(omissis)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico balneare sul litorale di Pescara, riferisce che sulla proprietà privata adiacente erano state realizzate delle opere edilizie abusive. Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso la concessione edilizia in sanatoria 3 ottobre 2001, n. 568/cs, assentita dal Dirigente del Settore edilizia privata del Comune di Pescara ai sig.ri Amerigo, Margherita e Paolo Di Bartolomeo; ha impugnato, altresì, tutti gli atti presupposti e connessi.

Ha dedotto., a tal fine, le seguenti censure:

1) La concessione in sanatoria non avrebbe potuto essere rilasciata in quanto alcune delle opere sono state realizzate sull’arenile demaniale ed in contrasto con il vigente strumento urbanistico;

2) La Capitaneria di Porto di Pescara ha rilasciato a titolo gratuito l’autorizzazione di cui all’art. 55 del cod. nav. senza considerare che le opere erano ubicate entro trenta metri dal confine del demanio e con occupazione di parte del demanio;

3) Non è stata svolta un’adeguata istruttoria con l’acquisizione del nulla-osta doganale.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 27 settembre ed il 29 dicembre 2006.

Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio.

Si sono anche costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Capitaneria di Porto di Pescara con memoria depositata il 22 settembre 2006 ha confutato il fondamento delle censure dedotte.

Si sono, inoltre, costituiti in giudizio i controinteressati Amerigo, Margherita e Paolo Di Bartolomeo, che con memorie depositate il 5 giugno 2002 ed il 29 settembre 2006 hanno pregiudizialmente eccepito il difetto di interesse della ricorrente e la tardività dell’impugnativa, nonché l’improcedibilità del gravame in ragione del fatto che allo stato l’istante non è più titolare di concessione demaniale marittima; nel merito, hanno anch’essi diffusamente difeso la legittimità degli atti impugnati

Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2007 la causa è stata introitata a decisione.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame, come sopra esposto, la società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico balneare sul litorale di Pescara, ha impugnato dinanzi questo Tribunale la concessione edilizia in sanatoria assentita ai controin-teressati su proprietà privata adiacente sulla quale erano state realizzate delle opere edilizie abusive.

Al momento della proposizione del ricorso sembra evidente che la società in parola avesse di certo interesse all’impugnativa; deve, infatti, ricordarsi che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che per aversi interesse all’impugnazione di un provvedimento amministrativo, che si assume essere stato emanato in modo illegittimo, occorre non soltanto che il ricorrente possa trarre vantaggio dal suo annullamento, ma altresì che l’atto sia lesivo, ossia ponga il ricorrente stesso in una posizione sfavorevole o gli tolga una posizione giuridica favorevole.

Ora nel caso di specie, come sembra pacifico dagli atti di causa, la ricorrente era concessionaria di un immobile posto nelle immediate vicinanze del fabbricato dei controinteressati.

Alla luce di quanto sopra evidenziato sembra evidente che l’atto impugnato era lesivo degli interessi della società ricorrente, per cui questa ben avrebbe potuto insorgere dinanzi a questo Tribunale al fine di contestare la legittimità della sanatoria.

Ai fini della legittimazione al ricorso in materia edilizia (ed anche nei casi di impugnazione di concessione edilizia in sanatoria) occorre, infatti, uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata all’attività assentita con la concessione che si impugna, collegamento che può derivare non solo dalla residenza nella zona interessata e dalla proprietà, ma anche dal possesso e dalla detenzione di immobili in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest’ultima; ne consegue che ha la legittimazione attiva chiunque vanti uno stabile collegamento con la zona interessata e risenta un pregiudizio da un intervento edilizio, venendo in rilievo interessi non solo di carattere edilizio, ma anche ogni altro interesse che attenga alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, alla circolazione veicolare, al rispetto degli standards urbanistici, al corretto insediamento di attività commerciali e simili.

Va, però, osservato che nelle more del giudizio – così come documentato dai controinteressati e come ammesso dalla società ricorrente – l’istante ha perso la titolarità della concessione demaniale in questione.

In ragione di tale circostanza il ricorso, ad avviso del Collegio, è divenuto improcedibile.

Deve, invero, ricordarsi che, come è noto, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue necessariamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa l’inutilità della sentenza anche sotto il profilo meramente strumentale o morale (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159, e Cons. giust. amm. Reg. Sic., 15 maggio 2006, n. 235, e 21 settembre 2006, n. 530).

Ora deve rilevarsi che dall’eventuale accoglimento del ricorso la società ricorrente non può allo stato più trarre alcune utilità in quanto, come sopra chiarito, non ha più quello stabile collegamento con la zona interessata all’attività assentita con la concessione impugnata che la legittimava all’impugnativa; né l’istante ha mai avanzato o può avanzare richieste risarcitorie o può trarre eventuali vantaggi dal precetto conformativo dell’azione amministrativa de futuro.

Sembra, infine, evidente che la sussistenza di tale interesse non possa neppure farsi derivare da una clausola contrattuale dell’atto di cessione d’azienda, che, peraltro, non sembra neanche riferirsi alla controversia in questione.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, dichiara improcedibile il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2007.