Consiglio di Stato, sez. VI, 20 novembre 2018, n. 6562
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa ha ad oggetto un immobile sito in Roma, in via (omissis), nel quale svolgono lâattivitĂ tre medici di base.
Durante i lavori di ristrutturazione dellâimmobile, lâ11° Gruppo della Polizia Municipale di Roma Capitale elevava un verbale di accertamento, a seguito del quale era emesso un provvedimento in data 18.06.2009 prot. 31450 di immediata sospensione dei lavori, seguito da unâingiunzione del 30.07.2009 prot. 38124 di ripristino della destinazione dâuso, entrambi sul rilievo che sarebbe stata mutata la destinazione dellâimmobile da unitĂ abitativa a studio medico polispecialistico.
Era quindi proposto ricorso al TAR del Lazio (ric. n. 9403/2009) per lâannullamento di entrambi i provvedimenti, impugnandosi contestualmente anche lâart. 25, comma 15 NTA del nuovo Piano Regolatore Generale di Roma nella parte in cui, nella zona interessata, limita al seminterrato ed al piano terra e al mezzanino la possibilitĂ di modificare la destinazione dâuso da abitazione ad altre funzioni.
Lâistanza di sospensione cautelare, rigettata in primo grado, era viceversa accolta con lâordinanza n. 4424/2010 del 29.09.2010 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che ravvisava nei motivi di ricorso la âfondatezza, in relazione alla possibilitĂ di esercitare lâattivitĂ medica anche in appartamento ad uso residenzialeâ.
2. Con la sentenza 6659/2011 del 25/07/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sez. Prima Quater), il ricorso era tuttavia rigettato, con condanna alle spese.
Il primo giudice fondava la sua convinzione sulla base delle seguenti considerazioni:
- lâart. 7, 3° comma, della legge regionale n. 2.7.1987, n. 36, prevede che âle modifiche di destinazione dâusoâ, indipendentemente dalla circostanza che siano realizzati âcon o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposito permesso di costruireâ;
- lâart. 16 della legge regionale n. 15 dellâ11.8.2008, stabilisce ulteriormente che ove siano eseguiti âcambi di destinazione dâuso da una categoria generale ad unâaltra di cui allâarticolo 7, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (...) in assenza di permesso di costruireâ deve ingiungersi âal responsabile dellâabuso, nonchĂŠ al proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere (...) alla demolizione dellâopera e al ripristino dello stato dei luoghiâ;
- lâart. 33 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, stabilisce la sanzione demolitoria per i cambi di destinazione dâuso, per effetto del rinvio operato allâart. 10 del medesimo decreto legislativo, il quale, al comma 2, demanda proprio alle regioni la fissazione, con legge, dei mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dellâuso di immobili o di loro parti, subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivitĂ ;
- la norma di cui allâart. 22, comma 3, del d.P.R. 28.7.2000, n. 270, secondo cui è consentito lâinserimento di ambienti da adibire a studio medico in un appartamento di civile abitazione, con locali dedicati, non sarebbe nella specie applicabile;
- sarebbe irrilevante la sanabilitĂ ex post dellâabuso peraltro ritenuta nella specie impedita dal pur impugnato art. 25, comma 15, delle N.T.A. del P.R.G. del Comune.
Con lâappello in esame, notificato il 10 marzo 2012, la sentenza cit. è impugnata dallâinteressato Ma. Bu. sulla base di due articolati motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, invocandosi oltretutto la piĂš recente giurisprudenza in argomento del Consiglio di Stato, alla cui disamina è opportuno premettere una breve rassegna dellâevoluzione di normativa e giurisprudenza in materia di mutamento della destinazione dâuso.
Si è anche costituita Roma Capitale, controdeducendo puntualmente al gravame.
3. Lâart. 8 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 aveva stabilito la necessitĂ di richiesta di concessione edilizia nei casi di mutamento della destinazione dâuso solo se connessa a variazione essenziali del progetto con conseguente variazione degli standard previsti dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968, dovendosi cosĂŹ ritenere non necessaria la richiesta di concessione nellâipotesi di mutamento di destinazione non connessa con modifiche strutturali dellâimmobile. Il mutamento di destinazione realizzato con opere interne cui non occorreva la concessione, era assoggettato dallâart. 26 della stessa legge 47/1985 al regime dellâautorizzazione, semprechĂŠ non âin contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigentiâ.
Lâultima parte dellâart. 25 della l. 47/1985 cit. aveva attribuito alle Regioni il potere di fissare con legge i casi in cui il mutamento di destinazione dâuso senza opere dovesse essere sottoposto al regime dellâautorizzazione o della concessione.
Questâultima disposizione era stata poi modificata dallâart. 2, comma 60° della l. 23 dicembre 1996, n. 662, che aveva riconosciuto alle Regioni la facoltĂ di poter applicare una disciplina uniforme agli interventi sia di carattere strutturale che funzionale, prevedendo la necessitĂ di sottoporre a concessione edilizia i mutamenti dâuso maggiormente significativi, con maggiore impatto sullâassetto urbanistico-territoriale, ma limitando a semplice autorizzazione quelli realizzati nellâambito di una medesima categoria funzionale.
Una disposizione di carattere speciale, lâart. 22, commi 2° e 3° D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (regolamento di esecuzione dellâaccordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), ha poi stabilito in particolare che âlo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per lâesercizio della medicina generale, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e areazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate ... Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicatiâ.
Ă significativa lâultima statuizione, secondo cui gli studi medici possono essere anche inseriti in appartamenti destinati a destinazione abitativa, ovviamente riservando loro appositi locali, anche se tale disposizione non sembra potersi inserire, per diversitĂ di ratio, nella disciplina urbanistica applicabile alla controversia in esame.
4. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) ha poi ulteriormente trattato la materia della destinazione dâuso e dei relativi cambiamenti, stabilendo allâart. 3, comma 1°, lett. a) che ânellâambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unitĂ immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unitĂ immobiliari nonchĂŠ del carico urbanistico purchĂŠ non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga lâoriginaria destinazione dâusoâ (lettera cosĂŹ modificata dallâart. 17, comma 1, lettera a, legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 13); nel successivo art. 10 comma 1°, lett. c) che âcostituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: ... gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione dâuso...â (lettera cosĂŹ modificata dallâart. 17, comma 1, lettera d, legge n. 164/2014); nellâart. 14 comma 1-bis, che âper gli interventi di ristrutturazione edilizia ... è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni dâuso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta lâinteresse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione dâuso non comporti un aumento della superficie coperta prima dellâintervento di ristrutturazioneâ; allâart. 22 comma 2°, che âsono, altresĂŹ, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivitĂ le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione dâuso e la categoria ediliziaâ; allâart. 23 ter (inapplicabile nelle Regioni che, come il Lazio, hanno adottato una propria disciplina specifica), che âsalva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione dâuso ogni forma di utilizzo dellâimmobile o della singola unitĂ immobiliare diversa da quella originaria, ancorchĂŠ non accompagnata dallâesecuzione di opere edilizie, purchĂŠ tale da comportare lâassegnazione dellâimmobile o dellâunitĂ immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale ... la destinazione dâuso di un fabbricato o di una unitĂ immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile ... il mutamento della destinazione dâuso allâinterno della stessa categoria funzionale è sempre consentitoâ; allâart. 32, che sono â ... variazioni essenziali al progetto approvato ... quando si verifica una o piĂš delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione dâuso che implichi variazione degli standard(s) previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968â.
Da questa complessa e articolata normativa può, con riferimento al caso di specie, dedursi che il legislatore, dopo le prime incertezze, ha inteso sistemare razionalmente i casi di mutamento di destinazione che possano incidere sensibilmente sullâassetto del territorio, sottoponendone in generale la realizzazione al regime autorizzatorio o a quello semplificato della dichiarazione dâinizio attivitĂ .
5. Non può condividersi dunque quanto talora affermato dalla giurisprudenza piĂš risalente, secondo cui il cambio dâuso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, non sia mai soggetto a permesso di costruire, e ciò anche perchĂŠ un immobile destinato ad attivitĂ professionale presuppone un traffico di persone e la necessitĂ di servizi e, quindi, di âcarico urbanisticoâ superiore a quello di una semplice abitazione.
Pertanto, il mutamento di destinazione dâuso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente rilevante e, come tale, soggetto di per sĂŠ allâottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con lâovvia conseguenza che il mutamento non autorizzato della destinazione dâuso che alteri il carico urbanistico, integra una situazione di illiceitĂ a vario titolo, che può e anzi deve essere rilevata dallâAmministrazione nellâesercizio del suo potere di vigilanza. Ed infatti, lâart. 7 della legge regionale Lazio 2 luglio 1987, n. 36 modificato dallâarticolo 35 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15, stabilisce che âle modifiche di destinazione dâ uso con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposito permesso di costruire mentre quando riguardano gli ambiti di una stessa categoria sono soggette a denuncia di attivitĂ da parte del sindaco. Nei centri storici, come definiti dallâarticolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è di norma vietato il mutamento delle destinazioni dâ uso residenzialiâ.
6. Soltanto il cambio di destinazione dâuso fra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire (in quanto non incidente sul carico urbanistico) mentre, allorchĂŠ lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una vera e propria modificazione edilizia con incidenza sul carico urbanistico, con conseguente necessitĂ di un previo permesso di costruire, senza che rilevi lâavvenuta esecuzione di opere.
Dunque, il mutamento di destinazione dâuso di un fabbricato che determini, dal punto di vista urbanistico, il passaggio tra diverse categorie in rapporto di reciproca autonomia funzionale, comporta inevitabilmente un differente carico ed un maggiore impatto urbanistico, anche se nellâambito di zone territoriali omogenee, da valutare in relazione ai servizi e agli standard ivi esistenti.
7. Peraltro, occorre considerare che il cambio di destinazione di cui si tratta nella presente controversia è risalente, essendo ovviamente anteriore alle date dei provvedimenti originariamente impugnati (2009) e che comunque, anche se abusivo, dovrebbe essere assoggettato alla specifica disciplina sanzionatoria in vigore al momento della sua realizzazione, tenuto anche conto però che lâart. 25, comma 15, delle N.T.A. del nuovo P.R.G. del Comune di Roma, con riferimento alla zona interessata dallâappartamento di cui trattasi, ammette esplicitamente, âper i piani seminterrati, piani terra e mezzaniniâ, la possibilitĂ di âcambio di destinazione dâuso da funzioni abitative ad altre funzioniâ.
8. A tale proposito, va osservato in particolare che lâart. 16 della legge regionale n. 15 dellâ11.8.2008, invocato dal TAR nellâappellata sentenza di rigetto del ricorso, indica come suscettibili di sanzione soltanto i âcambi di destinazione dâuso da una categoria generale ad unâaltra di cui allâarticolo 7, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36â e cioè quelli che âhanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generaleâ.
Ma nella specie, come sâè detto, lo strumento urbanistico generale consentiva esplicitamente la possibilitĂ di modificazione dâuso limitatamente a seminterrato, piano terra e mezzanino.
Ne consegue che lâeventuale illecito avrebbe potuto tuttâal piĂš essere circoscritto, ai fini sanzionatori, alla diversa e piĂš lieve ipotesi dellâavvenuta collocazione dei locali adibiti a studio medico ai piani superiori, rispetto a quelli espressamente consentiti dallo strumento urbanistico, e ciò senza ovviamente pervenire alla piĂš drastica sanzione della demolizione, ritenuta a torto legittima.
Lâappello deve dunque essere accolto, con la riforma della sentenza appellata e lâannullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le spese di giudizio possono tuttavia essere interamente compensate, in relazione alla incertezza ed al susseguirsi di norme e pronunce non sempre univoche.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sullâappello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con lâintervento dei magistrati: (omissis)





