SENTENZA
(omissis)
per lâannullamento, previa sospensione dellâefficacia, della deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 8 giugno 2007, n. 94, di approvazione della variante al P.R.G. di Pescara (c.d. âpiano delle invarianti per uno sviluppo sostenibileâ), nella parte in cui ha inserito le aree di proprietĂ del ricorrente in zona F1 (verde pubblico â parco pubblico); nonchĂŠ degli atti presupposti e connessi tra cui in particolare le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale n. 149 del 9 luglio 2003, n. 179 dellâ11 settembre 2003 e n. 164 del 26 luglio 2004 recanti adozione del progetto di variante costituito dagli elaborati definitivi di cui alla deliberazione di C.C. n. 184 del 10 settembre 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lâatto di costituzione in giudizio di Comune di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nellâudienza pubblica del giorno 18/12/2008 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un terreno sito in Pescara riportato al Catasto al foglio n. 8 particella n. 316, che nel P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 17 marzo 2003, n. 90, era stato inserito in sottozona F1 di âVerde pubblico â Parco Pubblicoâ.
Con il ricorso in esame è insorto dinanzi questo Tribunale avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara 8 giugno 2007, n. 94, di approvazione della variante al P.R.G. di Pescara (c.d. âpiano delle invarianti per uno sviluppo sostenibileâ), che ha confermato la destinazione urbanistica dellâintera area di proprietĂ del ricorrente in sottozona F1 (verde pubblico â parco pubblico).
Ha dedotto, avverso tale destinazione di piano, il seguente unico motivo di doglianza:
1) Eccesso di potere per errore sui presupposti. IllogicitĂ ed irrazionalitĂ manifeste. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.
Assume il ricorrente che la scelta sarebbe manifestamente illogica, iniqua, basata su erronei presupposti di fatto e solo apparentemente riferita allâesigenza di tutela e valorizzazione della aree verdi o di rilevanza ambientale, dal momento che il terreno sarebbe palesemente inidoneo, in ragione della sua limitata estensione e consistenza, a soddisfare le esigenze preordinate alla realizzazione di un parco pubblico che, per definizione, dovrebbe garantire ampi spazi di verde; nĂŠ per la sua dislocazione e limitata dimensione potrebbe reputarsi fortemente caratterizzato da un punto di vista ambientale e paesaggistico.
Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta a decisione.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha impugnato la variante generale al piano regolatore del Comune di Pescara approvata con delibera del Consiglio n. 94 del 8 giugno 2007 nella parte in cui ha confermato la destinazione urbanistica in sottozona F1 Verde Pubblico â Parco Pubblico dellâintera area di sua proprietĂ , riportata al foglio 8 particella n. 316, della superficie di mq 1130.
Assume la illogicitĂ della scelta pianificatoria atteso che la modesta estensione del terreno non consentirebbe di realizzare lâobiettivo perseguito dal Comune di Pescara di assicurare la salvaguardia delle residue aree verdi della cittĂ e dei capisaldi del sistema ambientale anche mediante la realizzazione di parchi pubblici.
In via preliminare occorre precisare che lâarea in questione è normata dallâart. 50 delle N.T.A. del Piano ed è âdestinata al verde pubblico naturale o attrezzato, comprendente i parchi pubbliciâ.
La disposizione in parola, per la parte che qui interessa, dispone testualmente quanto segue:
â che in tale sottozona F1 âsono consentiti insediamenti per la sistemazione del verde nonchĂŠ la realizzazione di manufatti che ne integrino le funzioni, quali attrezzature per il gioco e per lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi ed abitazione del custodeâ (comma 2);
â che tale sottozona âpuò essere oggetto di strumenti attuativi riguardanti anche intere categorie omogenee a tale sottozona, come le aree fluviali, i parchi urbani, ecc.â (comma 3);
â che âalcuni complessi di tale sottozona, compresi i relativi impianti e manufatti, possono essere realizzati e gestiti da enti e privati, sulla base di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale, che regoli le caratteristiche e le condizioni dâuso, tra le quali devono essere, comunque, previste la proprietĂ pubblica con la modalitĂ di accessibilitĂ pubblica e la durata nel tempoâ (comma 4).
Tale norma ha anche previsto che in tale ambito il P.R.G. si attui per intervento diretto, applicando degli indici, analiticamente indicati (comma 5), mentre il comma 6 ha disposto testualmente che âper i manufatti preesistenti sono consentiti gli interventi di cui alla lett. a), b), c) e d), dellâart. 3 del D.P.R. n. 380/01 e successive integrazioni e modificazioni, come meglio specificato allâart. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione con il mantenimento delle destinazioni dâuso esistenti, ad eccezione delle modifiche di cui al precedente comma 2â.
La stessa norma al comma 7 ha poi individuato due ambiti territoriali âda attuarsi attraverso un P.P. di iniziativa pubblica, esteso, in modo particolare, anche ad aree e manufatti con diversa destinazione di pianoâ.
Tale articolo nel disciplinare le aree destinate a verde non pone un vincolo espropriativo sulle aree in questione ma un vincolo conformativo.
Va, invero, al riguardo ricordato che â come questo Collegio ha giĂ avuto modo di precisare con sentenze 1° luglio 2004, n. 642, e 10 novembre 2005, n. 606, relativamente ad una analoga previsione contenuta nel piano previgente â le aree ricomprese nella sottozona in parola non sono destinate esclusivamente a âverde pubblico naturaleâ (come si legge nel predetto art. 50 delle N.T.A.), ma anche a âverde pubblico attrezzatoâ, con la possibilitĂ , cioè, di realizzare anche manufatti che ne integrino le funzioni âquali attrezzature per il gioco e per lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi ed abitazione del custodeâ. Inoltre, la norma dispone la conservazione dei manufatti preesistenti âcon il mantenimento delle destinazioni dâuso esistentiâ, sui quali possono essere eseguiti gli interventi di âmanutenzione ordinariaâ, di âmanutenzione straordinariaâ, di ârestauro e di risanamento conservativoâ e di âristrutturazione ediliziaâ cui alle lettere a), b), c) e d), dellâart. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Ed in relazione a tale specifico contenuto della norma in questione, che consente una (sia pur ridotta) utilizzazione del bene da parte dei proprietari con conservazione dei manufatti e delle destinazioni dâuso in atto, si è, pertanto, ritenuto che il vincolo imposto sullâarea di proprietĂ dei ricorrenti non abbia totalmente svuotato il loro diritto di proprietĂ .
Invero, giova al riguardo anche ricordare che il Giudice amministrativo, pronunciandosi in relazione ad altre fattispecie analoghe a quella ora allâesame, ha ugualmente avuto modo di osservare che la destinazione di unâarea a âverde pubblico â verde urbanoâ non costituisce un vincolo soggetto a decadenza ai sensi dellâart. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, bensĂŹ espressione della potestĂ conformativa dellâAmministrazione comunale, con validitĂ a tempo indeterminato, laddove sia consentita, anche ad iniziativa del proprietario (come nel caso di specie), la realizzazione di opere e strutture intese allâeffettivo godimento del bene, circostanza questa che esclude la configurabilitĂ di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietĂ , permanendo, comunque, la utilizzabilitĂ dellâarea rispetto alla sua destinazione naturale (cosĂŹ, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2159, e 31 maggio 2007, n. 2797).
Tanto premesso in punto di inquadramento generale della fattispecie oggetto della presente controversia, va subito precisato che il ricorso è infondato.
Il ricorrente infatti si duole della pretesa manifesta illogicitĂ della scelta pianificatoria che avrebbe ricompreso il terreno di sua proprietĂ nella sottozona F1 nonostante che la oggettiva limitata estensione dellâimmobile non consentirebbe, a suo dire, la realizzazione di alcun parco pubblico nĂŠ la conservazione di unâarea caratterizzata dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
In senso contrario deve tuttavia evidenziarsi che in base alle richiamate disposizioni dellâart. 50 delle NTA, le aree ricomprese nella sottozona F1 non sono destinate esclusivamente a âverde pubblico naturaleâ ma anche a âverde pubblico attrezzatoâ, con la possibilitĂ , cioè, di realizzare anche manufatti che ne integrino le funzioni âquali attrezzature per il gioco e per lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi ed abitazione del custodeâ.
Un terreno avente estensione di mq. 1130 se è certamente inadeguato a configurare un caposaldo del sistema ambientale e paesaggistico della cittĂ , ben può tuttavia concorrere alla salvaguardia delle residue aree verdi soprattutto nella prospettiva della implementazione del c.d. verde pubblico attrezzato che essendo destinazione che ammette la realizzazione di attrezzature per il gioco e per lo sport come pure di chioschi e strutture similari, ha caratteristiche, dal punto di vista funzionale, certamente compatibili con lâimposizione dei relativi vincoli conformativi anche su terreni di modesta estensione.
Ne discende che la scelta pianificatoria del Comune di Pescara di perseguire la âsalvaguardia delle residue aree verdiâ mediante allestimento di strutture di supporto al gioco, allo sport ed allo svago in generale su terreni di modeste dimensioni non appare illogica atteso che in tal modo si persegue lâobiettivo di rendere effettivamente fruibili tali strutture di servizio nellâambito dei quartieri di riferimento in cui i singoli terreni risultano localizzati, secondo una politica pianificatoria finalizzata a rendere disponibili in modo capillare e diffuso tali tipologie di strutture anche in aree fortemente antropizzate laddove insistano terreni di risulta non edificati.
Ne discende che il ricorso devâessere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale dellâAbruzzo, Sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando cosĂŹ provvede:
â respinge il ricorso specificato in epigrafe.
â compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con lâintervento dei Magistrati:
(omissis)





