Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione:
â dellâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29);
â dellâarticolo 2 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30);
â delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo dâingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1);
â degli articoli 5, paragrafo 1, lettere l) e m), 6, 7 e 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66), e
â dellâarticolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
2 Tale domanda Ăš stata presentata nellâambito di una controversia tra la Banco Español de CrĂ©dito SA (in prosieguo: la «Banesto») e il sig. CalderĂłn Camino vertente sul pagamento di somme dovute in esecuzione di un contratto di credito al consumo stipulato tra tali parti.
Contesto normativo
La normativa dellâUnione
La direttiva 87/102/CEE
3 La direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), prevedeva al suo articolo 6:
«1. Nonostante lâesclusione prevista allâarticolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:
â dellâeventuale massimale del credito;
â del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;
â delle modalitĂ secondo cui Ăš ammessa la risoluzione del contratto.
Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.
2. Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore devâessere informato di qualsiasi modifica del tasso dâinteresse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica puĂČ aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri.
3. Negli Stati membri in cui Ú ammessa la pratica della tacita accettazione degli scoperti, lo Stato deve garantire che il consumatore sia informato del tasso di interesse annuo e delle relative spese nonché di qualsiasi modifica di queste ultime, ove lo scoperto si prolunghi oltre tre mesi».
4 Ai sensi dellâarticolo 7 di detta direttiva:
«In caso di crediti concessi per lâacquisizione di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il bene puĂČ essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento».
La direttiva 93/13
5 Il dodicesimo considerando della direttiva 93/13 cosĂŹ recita:
«[C]onsiderando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale Ăš concepibile solo unâarmonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilitĂ di garantire, nel rispetto del Trattato, un piĂč elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali piĂč severe di quelle della presente direttiva».
6 Il ventunesimo considerando della menzionata direttiva Ăš cosĂŹ redatto:
«[C]onsiderando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare lâinserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciĂČ nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive».
7 Il ventiquattresimo considerando della medesima direttiva precisa quanto segue:
«[C]onsiderando che le autoritĂ giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare lâinserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».
8 Ai sensi dellâarticolo 6 della direttiva 93/13:
«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».
9 Lâarticolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva Ăš formulato come segue:
«Gli Stati membri, nellâinteresse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare lâinserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
10 Lâarticolo 8 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni piĂč severe, compatibili con il Trattato [CE], per garantire un livello di protezione piĂč elevato per il consumatore».
La direttiva 2005/29
11 Lâarticolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2005/29 prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire lâosservanza delle disposizioni della presente direttiva nellâinteresse dei consumatori.
(âŠ)
2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono allâorgano giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare, dellâinteresse generale:
a) di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione,
o
b) qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla,
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito allâintenzionalitĂ o alla negligenza da parte del professionista.
Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinchĂ© i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nellâambito di un procedimento dâurgenza:
â con effetto provvisorio,
oppure
â con effetto definitivo,
fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.
(âŠ)».
Il regolamento n. 1896/2006
12 Il decimo considerando del regolamento n. 1896/2006 precisa quanto segue:
«Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale».
13 Lâarticolo 1 del regolamento n. 1896/2006 stabilisce quanto segue:
«1. Il presente regolamento intende
a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo dâingiunzione di pagamento,
e
b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dellâingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e lâesecuzione.
2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dellâarticolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria».
La direttiva 2008/48
14 Lâarticolo 1 della direttiva 2008/48 Ăš cosĂŹ formulato:
«La presente direttiva ha per obiettivo lâarmonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori».
15 Ai sensi dellâarticolo 5, paragrafo 1, della citata direttiva:
«Il creditore e, se del caso, lâintermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da unâofferta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (âŠ).
Le informazioni di cui trattasi riguardano:
(âŠ)
l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalitĂ di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;
(âŠ)».
16 Lâarticolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva cosĂŹ dispone:
«Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:
(âŠ)
l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalitĂ di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
(âŠ)».
La direttiva 2009/22
17 Lâarticolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/22 cosĂŹ prevede:
«La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui allâarticolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive elencate nellâallegato I, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno».
18 Ai sensi dellâarticolo 2 di detta direttiva:
«1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autoritĂ amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dellâarticolo 3, onde:
a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento dâurgenza, la cessazione o lâinterdizione di qualsiasi violazione;
(âŠ)
2. La presente direttiva non osta allâapplicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile vale a dire, di norma, la legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti».
La normativa spagnola
19 Nel diritto spagnolo la tutela dei consumatori contro le clausole abusive Ú stata garantita inizialmente dalla legge generale n. 26/1984, sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) del 19 luglio 1984 (BOE n. 176, del 24 luglio 1984, pag. 21686; in prosieguo: la «legge n. 26/1984»).
20 La legge n. 26/1984 Ăš stata in seguito modificata dalla legge n. 7/1998, relativa alle condizioni generali di contratto (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contrataciĂłn) del 13 aprile 1998 (BOE n. 89, del 14 aprile 1998, pag. 12304), che ha trasposto la direttiva 93/13 nel diritto interno spagnolo.
21 Infine, il decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 1/2007»), ha adottato il testo codificato della legge n. 26/1984, cosÏ come modificata.
22 Ai sensi dellâarticolo 83 del decreto legislativo n. 1/2007:
«1. Le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte.
2. La parte del contratto colpita da nullitĂ Ăš integrata conformemente allâarticolo 1258 del codice civile e al principio di buona fede oggettiva.
A tali effetti, il giudice che dichiara la nullitĂ di dette clausole integra il contratto e dispone di poteri di moderazione rispetto ai diritti e obblighi delle parti, nel caso di sopravvivenza del contratto, e rispetto alle conseguenze della sua inefficacia in caso di apprezzabile pregiudizio per il consumatore o utente.
Soltanto qualora le clausole sussistenti determinino una situazione iniqua rispetto alla posizione delle parti, che non puĂČ essere sanata, il giudice puĂČ dichiarare lâinefficacia del contratto».
23 Lâarticolo 1258 del codice civile stabilisce quanto segue:
«I contratti sono conclusi mediante il semplice consenso e, a partire da tale momento, obbligano non solo ad adempiere quanto espressamente pattuito, bensÏ anche relativamente a tutte le conseguenze che, per loro natura, siano conformi alla buona fede, alla consuetudine e alla legge».
24 Per quanto riguarda il procedimento dâingiunzione di pagamento, il codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), nella sua versione vigente alla data dâinstaurazione del procedimento principale, enuncia, al suo articolo 812, paragrafo 1, le condizioni di applicazione di questo stesso procedimento, nei termini seguenti:
«PuĂČ ricorrere al procedimento dâingiunzione colui che richieda ad un terzo il pagamento di un debito pecuniario, scaduto, esigibile e non superiore ad EUR 30 000, purchĂ© lâammontare di tale debito venga provato con le seguenti modalitĂ :
1) attraverso la presentazione di documenti, indipendentemente dalla loro forma, dal loro tipo o dal loro supporto fisico, sottoscritti dal debitore o recanti il suo timbro, il suo contrassegno o il suo marchio o qualunque altra indicazione, fisica o elettronica, proveniente dal debitore; oppure
2) attraverso la presentazione di fatture, bolle di consegna, certificati, telegrammi, fax o qualunque altro documento che, anche se predisposto unilateralmente dal creditore, Ăš abitualmente utilizzato per documentare i crediti ed i debiti in rapporti analoghi a quelli esistenti tra il creditore ed il suo debitore.
(âŠ)».
25 Lâarticolo 815, paragrafo 1, del codice di procedura civile, rubricato «RicevibilitĂ della domanda e ingiunzione di pagamento», dispone quanto segue:
«Qualora i documenti allegati alla domanda siano compresi fra quelli elencati allâarticolo 812, paragrafo 2, o costituiscano un principio di prova del diritto del richiedente, confermato dal contenuto dalla domanda, il cancelliere ingiunge al debitore di pagare il richiedente entro un termine di 20 giorni e di fornire le prove di tale pagamento al tribunale, oppure di comparire dinanzi ad esso e di esporre sinteticamente, nellâatto di opposizione, i motivi per i quali egli ritiene di non essere debitore, integralmente o parzialmente, dellâimporto richiesto (âŠ)».
26 Quanto allâarticolo 818, paragrafo 1, del codice di procedura civile, relativo allâopposizione del debitore, esso prevede quanto segue:
«Se il debitore propone tempestivamente opposizione, la controversia Ăš risolta definitivamente allâesito del procedimento appropriato e la decisione adottata ha efficacia di giudicato».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
27 Il 28 maggio 2007 il sig. CalderĂłn Camino stipulava un contratto di mutuo per un ammontare di EUR 30 000 con la Banesto (in prosieguo: il «contratto controverso»), per lâacquisto di un autoveicolo destinato a «soddisfare le necessitĂ familiari». Il tasso di interesse era fissato al 7,950%, il TAEG (tasso annuo effettivo globale) allâ8,890% e il tasso degli interessi moratori al 29%.
28 Sebbene la scadenza del contratto controverso fosse stata fissata al 5 giugno 2014, la Banesto riteneva che questâultimo avesse avuto termine precedentemente a tale data, dal momento che, al mese di settembre 2008, i pagamenti corrispondenti a sette mensilitĂ non erano ancora stati effettuati. Pertanto, lâ8 gennaio 2009 essa introduceva, dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell, ai sensi del diritto spagnolo, una domanda dâingiunzione di pagamento della somma di EUR 29 381,95, pari alle mensilitĂ rimaste insolute, maggiorate degli interessi convenzionali e delle spese.
29 Il 21 gennaio 2010 il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell emetteva unâordinanza con la quale dichiarava, da un lato, che il contratto controverso era un contratto di adesione, stipulato senza reali possibilitĂ di trattativa e comprendente condizioni generali imposte e, dallâaltro, che il tasso degli interessi moratori del 29% era stabilito in una clausola dattiloscritta che non si distingueva rispetto al resto del testo, per quanto riguarda la tipologia dei caratteri, le dimensioni dei caratteri utilizzati o la specifica accettazione da parte del consumatore.
30 In tali condizioni, tenendo conto, segnatamente, del livello del tasso di interesse Euribor («Euro interbank offered rate») e della Banca centrale europea (BCE) nonchĂ© del fatto che il tasso di detti interessi moratori era superiore di oltre 20 punti rispetto a quello dâinteresse, il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell dichiarava dâufficio la nullitĂ di pieno diritto della clausola relativa agli interessi moratori in quanto clausola abusiva, riferendosi alla giurisprudenza costante della Corte in materia. Esso ha inoltre fissato il medesimo tasso al 19% riferendosi al tasso dâinteresse legale ed al tasso degli interessi moratori di cui alle leggi finanziarie nazionali dal 1990 al 2008, ed ordinava alla Banesto di effettuare un nuovo calcolo dellâammontare degli interessi per il periodo in questione nella controversia della quale era investito.
31 La Banesto proponeva appello avverso la suddetta ordinanza dinanzi allâAudiencia Provincial de Barcelona, sostenendo, in sostanza, che il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell non poteva, in tale fase del procedimento, nĂ© dichiarare dâufficio la nullitĂ della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori, da esso ritenuta abusiva, nĂ© procedere alla revisione della medesima.
32 Nellâordinanza di rinvio, lâAudiencia Provincial de Barcelona constatava, in primo luogo, che la legislazione spagnola in materia di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti non autorizza i giudici investiti di una domanda dâingiunzione di pagamento a dichiarare, dâufficio e in limine litis, la nullitĂ delle clausole abusive, in quanto la verifica della legittimitĂ di queste ultime ricade nellâambito del procedimento di diritto comune, il quale Ăš instaurato soltanto nel caso di opposizione proposta dal debitore.
33 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il diritto dellâUnione, detto giudice rilevava che la giurisprudenza della Corte ha indubbiamente interpretato lâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nel senso che i giudici nazionali debbono sollevare dâufficio la nullitĂ e lâinapplicabilitĂ di una clausola abusiva, anche in assenza di qualsiasi domanda delle parti del contratto proposta a tal fine.
34 Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, il regolamento n. 1896/2006, che disciplina precisamente la materia dellâingiunzione di pagamento al livello dellâUnione europea, non istituisce un procedimento di esame dâufficio e in limine litis delle clausole abusive, ma si limita ad elencare una serie di requisiti ed informazioni che devono essere forniti al consumatore.
35 Del pari, nĂ© la direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nĂ© la direttiva 2009/22, relativa ai provvedimenti inibitori delle violazioni che ledono gli interessi dei consumatori, prevedono strumenti procedurali che impongano ai giudici nazionali di dichiarare dâufficio la nullitĂ di una clausola quale quella contenuta nel contratto controverso.
36 Infine, anche considerando come «sleale», ai sensi della direttiva 2005/29, la pratica che consiste nellâintrodurre nel testo di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore una clausola dâinteressi moratori, dato che la legge n. 29/2009 recante modifica del regime legale della concorrenza sleale e della pubblicitĂ per il miglioramento della tutela dei consumatori e degli utenti (Ley 29/2009 por la que se modifica el rĂ©gimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protecciĂłn de los consumidores y usuarios), del 30 dicembre 2009 (BOE n. 315, del 31 dicembre 2009, pag. 112039), non ha trasposto nel diritto spagnolo lâarticolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva, i giudici nazionali non dispongono, in ogni caso, del potere di esaminare dâufficio il carattere sleale di detta pratica.
37 Alla luce di tali considerazioni, lâAudiencia Provincial de Barcelona, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione del diritto dellâUnione, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto [dellâUnione], in particolare il diritto dei consumatori e degli utenti, osti a che un giudice nazionale si astenga dal pronunciarsi dâufficio e in limine litis, in qualsiasi fase del procedimento, sulla nullitĂ o lâadeguamento di una clausola sugli interessi moratori (nel caso di specie pari al 29%) inserita in un contratto di credito al consumo e se il giudice possa scegliere, senza ledere i diritti del consumatore [riconosciuti dalla] normativa [dellâUnione], di lasciar dipendere dallâiniziativa del debitore lâeventuale esame di tale clausola (mediante necessaria opposizione processuale).
2) Come si debba interpretare, a tali effetti, affinchĂ© sia conforme agli articoli 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13] e 2 della direttiva [2009/22], lâarticolo 83 del [decreto legislativo 1/2007] (âŠ). Quale sia la portata, a tali effetti, dellâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nello stabilire che le clausole abusive ânon vincolano il consumatoreâ.
3) Se il controllo del giudice dâufficio e in limine litis possa essere escluso quando il ricorrente determini con chiarezza nella domanda il tasso di interesse moratorio, lâimporto del credito, comprensivo di capitale e interessi, le penalitĂ contrattuali e le spese, il tasso dâinteresse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti (o lâindicazione che Ăš aggiunto automaticamente al capitale un tasso dâinteresse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro dâorigine), il fondamento dellâazione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e degli interessi richiesti, specificando se si tratti di interesse legale, contrattuale, capitalizzazione di interessi o tasso di interesse del prestito, se Ăš stato calcolato dal ricorrente, e i punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso base stabilito dalla Banca centrale [europea], come previsto nel regolamento [n. 1896/2006] sul procedimento europeo dâingiunzione di pagamento.
4) In caso di mancata attuazione, se gli articoli 5, [paragrafo 1], lettere l) e m), 6, [paragrafo 1, lettera i),] e 10, [paragrafo 2], lettera l), della direttiva [2008/48], nel riferirsi a âmodalitĂ di modifica dello stessoâ, obblighino lâente finanziario a sottolineare nel contratto, in modo specifico e differenziato (non nel corpo del testo, in forma del tutto indistinta), a titolo di âinformazione precontrattualeâ, le clausole relative al tasso dellâinteresse di mora in caso dâinadempimento, espresse chiaramente e poste in rilievo, nonchĂ© gli elementi presi in considerazione per la sua determinazione (costi finanziari, di recuperoâŠ), e unâavvertenza sulle conseguenze rispetto ai costi.
5) Se lâarticolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] preveda lâobbligo di comunicare la scadenza anticipata del credito o del prestito, che determina lâapplicazione dellâinteresse moratorio. Se sia applicabile il principio di divieto di ingiustificato arricchimento di cui allâarticolo 7 della direttiva [2008/48], qualora lâente creditizio non intenda soltanto recuperare il bene (il rimborso del capitale prestato), ma altresĂŹ applicare interessi di mora particolarmente elevati.
6) Se, in assenza di disposizioni di attuazione, e alla luce dellâarticolo 11, paragrafo 2, della direttiva [2005/29], il giudice possa qualificare dâufficio come sleale la prassi di includere nel testo del contratto una clausola di interessi moratori».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
38 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda dâingiunzione di pagamento di esaminare dâufficio, in limine litis, nĂ© in qualsiasi altra fase del procedimento, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da questâultimo.
39 Per rispondere a tale questione, va ricordato innanzitutto che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 Ăš fondato sullâidea che il consumatore si trovi in una situazione di inferioritĂ rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze del 27 giugno 2000, OcĂ©ano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C 240/98 a C 244/98, Racc. pag. I 4941, punto 25; del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C 168/05, Racc. pag. I 10421, punto 25, nonchĂ© del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C 40/08, Racc. pag. I 9579, punto 29).
40 Alla luce di una siffatta situazione di inferioritĂ , lâarticolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Come emerge dalla giurisprudenza, si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire allâequilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire lâuguaglianza tra queste ultime (sentenze Mostaza Claro, cit., punto 36; Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 30; del 9 novembre 2010, VB PĂ©nzĂŒgyi LĂzing, C 137/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47, e del 15 marzo 2012, PereniÄovĂĄ e PereniÄ, C 453/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).
41 Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte ha altresĂŹ piĂč volte sottolineato che la disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista puĂČ essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (v. citate sentenze OcĂ©ano Grupo Editorial e Salvat Editores, punto 27; Mostaza Claro, punto 26; Asturcom Telecomunicaciones, punto 31, nonchĂ© VB PĂ©nzĂŒgyi LĂzing, punto 48).
42 Sulla base di tali principi la Corte ha pertanto statuito che il giudice nazionale Ăš tenuto ad esaminare dâufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nellâambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista (v., in tal senso, sentenze Mostaza Claro, cit., punto 38; del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C 243/08, Racc. pag. I 4713, punto 31; Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 32, nonchĂ© VB PĂ©nzĂŒgyi LĂzing, cit., punto 49).
43 Di conseguenza, il ruolo cosĂŹ attribuito al giudice nazionale dal diritto dellâUnione nellâambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltĂ di pronunciarsi sullâeventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensĂŹ comporta parimenti lâobbligo di esaminare dâufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v. sentenza Pannon GSM, cit., punto 32).
44 Al riguardo, statuendo su una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale adĂŹto nellâambito di un procedimento contraddittorio instauratosi a seguito dellâopposizione proposta da un consumatore avverso unâingiunzione di pagamento, la Corte ha dichiarato che detto giudice deve adottare dâufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore rientri nellâambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare dâufficio la natura eventualmente abusiva di una clausola siffatta (sentenza VB PĂ©nzĂŒgyi LĂzing, cit., punto 56).
45 Tuttavia, la causa in esame si distingue da quelle che hanno avuto esito nelle citate sentenze Pannon GSM e VB PĂ©nzĂŒgyi LĂzing per il fatto che riguarda la definizione delle responsabilitĂ che gravano sul giudice nazionale, in forza delle disposizioni della direttiva 93/13, nellâambito di un procedimento dâingiunzione di pagamento, e ciĂČ precedentemente allâopposizione proposta dal consumatore.
46 Al riguardo si deve constatare che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di recupero di crediti non contestati, le modalitĂ di attuazione dei procedimenti nazionali dâingiunzione di pagamento rientrano nellâordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dellâautonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che tali modalitĂ non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile lâesercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dellâUnione (principio di effettivitĂ ) (v., in tal senso, citate sentenze Mostaza Claro, punto 24, e Asturcom Telecomunicaciones, punto 38).
47 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da suscitare un dubbio quanto alla conformitĂ a questâultimo della normativa di cui trattasi nel procedimento principale.
48 Infatti, risulta dal fascicolo che il sistema processuale spagnolo non consente al giudice nazionale investito di una domanda dâingiunzione di pagamento di esaminare dâufficio, in limine litis, nĂ© in qualsiasi altra fase del procedimento, non soltanto la natura abusiva, alla luce dellâarticolo 6 della direttiva 93/13, di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da questâultimo, ma altresĂŹ la contrarietĂ di una clausola siffatta alle norme nazionali di ordine pubblico, il che, tuttavia, dovrĂ essere accertato dal giudice del rinvio.
49 Per quanto riguarda il principio di effettivitĂ , si deve rammentare che, per giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile lâapplicazione del diritto dellâUnione devâessere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nellâinsieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiaritĂ dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (v. sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
50 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che, ai sensi dellâarticolo 812 del codice di procedura civile, il procedimento dâingiunzione di pagamento si applica ai debiti pecuniari scaduti, liquidi ed esigibili, il cui importo non supera un valore limitato, individuato in EUR 30 000 alla data dei fatti del procedimento principale.
51 Al fine di assicurare ai creditori un accesso piĂč agevole alla giustizia ed uno svolgimento piĂč rapido del procedimento, questo stesso articolo impone a questi ultimi la sola condizione di allegare alla domanda documenti comprovanti lâesistenza del debito, senza obbligarli ad indicare chiaramente il tasso dâinteresse moratorio, il preciso periodo di esigibilitĂ ed il punto di riferimento di questo stesso tasso rispetto allâinteresse legale di diritto interno ovvero al tasso della Banca centrale europea.
52 Pertanto, in forza degli articoli 815, paragrafo 1, e 818, paragrafo 1, del codice di procedura civile, il giudice nazionale investito di una domanda dâingiunzione di pagamento gode di una competenza limitata al solo accertamento dellâesistenza delle condizioni formali di instaurazione di tale procedimento, in presenza delle quali esso deve accogliere la domanda della quale Ăš investito e rendere unâingiunzione esecutiva senza poter esaminare, in limine litis, nĂ© in qualsiasi altra fase del procedimento, la fondatezza della domanda alla luce delle informazioni di cui dispone, a meno che il debitore si rifiuti di saldare il suo debito o proponga opposizione entro 20 giorni decorrenti dalla data della notifica di tale ingiunzione. Una simile opposizione deve necessariamente essere effettuata con lâassistenza di un avvocato per le controversie che superano un valore determinato per legge, pari ad EUR 900 alla data dei fatti che hanno dato luogo al procedimento principale.
53 Orbene, in tale contesto, si deve constatare che un simile regime procedurale, che istituisce unâimpossibilitĂ per il giudice investito di una domanda dâingiunzione di pagamento di esaminare dâufficio, in limine litis o in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga giĂ di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da questâultimo, puĂČ compromettere lâeffettivitĂ della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis, C 473/00, Racc. pag. I 10875, punto 35).
54 Infatti, tenuto conto dello svolgimento complessivo e delle peculiaritĂ del procedimento dâingiunzione di pagamento, descritto ai punti 50 52 della presente sentenza, sussiste un rischio non trascurabile che i consumatori interessati non propongano lâopposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, ovvero poichĂ© possono essere dissuasi dal difendersi tenuto conto delle spese che unâazione giudiziaria implicherebbe rispetto allâimporto del debito contestato, oppure poichĂ© ignorano o non intendono la portata dei loro diritti, od ancora in ragione del contenuto succinto della domanda dâingiunzione introdotta dai professionisti e, pertanto, dellâincompletezza delle informazioni delle quali dispongono.
55 Pertanto, sarebbe sufficiente che i professionisti avviassero un procedimento dâingiunzione di pagamento invece di un procedimento civile ordinario per privare i consumatori del beneficio della tutela perseguita dalla direttiva 93/13, il che risulta del pari contrario alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale le caratteristiche specifiche dei procedimenti giurisdizionali che si svolgono nel contesto del diritto nazionale tra i professionisti ed i consumatori non possono costituire un elemento atto a pregiudicare la tutela giuridica di cui devono godere questi ultimi in forza delle disposizioni di tale direttiva (sentenza Pannon GSM, cit., punto 34).
56 In tali condizioni, si deve constatare che la normativa spagnola di cui trattasi nel procedimento principale non appare conforme al principio di effettivitĂ , in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti e nei quali i consumatori sono convenuti, lâapplicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi.
57 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 93/13 devâessere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda dâingiunzione di pagamento di esaminare dâufficio, in limine litis nĂ© in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da questâultimo.
Sulla seconda questione
58 Al fine di fornire unâinterpretazione del diritto dellâUnione che sia utile al giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Michaniki, C 213/07, Racc. pag. I 9999, punti 50 e 51), si deve interpretare la seconda questione come volta, in sostanza, ad accertare se gli articoli 2 della direttiva 2009/22 e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad una normativa di uno Stato membro, quale quella prevista dallâarticolo 83 del decreto legislativo n. 1/2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullitĂ di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.
59 Al riguardo si deve rilevare, in limine, che il procedimento principale si svolge nel contesto di un procedimento dâingiunzione di pagamento instaurato da una delle parti contraenti e non nel contesto di unâazione inibitoria proposta da un «ente legittimato» ai sensi dellâarticolo 3 della direttiva 2009/22.
60 Di conseguenza, dal momento che questâultima direttiva non Ăš applicabile al procedimento principale, non occorre pronunciarsi sullâinterpretazione dellâarticolo 2 di questâultima.
61 CiĂČ posto, al fine di rispondere alla questione sollevata concernente le conseguenze che devono essere tratte dalla dichiarazione della natura abusiva di una clausola contrattuale, occorre fare riferimento sia al tenore letterale dellâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sia agli obiettivi e allâeconomia generale di questâultima (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2009, AHP Manufacturing, C 482/07, Racc. pag. I 7295, punto 27, e dellâ8 dicembre 2011, Merck Sharp & Dohme, C 125/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).
62 Per quanto riguarda il tenore letterale di detto articolo 6, paragrafo 1, occorre constatare, da un lato, che il primo periodo di tale disposizione, pur riconoscendo agli Stati membri un certo margine di autonomia per quanto riguarda la definizione della disciplina giuridica applicabile alle clausole abusive, impone nondimeno espressamente di prevedere che dette clausole «non vincol[i]no il consumatore».
63 In tale contesto, la Corte ha giĂ avuto lâoccasione di interpretare tale disposizione nel senso che incombe ai giudici nazionali che accertano la natura abusiva di clausole contrattuali trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinchĂ© il consumatore non sia vincolato da dette clausole (v. sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 58; ordinanza del 16 novembre 2010, PohotovosĆ„, C 76/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 62, nonchĂ© sentenza PereniÄovĂĄ e PereniÄ, cit., punto 30). Infatti, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, si tratta di una norma imperativa tesa a sostituire allâequilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire lâuguaglianza tra queste ultime.
64 Dâaltro lato, si deve rilevare che il legislatore dellâUnione ha esplicitamente previsto, nel secondo periodo dellâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonchĂ© al ventunesimo considerando di questâultima, che il contratto stipulato tra il professionista ed il consumatore resterĂ vincolante per le parti «secondo i medesimi termini», qualora esso possa sussistere «senza le clausole abusive».
65 Risulta pertanto dal tenore letterale del paragrafo 1 di detto articolo 6 che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere lâapplicazione di una clausola contrattuale abusiva affinchĂ© non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senzâaltra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purchĂ©, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile.
66 Tale interpretazione Ăš corroborata, inoltre, dagli obiettivi e dallâeconomia generale della direttiva 93/13.
67 Infatti, secondo la giurisprudenza costante della Corte, tale direttiva, nel suo complesso, costituisce un provvedimento indispensabile per lâadempimento dei compiti affidati allâUnione e, in particolare, per lâinnalzamento del livello e della qualitĂ della vita allâinterno di questâultima (v. citate sentenze Mostaza Claro, punto 37; Pannon GSM, punto 26, e Asturcom Telecomunicaciones, punto 51).
68 Pertanto, data la natura e lâimportanza dellâinteresse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione dâinferioritĂ rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare lâinserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
69 Orbene, in tale contesto, Ăš giocoforza constatare che, come rilevato dallâavvocato generale ai paragrafi 86 88 delle sue conclusioni, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive inserite in simili contratti, una tale facoltĂ potrebbe compromettere la realizzazione dellâobiettivo di lungo termine di cui allâarticolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltĂ contribuirebbe ad eliminare lâeffetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive (v., in tal senso, ordinanza Pohotovostâ, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata), dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quandâanche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire lâinteresse di detti professionisti.
70 Ne consegue che una facoltĂ siffatta, se fosse riconosciuta al giudice nazionale, non potrebbe garantire, di per sĂ©, una tutela del consumatore efficace quanto quella risultante dalla non applicazione delle clausole abusive. Peraltro, tale facoltĂ non potrebbe nemmeno desumersi dallâarticolo 8 della direttiva 93/13, che lascia agli Stati membri la possibilitĂ di adottare o mantenere, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni piĂč severe, compatibili con il diritto dellâUnione, purchĂ© sia garantito un livello di protezione piĂč elevato per il consumatore (v. sentenze del 3 giugno 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C 484/08, Racc. pag. I 4785, punti 28 e 29, nonchĂ© PereniÄovĂĄ e PereniÄ, cit., punto 34).
71 Risulta, pertanto, da tali considerazioni che lâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non puĂČ essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale, nel caso in cui accerti lâesistenza di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di rivedere il contenuto di detta clausola invece di escluderne semplicemente lâapplicazione nei confronti di questâultimo.
72 A tale riguardo spetta al giudice del rinvio verificare quali siano le norme nazionali applicabili alla controversia della quale Ăš investito e adoperarsi al meglio nei limiti della sua competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da questâultimo, al fine di garantire la piena efficacia dellâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da questâultima (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C 282/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
73 Sulla scorta di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che lâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devâessere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale lâarticolo 83 del decreto legislativo n. 1/2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullitĂ di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.
Sulle questioni terza, quarta, quinta e sesta
74 Con le sue questioni terza, quarta, quinta e sesta, il giudice del rinvio, in sostanza, interroga la Corte, da un lato, sulle responsabilitĂ che gravano sui giudici nazionali, in forza del regolamento n. 1896/2006 e della direttiva 2005/29, nel caso in cui esaminino una clausola contrattuale sugli interessi moratori quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, e, dallâaltro, sugli obblighi ai quali gli istituti finanziari sono assoggettati ai fini dellâapplicazione del tasso dâinteresse moratorio nei contratti di credito, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettere l) e m), 6, 7 e 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48.
75 Il Regno di Spagna e la Commissione europea sostengono che tali questioni sono irricevibili, dal momento che le norme del diritto dellâUnione che esse riguardano non sono applicabili al procedimento principale e che, pertanto, lâinterpretazione di queste ultime non puĂČ essere utile al giudice del rinvio per risolvere tale controversia.
76 A tale riguardo occorre ricordare anzitutto che, in forza di una costante giurisprudenza, nellâambito del procedimento di cui allâarticolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale Ăš lâunico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonchĂ© ad interpretare ed a applicare il diritto nazionale. Parimenti spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e che deve assumersi la responsabilitĂ dellâemananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessitĂ sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano lâinterpretazione del diritto dellâUnione, la Corte, in via di principio, Ăš tenuta a pronunciarsi (sentenze del 12 aprile 2005, Keller, C 145/03, Racc. pag. I 2529, punto 33; del 18 luglio 2007, Lucchini, C 119/05, Racc. pag. I 6199, punto 43, nonchĂ© dellâ11 settembre 2008, Eckelkamp e a., C 11/07, Racc. pag. I 6845, punti 27 e 32).
77 Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale Ăš quindi possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che lâinterpretazione del diritto dellâUnione richiesta non ha alcun rapporto con la realtĂ effettiva o lâoggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C 94/04 e C 202/04, Racc. pag. I 11421, punto 25, nonchĂ© del 1° giugno 2010, Blanco PĂ©rez e Chao GĂłmez, C 570/07 e C 571/07, Racc. pag. I 4629, punto 36).
78 Orbene, Ăš giocoforza constatare che, nella fattispecie, ricorre precisamente tale ipotesi.
79 In particolare, per quanto riguarda la terza questione, si deve rilevare che lâinterpretazione del regolamento n. 1896/2006 Ăš del tutto inconferente rispetto alla decisione che il giudice del rinvio Ăš chiamato a rendere nella controversia della quale Ăš investito. Infatti, da un lato, si deve constatare che, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, i fatti del procedimento principale non ricadono nellâambito di applicazione di tale regolamento, il quale, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, riguarda unicamente le controversie transfrontaliere, ma restano assoggettati esclusivamente alle disposizioni del codice di procedura civile. Dallâaltro, si deve precisare che tale regolamento, come risulta espressamente dal suo decimo considerando, non sostituisce nĂ© armonizza i meccanismi di recupero dei crediti non contestati previsti dal diritto nazionale.
80 Per quanto riguarda la quarta questione, risulta manifestamente che le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 1, lettere l) e m), 6 nonchĂ© 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, la cui interpretazione Ăš richiesta dal giudice del rinvio, non si applicano ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, nei limiti in cui essa riguarda lâesecuzione asseritamente scorretta da parte del sig. CalderĂłn Camino del contratto di mutuo stipulato il 28 maggio 2007 tra questâultimo e la Banesto.
81 Infatti, Ăš sufficiente rilevare a tal proposito che, conformemente agli articoli 27, 29 e 31 della direttiva 2008/48, la medesima Ăš entrata in vigore lâ11 giugno 2008 e che gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro lâ11 giugno 2010, data a partire dalla quale la direttiva 87/102 veniva abrogata. Inoltre, lâarticolo 30, paragrafo 1, della medesima direttiva ha espressamente previsto che essa non si applichi ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
82 Quanto alla quinta questione, diretta ad accertare, da un lato, se lâarticolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 obblighi gli istituti di credito a comunicare la scadenza anticipata del credito o del prestito per poter applicare il tasso sugli interessi moratori e, dallâaltro, se il principio di divieto di ingiustificato arricchimento, sancito allâarticolo 7 di questa stessa direttiva, possa essere invocato qualora detto istituto di credito chieda non soltanto il rimborso del capitale, ma altresĂŹ interessi di mora particolarmente elevati, si deve rilevare innanzitutto che, con tale questione, come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, il giudice del rinvio ha voluto, in realtĂ , riferirsi ai corrispondenti articoli della direttiva 87/102, gli unici congruenti allâobiettivo di cui trattasi in detta questione.
83 Tuttavia, anche ad ammettere che tale sia la portata reale della quinta questione (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 1999, Teckal, C 107/98, Racc. pag. I 8121, punti 34 e 39), si deve constatare che, come rilevato altresĂŹ dallâavvocato generale ai paragrafi 99 e 100 delle sue conclusioni, nellâordinanza di rinvio non vi sono elementi che indichino che nel procedimento principale si porrebbe un problema legato allâobbligo di informare preventivamente il consumatore di qualsiasi modifica del tasso dâinteresse annuo, oppure alla restituzione di un bene al creditore che comporta un ingiustificato arricchimento di questâultimo.
84 Risulta pertanto manifestamente che la quinta questione ha natura ipotetica, giacchĂ© lâinterpretazione di dette disposizioni della direttiva 87/102 non ha alcun legame con lâoggetto del procedimento principale.
85 Per quanto riguarda, infine, la sesta questione, diretta ad accertare se, in mancanza di trasposizione della direttiva 2005/29, lâarticolo 11, paragrafo 2, di questâultima debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale puĂČ esaminare dâufficio il carattere sleale della pratica di includere nel testo del contratto una clausola di interessi moratori, Ăš sufficiente constatare, come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 106 delle sue conclusioni, che nellâordinanza di rinvio non si rinvengono elementi che indichino che il Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Sabadell, che ha pronunciato lâordinanza di rigetto della domanda dâingiunzione di pagamento, abbia considerato quale pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva summenzionata lâinserimento da parte della Banesto, nel contratto di credito da essa stipulato con il sig. CalderĂłn Camino, di una clausola sugli interessi di mora quale quella di cui trattasi nel procedimento principale.
86 Si deve del pari constatare che, nella sua ordinanza, il giudice del rinvio sviluppa considerazioni esplicative relative a tale questione riferendosi espressamente allâ«eventuale pratica sleale dellâistituto bancario».
87 Di conseguenza, risulta manifestamente che lâinterpretazione della direttiva 2005/29 ha un valore puramente ipotetico rispetto allâoggetto del procedimento principale. In tale contesto la mancata trasposizione di tale direttiva risulta parimenti inconferente per la soluzione di detta controversia.
88 Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere dichiarate irricevibili le questioni terza, quarta, quinta e sesta sollevate dal giudice del rinvio.
Sulle spese
89 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devâessere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda dâingiunzione di pagamento di esaminare dâufficio, in limine litis, nĂ© in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da questâultimo.
2) Lâarticolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devâessere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, quale lâarticolo 83 del decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullitĂ di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.
Firme
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