Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone il ricorrente d’aver ottenuto la concessione edilizia n.109/1993 del 3.3.1994 per la realizzazione di un muro di recinzione al fabbricato di sua proprietà, insistente sulla sua particella n.573, che doveva essere eretto alla distanza di mt. 7,70 dal predetto fabbricato.
In sede di esecuzione si constatò che, osservando detta distanza, si ostruiva la strada comunale “Ficenne”, ora via “benedetto Croce”, in quanto i lavori di costruzione della strada hanno comportato che la stessa ricadesse, per la quasi totalità, sulla menzionata particella n.573.
Tale circostanza ha indotto ad un ridimensionamento, di mt. 1,50, della distanza del muro dal fabbricato, ridotta quindi dagli originari mt. 7,70 a mt. 6,20 e a chiedere in data 13.6.1996 il rilascio di una concessione edilizia di variante in sanatoria su cui la Commissione edilizia ha espresso parere sfavorevole, donde il provvedimento impugnato con cui il Sindaco ha ordinato la demolizione ” di tutte le opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia n.109/93 del 3.3.1994”, “in quanto la copertina del uro di recinzione aggetta su strada pubblica”.
Avverso l’atto impugnato si deduce in primo luogo la violazione dell’art.7 della L. n.47/1985, che sancisce con la demolizione le opere eseguite in assenza di concessione edilizia, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Nella specie non ricorre nessuna delle condizioni previste da detta norma, in particolare non ricorre l’ipotesi delle “variazioni essenziali”, atteso che l’aggetto della copertura del muro di recinzione sulla pubblica strada è di appena cm. 6,5.
Viene poi dedotta la violazione dell’art.3 della L.23171990 in quanto il provvedimento gravato risulta affetto da carente motivazione, soprattutto per quanto attiene al bilanciamento dell’interesse pubblico e di quello privato, apparendo sproporzionato.
Viene infine rilevato il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta poiché, contrariamente a quanto previsto in sede progettuale, la strada “Ficenne”, ora via “Benedetto Croce”, ricade in buona parte sul terreno del ricorrente (particella 573) e solo marginalmente sulla particella 574 confinante, come si desume dalle perizie giurate di parte, in atti.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 21 dicembre 2006.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nella specie, come rilevato dal ricorrente, non ricorre nessuna delle condizioni previste dall’art. 7 della L. n.47/1985 per il legittimo esercizio del potere repressivo del Sindaco, che può ordinare la demolizione ove le opere siano state realizzate in assenza di concessione edilizia ( e non ricorre qui questo caso) o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa.
La copertura del muro di recinzione che aggetta sulla pubblica strada per cm. 6,5 non costituisce infatti totale difformità dalla concessione edilizia rilasciata o variazione essenziale rispetto alla stessa, né tali ipotesi ricorrono ove si tenga conto del ridimensionamento della distanza del muro di recinzione dal fabbricato di proprietà del ricorrente, ridotta da mt. 7,70 a mt. 6, 20 per effetto della circostanza che la realizzazione della strada “Ficenne”, ora via “Benedetto Croce”, ha interessato buona parte del terreno del ricorrente, che, se avesse realizzato la recinzione alla distanza prescritta, avrebbe invaso e ristretto la strada.
Si ha infatti totale difformità dalla concessione edilizia rilasciata quando l‘opera realizzata dia luogo ad un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumentriche o di utilizzazione rispetto a quello assentito.
Orbene, non pare al Collegio che quanto realizzato dal ricorrente, sia con la copertura del muro di recinzione che non costituisce “aggetto” in senso tecnico, sia con la riduzione della distanza di detto muro dal fabbricato, resasi necessaria per la ragione anzidetta, integri gli estremi della c.d. “totale difformità”.
Se si considera inoltre l’altra condizione contemplata dall’art.7 L.47/1985 e cioè la “variazione essenziale”, si osserva che questa si verifica in tutti i casi elencati dall’art.8 L.n. 47/1985, che qui non ricorrono assolutamente, donde l’illegittimità del provvedimento impugnato per la fondatezza del primo motivo dedotto, il che consente di accogliere il ricorso e assorbire le ulteriori censure prospettate.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara -, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in € 2.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara, dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara -, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2006.






