Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto “violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 165 c.p.c”, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la sua costituzione facendo decorrere il termine di dieci giorni di cui all’art. 165 c.p.c. dalla data di consegna dell’atto di appello all’ufficiale giudiziario, anziché dalla data del perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato.
2. Il motivo è fondato ed il ricorso dev’essere accolto.
Inesattamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che il termine per la costituzione dell’appellante principale T., oggi ricorrente, fosse decorso dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, invece che dal perfezionamento della notificazione per il destinatario della notificazione dell’atto di appello.
Infatti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004 – nel generalizzare il principio accolto con la sentenza n. 477 del 2002 – ebbe a rilevare che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti”
Poiché il termine fissato dall’art. 347 per l’appellante ai fini della costituzione è nella sostanza un termine “a favore” dell’appellato, comportando la sua inosservanza la conseguenza per lui favorevole dell’improcedibilità dell’appello, è di tutta evidenza che il termine per il deposito dell’atto d’appello decorre soltanto dal perfezionamento della notifica per l’appellato e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che integra solo il momento di perfezionamento per il notificante.
Le Sezioni Unite della Corte hanno, del resto, seguito questa logica in riferimento al termine per il deposito del ricorso per cassazione (si veda Cass. sez. un. (ord.) n. 458 del 2005).
Il principio di diritto che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare è dunque, che il termine per la costituzione dell’appellante ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ. in relazione all’art. 165 decorre, dunque, dal momento del perfezionamento della notificazione dell’appello riguardo al destinatario e non dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che rileva solo ai fini della tempestività della notificazione ai fini dell’osservanza del termine per l’appello.
L’appello principale era, dunque, tempestivo, come assume il ricorrente e, pertanto la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, che provvedere a decidere l’appello principale in ossequio all’indicato principio di diritto, dovendo, pertanto, escludere che l’appello fosse improcedibile.
Ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c. la cassazione della statuizione sull’appello principale comporta anche la cassazione della sentenza in ordine alla statuizione sull’appello incidentale, che è dipendente dalla sorte dell’appello principale, che investiva la responsabilità nell’an debeatur del qui ricorrente, mentre l’appello incidentale e la conseguente decisione del giudice dell’appello ineriva al mancato riconoscimento di una voce di danno.
3. Il ricorso è, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, che provvederà a decidere sull’appello considerandolo procedibile e regolerà anche le spese del procedimento di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, che deciderà in persona di diverso magistrato, anche sulle spese del giudizio di cassazione.