ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2017, proposto da:
[omissis]
Rilevato che, nel presente giudizio, la parte appellante non ha effettuato il deposito della copia cartacea dâobbligo, di cui allâart. 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2017, n. 168 (o, comunque, non lo ha effettuato nel rispetto del termine dilatorio di 10 giorni liberi prima dellâodierna udienza camerale, di cui allâart. 55, comma 5, c.p.a., di cui dirĂ meglio infra; ovvero ha effettuato il deposito di copia cartacea priva della âattestazione di conformitĂ al relativo deposito telematicoâ richiesta dal cit. art. 7, comma 4);
Rilevato che detto art. 7, comma 4, pone il seguente precetto: âA decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalitĂ telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con lâattestazione di conformitĂ al relativo deposito telematicoâ;
Ritenuto che â tra le diverse opzioni esegetiche riferibili a tale precetto normativo, che astrattamente spaziano dal difetto di qualsivoglia sanzione per la sua violazione fino allâincompletezza strutturale della fattispecie legale del deposito del pertinente atto processuale, con relativi corollari in punto di tempestivitĂ del relativo perfezionamento e di ricevibilitĂ dello stesso ricorso â il Collegio ritiene corretto, nellâambito di unâinterpretazione ragionevolmente teleologica della citata norma primaria, ricostruire la c.d. âintenzione del legislatoreâ (di cui allâart. 12, primo comma, delle âDisposizioni sulla legge in generaleâ anteposte al Codice civile) nei sensi implicati dal generalissimo âprincipio di conservazioneâ degli effetti dellâatto (nella specie: normativo);
Ritenuto che il predetto generalissimo principio giuridico â cui ampiamente si ispira anche tutto lo âordinamento giuridico dello Statoâ, di cui al secondo comma del cit. art. 12 delle c.d. Preleggi â è positivamente codificato nellâart. 1367 del codice civile (rubricato âConservazione del contrattoâ ed a tenore del quale âNel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichĂŠ in quello secondo cui non ne avrebbero alcunoâ), ma per la sua natura e il suo contenuto ben sâattaglia a essere utilizzato, fra lâaltro, quale canone di declinazione dâuna corretta interpretazione teleologica, anche in relazione agli atti normativi e dunque, nella specie, del cit. art. 7, comma 4;
Ricordato, a sostegno di quanto sopra, il conforme insegnamento sia di C.d.S., III, 9 gennaio 2017, n. 22, secondo cui âLa diversa interpretazione ⌠finirebbe per privare di qualsivoglia utilitĂ ed efficacia la norma in esame, in violazione del canone ermeneutico che preclude unâesegesi che impedisca alla disposizione di produrre ogni effetto. La predetta regola ermeneutica, espressamente codificata allâart.1367 c.c. per lâinterpretazione dei contratti, deve intendersi, infatti, applicabile, per la sua evidente valenza logica e generale, anche allâesegesi delle leggi âŚ, con la conseguenza che tra piĂš opzioni interpretative possibili devâessere preferita quella che consente alla norma di produrre qualche effetto, rispetto alla lettura secondo cui il precetto resterebbe privo di ogni utilitĂ â; sia di Cass., Sez. Un., 5 giugno 2014, n.12644, per cui âil giudice di merito, ⌠fornendo una lettura della sopravvenuta disposizione, tale da svuotarne del tutto la portata precettiva, neppure ha tenuto conto della generale regola ermeneutica c.d. âdi conservazione degli attiâ, espressamente codificata dallâart. 1367 c.c., in materia contrattuale, ma da ritenersi operante, in quanto espressione di un sovraordinato principio generale insito nel sistema, anche e soprattutto in tema di interpretazione della legge, sulla scorta della quale, tra le diverse accezioni possibili di una disposizione (normativa, amministrativa o negoziale), deve propendersi per quella secondo cui la stessa potrebbe aver qualche effetto, anzichĂŠ nessunoâ;
Ritenuto (per usare le stesse parole della cit. sentenza delle Sezioni Unite, appropriatamente riferibili anche al cit. art. 7, comma 4, del D.L. n. 168/2016) che âInaccettabile è, pertanto, lâassoluta svalutazione di tale intervento normativo, ritenuto tamquam non esset, nella quale ⌠[si incorrerebbe] proponendo una âinterpretazioneâ totalmente vanificatrice di una normaâ;
Ritenuto, piĂš in particolare, che nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, il precetto in forza del quale âper i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalitĂ telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con lâattestazione di conformitĂ al relativo deposito telematicoâ è finalizzato a consentire (in primo luogo al Collegio), una piĂš agevole lettura degli atti processuali; ossia, in altri termini, che è per tale specifica finalitĂ che il legislatore ha posto a carico delle parti lâobbligo di depositare âalmenoâ una copia cartacea degli atti del processo amministrativo;
Ritenuto, conseguentemente, che è attualmente obbligatorio il deposito âalmenoâ di una prima copia cartacea di tali atti (da qualificare perciò, e normativamente, âcopia dâobbligoâ), non essendo esclusa la possibilitĂ (pur se concretamente assai auspicabile, nella situazione data) del deposito dâuna o piĂš copie ulteriori (da considerare, viceversa, propriamente âcopie di cortesiaâ, giacchĂŠ giuridicamente non obbligatorie);
Ritenuto â alla stregua di tutto quanto sopra e, in particolare, di una corretta declinazione del principio di conservazione, quale essenziale parametro esegetico della disposizione normativa in esame â che non si porrebbero in corretta relazione con lâeffettiva finalitĂ della norma nĂŠ unâesegesi che giungesse a considerare del tutto omessa la fattispecie del deposito fino al versamento in atti della âcopia dâobbligoâ (con potenziali conseguenze anche in punto di ricevibilitĂ del ricorso o della costituzione); nĂŠ unâesegesi che, allâopposto, pervenisse a considerare del tutto irrilevante, sul piano processuale, lâomissione di tale adempimento (ad onta del fatto che esso è qualificato come âdoverosoâ dalla legge), ovvero che ne consentisse lâeffettuazione anche in udienza o in camera di consiglio in limine rispetto alla trattazione dellâaffare (eventualitĂ , questâultima, cui comunque osterebbe il chiaro disposto dellâart. 55, commi 5 e 8, c.p.a., per i procedimenti cautelari; e dellâart. 73, comma 1, c.p.a., per tutti gli altri);
Ritenuto, viceversa, che risulta appropriato â nei sensi ermeneutici predetti â affermare che il deposito della copia cartacea dâobbligo (per come sopra individuata) da parte del ricorrente è condizione per lâinizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dallâudienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui allâart. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilitĂ che, prima dellâinizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in unâudienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nonchĂŠ, quanto al giudizio di merito, che il suddetto deposito sia precondizione per il corretto esercizio della potestĂ presidenziale di cui allâart. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in unâudienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui allâart. 73, comma 1, c.p.a.);
Ritenuto, per completezza del quadro esegetico-applicativo, che pur ad opinare che lâomissione del deposito della copia dâobbligo non precluda lâeventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. â laddove, invece, il problema in esame neppure si pone per le ancor piĂš eccezionali misure ex art. 61 c.p.a., posto che rispetto ad esse il codice non prevede la fissazione di unâudienza collegiale di trattazione prima dellâinizio della causa di merito â nĂŠ la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui allâart. 55, comma 5, la trattazione collegiale in tale sede va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia dâobbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e pur se con gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4);
Ritenuto, infine, che, per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della copia dâobbligo va individuato â senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dellâaffare â in quello di cui allâultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui allâart. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o lâabbreviazione dei termini);
Ritenuto, in conclusione, che â in conseguenza dellâesposta esegesi â la trattazione dellâodierno affare cautelare va rinviata a data futura, che andrĂ fissata solo dopo che sia stato effettuato il deposito delle copie cartacee dâobbligo ad opera della parte ricorrente e nel rispetto del termine dilatorio ex art. 55, comma 5, cit.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), riservato ogni ulteriore provvedimento, rinvia a nuovo ruolo la trattazione del presente affare.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con lâintervento dei magistrati:





