SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 114 del 2007, proposto da:
F. C., rappresentato e difeso dall’avv. Sabatino Besca, con domicilio eletto presso Marco Sanvitale in Pescara, p.zza Primo Maggio, 4;
contro
Comune di Fraine, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro D’Aloisio, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;
nei confronti di
Dirig. Settore Tecnico;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
ANN.PROVV.TO DEL 20.12.2006 – DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fraine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 07/02/2008 il dott. Luciano Rasola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 24.2.2007 il ricorrente impugna il diniego di permesso di costruzione di cui alla nota del 20.12.2006, comunicata il 27 successivo, richiesto per un intervento di restauro e ristrutturazione di un fabbricato consistente nella demolizione di un balcone posto al secondo piano con contestuale realizzazione di un portico, insistente sulla corte di proprietà, annesso all’edificio ma con autonoma struttura in c.a.
La richiesta non è stata accolta perché l’intervento è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente (ricadente in zona A).
Con l’unico motivo dedotto si denuncia il difetto di motivazione del diniego, non avendo l’atto impugnato spiegato i motivi di contrasto del chiesto permesso di costruzione.
Il vizio denunciato permane anche ove voglia ritenersi il diniego motivato “per relationem” al parere richiamato nell’atto, secondo cui, ricadendo l’intervento in zona A, vanno rispettati i valori storici ambientali e la forma architettonica delle costruzioni esistenti, sono escluse le superfetazioni, e va inoltre rispettato l’impianto strutturale e distributivo dell’ossatura murale.
Detta motivazione sarebbe illegittima perché il PRG vigente ritiene possibili nella zona A gli interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, previsti dall’art. 3 del DPR 380/2001 che fornisce, al 1°comma, lett.c), la definizione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, che comprendono anche l’inserimento di “elementi accessori”, tra i quali rientrano anche i porticati, annoverati dall’art. 2 del D.M. 10.5.1977, n. 801 appunto tra gli elementi accessori.
Si aggiunge che le definizioni di cui all’art. 3.1 citato prevalgono, ai sensi del 2°comma della norma sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamento edilizi.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che replica alle tesi di parte ricorrente, ritenendole infondate e chiedendo che il ricorso sia respinto.
Insiste nei motivi dedotti il ricorrente con memoria depositata il 1°.2.2008.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2008.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.
Assorbente appare la censura di difetto di motivazione del diniego di permesso di costruzione, anche tenendo conto della motivazione “per relationem” contenuta nel parere richiamato nell’atto impugnato.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il diniego di permesso di costruzione, determinando una contrazione dello “jus aedificandi”, necessita di una circostanziata e puntuale motivazione, con riferimento alle concrete e reali ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo, occorrendo che sia specificato il contenuto delle norme rispetto alle quali il progetto presentato dal richiedente si pone in contrasto, non essendo sufficiente un generico riferimento alla non conformità allo strumento urbanistico. L’esigenza di una puntuale motivazione risponde anche al fine di consentire all’interessato una adeguata difesa delle proprie ragioni o, in alternativa, di modificare il progetto per renderlo conforme alla normativa urbanistica (TAR Piemonte, sez. I, 17.1.2007, n. 33; TAR Campania, NA, sez. ii, 15.3.2007, n. 2217; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 10.9.2007, n. 3149; TAR Campania, NA, sez. VII, 12.3.2007, n. 1789).
Nella specie, del tutto generica e insufficiente a impedire lo “jus aedificandi” è la motivazione contenuta nella nota del 23.12.2006, n. 3978, in cui, senza alcun richiamo di norme, si afferma che l’intervento “non è meritevole di accoglimento perché in contrasto allo strumento urbanistico vigente (ricadente in zona A)”. Detta motivazione non spiega le ragioni concrete e specifiche di detto contrasto.
Generico appare anche il parere richiamato nella nota anzidetta e che motiva “per relationem” la stessa, in termini, tuttavia, altrettanto generici e inadeguati, posto che non viene richiamata la specifica norma di PRG con cui l’intervento è in contrasto e non vengono specificate le ragioni di tale difformità.
Si afferma infatti nel parere che l’intervento “ricade in zona A quindi vanno rispettati i valori storici ambientali, la forma architettonica delle costruzioni esistenti e sono escluse superfetazioni, inoltre va rispettato l’impianto strutturale e distributivo dell’ossatura muraria”. Detto parere, disancorato dal richiamo a norme specifiche di PRG, sembra l’espressione di una valutazione discrezionale e del tutto soggettiva di chi lo ha formulato.
Afferma di contro il ricorrente che nella zona “A” il vigente PRG consente interventi di ristrutturazione e risanamento conservativo, che, secondo quanto previsto dall’art. 3.1, lett. c) del DPR 380/2001, comprendono “il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.
Nella specie l’intervento edilizio proposto, ferma restando la sagoma, la volumetria e la superficie preesistenti, consiste nella eliminazione di un balcone e nella realizzazione, quale elemento accessorio, di un porticato. Se la tipologia di tale intervento non è consentita nella zona “A”, occorre che il Comune specifichi la norma che ciò non consente, specificando le concrete ragioni ostative alla compressione del diritto ad edificare.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto.
Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l’intervento dei signori: