze ha esortato l’Amministrazione comunale ed il tesoriere ad una rivisitazione della convenzione di tesoreria con l’espressa previsione di alcune specifiche clausole:
– di aver con raccomandata a/r del 13.10.2006 rappresentato la propria disponibilità ad apportare alla convenzione di tesoreria le segnalate modificazioni ed integrazioni ed a concordare il relativo contenuto.
6. Parte ricorrente espone che la sentenza di questo Tribunale n. 469/2006 è stata appellata dalla Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila, S.p.A. senza proposizione di domanda di sospensione dell’esecutività della stessa, e che, conseguentemente, il Consiglio comunale di L’Aquila con deliberazione in data 30 ottobre 2006, sul presupposto che la Giunta comunale si è determinata nel senso di procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di tesoreria innanzi citato, ha deliberato di disporre l’affidamento di tale servizio mediante una nuova procedura pubblica di appalto concorso, ex art. 6, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 157 del 1995, e di approvare il capitolato speciale e lo schema di convenzione.
7. Afferma di aver notificato in data 31.10.2006 atto di diffida con cui ha intimato all’Amministrazione comunale resistente di prestare corretta e compiuta ottemperanza alla sentenza T.A.R. L’Aquila n. 469/2006, procedendo nei riguardi della Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila alla rinnovazione della valutazione relativa alla sottovoce di cui al punto b1) dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto relativa alla prima gara ed alla corretta attribuzione del corrispondente punteggio.
8. Avverso i provvedimenti di cui all’epigrafe la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971 e dell’art. 88 del R.D. n. 642/1907; eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa, atteso che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto, in ragione della suddetta sentenza n. 469/2006, procedere alla rinnovazione delle operazioni concorsuali a partire dall’ultimo atto della sequenza procedimentale di gara non caducato da detta pronuncia e, di conseguenza, procedere alla rivalutazione dell’offerta ed alla nuova attribuzione del punteggio relativo alla sola sottovoce di cui al punto b1) dell’art. 2, del capitolato speciale d’appalto recante “Utilizzo di metodologie e criteri informativi di gestione con collegamento telematico tra servizio informativo dell’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio di dati della documentazione relativi alla gestione del servizio e oneri di collegamento a carico dell’offerente…”;
b) Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà. Asserisce che la deliberazione consiliare del 30 ottobre 2006 ha disposto l’approvazione del capitolato speciale e dello schema di convenzione “come integrati e modificati in base alla sentenza n. 496/06 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo di L’Aquila”, e sulla base delle indicazioni e segnalazioni rese dall’Ispettore generale dell’Ufficio ispettivo centrale del Dipartimento del Tesoro, e che la suddetta sentenza non avrebbe in alcun modo interessato né il capitolato speciale, né lo schema di convenzione, con la conseguenza che l’Amministrazione, sotto altro profilo, avrebbe disatteso il carattere conformativo della decisione di questo Tribunale.
c) Violazione di ogni norma e principio in materia di verbalizzazione delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali degli enti locali, atteso che nella nota comunale prot. AA.II n. 578 del 9 agosto 2006 si da atto della risoluzione adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 3 agosto 2006 della quale la odierna ricorrente lamenta la mancata redazione del relativo processo verbale.
d) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, posto che l’Amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni sottese alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva pubblica.
e) Violazione e falsa applicazione degli artt. 253 e256 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
9. Con atto depositato in data 24 novembre 2006 si è costituita in giudizio la Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila la quale, dopo aver rappresentato la propria posizione processuale di cointeressata, ha affermato di aver già diffidato il Comune di L’Aquila a dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 469/2006 con riferimento al suo contenuto conformativo, lamentando la scelta adottata dall’Amministrazione resistente di procedere alla indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di gestione di tesoreria comunale e ravvisando l’obbligo della stessa di rinnovare la fase del procedimento di gara caducata a seguito della succitata sentenza di questo Tribunale.
10. Si è costituito in giudizio il Comune di L’Aquila che ha controdedotto l’infondatezza delle proposte censure affermando la legittimità dell’azione amministrativa a procedere ad una nuova gara.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene necessario, al fine del decidere, premettere che con ricorso r.g. n. 46/2006 l’odierna ricorrente ha già adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 235 del 23 dicembre 2005 del Comune di L’Aquila dispositiva, a favore della Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila S.p.A., dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di gestione della tesoreria del Comune di L’Aquila per il periodo 1.1.2006 – 31.12.2010, nonchè dei relativi processi verbali di gara n. 4 del 19 dicembre 2005 e n. 5 del 20 dicembre 2005.
Con sentenza 29 giugno 2006, n. 469 questo Tribunale ha accolto il proposto ricorso ritenendo suscettibile di positiva definizione il primo motivo di doglianza con il quale la Banca Nazionale del Lavoro ha lamentato l’attribuzione a favore della Cassa di Risparmio del punteggio massimo previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto (n. 5 punti) per la sottovoce b1) del capitolato speciale di appalto, inerente a “Utilizzo di metodologie e criteri informativi di gestione con collegamento telematico tra servizio informativo dell’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio di dati della documentazione relativi alla gestione del servizio e oneri di collegamento a carico dell’offerente…” , sul presupposto che la Commissione di gara nella seduta del 19 dicembre 2004 (verbale n. 4) avrebbe riconosciuto a favore della Cassa di Risparmio tale punteggio massimo di n. 5 in quanto “Il punteggio attribuito è motivato dal supporto offerto dall’Amministrazione comunale nella contabilizzazione degli incassi ICI e loro rendicontazione con tracciati in grado di alimentare la contabilità dell’Ente, nonché della possibilità per i contribuenti di effettuare il pagamento dell’imposta presso ciascuna delle 12 filiali ubicate nel territorio comunale senza alcun costo aggiuntivo”, mentre alla ricorrente stessa, per la medesima sottovoce, sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore (punti n. 3) con la seguente motivazione “Sono indicate le metodologie corrette senza segnalazione di eventuali ulteriori vantaggi per ottimizzare il servizio”, con conseguente illegittimità del più favorevole punteggio, per evidente valutazione, riscontrabile dalla anzidetta motivazione, di un servizio ( possibilità per i contribuenti di effettuare il pagamento dell’imposta presso ciascuna delle 12 filiali ubicate nel territorio comunale senza alcun costo aggiuntivo) non contemplato nella suddetta sottovoce del capitolato speciale e dunque non valutabile dalla Commissione di gara, in quanto eccedente il servizio individuato al succitato punto b1).
1.1 In particolare il Tribunale ha accolto il ricorso in quanto “la motivazione sottesa alla assegnazione di detto punteggio a favore della odierna controinteressata, secondo il dato letterale della stessa, risulta evidentemente originare dalla valutazione di due ben distinti elementi rappresentati l’uno dal supporto offerto all’Amministrazione comunale nella contabilizzazione degli incassi ICI e loro rendicontazione, l’altro, “dalla possibilità per i contribuenti di effettuare il pagamento dell’imposta presso ciascuna delle dodici filiali ubicate nel territorio comunale senza alcun costo aggiuntivo”.
Orbene, tale secondo elemento, sebbene non ricompreso nel predetto punto b1), essendo quest’ultimo riferito ad utilizzo di metodologie e criteri informativi di gestione con collegamento telematico tra servizio informativo dell’Ente ed il tesoriere, e dunque non anche ad alcuna possibilità da parte dei contribuenti di effettuare il pagamento dell’imposta presso le filiali senza alcun costo aggiuntivo, risulta essere stato, invece, oggetto di significativa valutazione da parte della Commissione di gara ai fini dell’attribuzione a favore della controinteressata del punteggio previsto per la sottovoce b1) ed aver contribuito, in quanto espressamente indicato nella specifica motivazione contenuta nel verbale di gara n. 4, in modo certamente decisivo, stante l’esigua differenza di punteggio tra ricorrente e controinteressata, alla formazione del processo valutativo e volitivo svolto dal citato Organo collegiale ai fini dell’attribuzione di quello contestato.
Pertanto, il succitato elemento è stato dalla Commissione giudicatrice ponderato e positivamente valutato, nonostante non fosse in alcun modo previsto nella lettera dell’art. 2, punto b1) della lex specialis, ha inficiato illegittimamente la manifestazione di giudizio ed il correlato punteggio assegnato alla controinteressata. Detta valutazione costituisce, secondo il Tribunale, per le considerazioni innanzi svolte, violazione del generale principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura selettiva in parola, avendo la Commissione proceduto a valutare un elemento non strettamente riconducibile alla succitata sottovoce.
Tale principio impone, difatti, che nelle procedure di gara pubbliche le disposizioni di gara, che possono incidere, come nel caso di specie, sul contenuto dell’offerta e quindi sulla par condicio, non possono che ritenersi di stretta interpretazione con prevalenza delle espressioni letterali in esse contenute, rispetto a procedimenti ermeneutici che conducano a qualsivoglia integrazione delle regole poste a fondamento della gara stessa, palesando significati non chiaramente evincibili dalla lettera del testo della lex specialis.
Per le considerazioni che precedono, ritenute assorbenti degli ulteriori motivi di ricorso, il proposto gravame deve essere accolto”.
2. Nel merito il ricorso è fondato e per tale ragione deve essere accolto.
2.1 Con il primo motivo di censura la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. deduce che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto, in ragione della suddetta sentenza n. 469/2006, procedere alla rinnovazione delle operazioni concorsuali a partire dall’ultimo atto della sequenza procedimentale di gara non caducato da detta pronuncia e dunque procedere alla rivalutazione dell’offerta ed alla nuova attribuzione del punteggio relativo alla sola sottovoce di cui al punto b1) dell’art. 2, del capitolato speciale d’appalto recante “Utilizzo di metodologie e criteri informativi di gestione con collegamento telematico tra servizio informativo dell’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio di dati della documentazione relativi alla gestione del servizio e oneri di collegamento a carico dell’offerente…”.
2.2 Osserva in proposito il Collegio che decisiva valenza assume la circostanza che la domanda attorea, inerente al primo ricorso (r.g. n. 46/2006), abbia avuto ad oggetto l’annullamento della determinazione dirigenziale dispositiva dell’aggiudicazione definitiva della gara anzidetta a favore della Cassa di Risparmio della provincia di L’Aquila, nonché le operazioni concorsuali descritte nei verbali di gara n. 4 e 5 con particolare riferimento alla attribuzione a quest’ultimo Istituto di credito di un punteggio dalla Commissione di gara illegittimamente determinato per le suesposte considerazioni.
La sentenza di questo Tribunale, innanzi citata, ha condiviso le argomentazioni esposte dalla ricorrente ed accolto il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento dirigenziale e delle operazioni concorsuali rappresentate dalla anzidetta illegittima attribuzione del punteggio di cui all’art. 2, sottovoce b1) del capitolato speciale di gara.
Ad avviso del Tribunale, stante la circostanza non contestata dalle parti in causa, rappresentata peraltro nella memoria difensiva depositata in atti dalla Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila, per la quale l’esecutività della sentenza T.A.R. L’Aquila n. 469/2006 non risulta essere stata sospesa in sede di appello per omessa proposizione di relativa domanda cautelare, deve affermarsi che l’accoglimento del ricorso altro non ha comportato se non la caducazione dell’aggiudicazione definitiva e delle operazioni concorsuali che hanno dato luogo all’attribuzione a favore della Cassa di Risparmio del punteggio di cui all’art. 2, punto b1) del capitolato speciale sopra menzionato, con conseguente esecutività della medesima ex art. 33 della legge n. 1034 del 1971.
Orbene, necessita, al fine del decidere, stabilire, ad avviso del Collegio, in quale misura all’illegittimità consumatasi nel corso del procedimento di gara nel caso di specie conclusosi con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva caducata a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 469 del 2006, consegua l’annullamento e la necessaria rinnovazione integrale della procedura selettiva stessa, o se, diversamente, possa procedersi ad una sua rinnovazione parziale, stante il decisum di questo Tribunale e la relativa esecutività ex art. 33 della legge n. 1034/1971.
Il Collegio, rinviando ai principi generali vigenti nel nostro sistema di diritto amministrativo, e, in particolare, ai principi di economicità e di conservazione degli atti amministrativi, salvo particolari e motivate esigenze di pubblico interesse, nel caso di specie non rinvenibili, né altrettanto configurabili nella motivazione-presupposto sottesa alla determinazione volitiva comunale di tener conto della succitata sentenza di questo Tribunale, non può fare a meno di affermare, con riferimento alla fattispecie in giudizio, che la P.A. è tenuta mantenere ferma l’attività legittimamente posta in essere, e che tale principio non può non trovare allorquando l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento di autotutela, o nel caso in cui si pervenga ad una decisione giurisdizionale di annullamento degli atti di gara.
In quest’ultima ipotesi dall’applicazione dei principi sopra richiamati discende che deve considerarsi salva l’attività amministrativa non pregiudicata dal vizio di legittimità giurisdizionalmente rilevato, dovendosi ritenere che la rinnovazione di un procedimento amministrativo, che sia interessato dall’annullamento giurisdizionale, a partire dal primo degli atti della sequenza che sia stato riconosciuto effettivamente viziato dal giudice, costituisce lineare applicazione dei principi generali del diritto amministrativo, ed in particolare del principio di conservazione.
Con specifico riferimento al caso di specie ed al disposto annullamento ad opera di questo Tribunale del provvedimento di aggiudicazione in ragione della ritenuta illegittima attribuzione del punteggio sopra richiamato per vizi attinenti alla motivazione ad essa sottesa, la rinnovazione della gara non deve necessariamente essere integrale, ben potendosi limitare ad una nuova valutazione dell’elemento dell’offerta relativo alla voce b1) dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, tenendo ferme le precedenti operazioni di gara che non siano investite dalla pronuncia giurisdizionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 1668). Tale conseguenza dell’intervenuto provvedimento giurisdizionale di annullamento, rappresenta l’unico modo per evitare di porre nel nulla l’intera procedura (utile per inutile non vitiatur).
Ne discende che dalla parziale rinnovazione delle operazioni di gara il concorrente non aggiudicatario potrà insorgere muovendo contestazioni all’operato della Commissione, limitatamente al caso in cui si lamenti la legittimità concernente le parti del procedimento concorsuale espressamente rinnovate (in tal senso Cons. St., sez. VI, 20 febbraio 2002, n. 1067).
Pertanto, poiché con la succitata sentenza T.A.R. L’Aquila n. 469/2006 non sono stati annullati né il bando di gara, né i criteri di valutazione, ma solo il verbale di valutazione delle offerte nella parte relativa alla attribuzione del punteggio di cui all’art. 2, lett. b1) del capitolato di gara a favore della concorrente non aggiudicataria odierna ricorrente, consegue che la procedura potrà essere rinnovata a partire dall’operazione di valutazione dell’offerta della medesima, tenendo ferma l’attività legittimamente posta in essere precedentemente a tale momento (C. Stato Sez. V, n. 1194/2006), con conseguente illegittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati, i quali, conseguentemente, devono essere annullati in accoglimento del ricorso sotto il profilo considerato, rimanendo assorbito ogni ulteriore motivo di impugnazione non espressamente esaminato.
3. Sussistono giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila accoglie il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa integralmente, fra le parti in causa, le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2006, con l’intervento dei magistrati:
(omissis)






