DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4072/2006 proposto dal Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessio Petretti e Maurizio Balletta, presso il primo elettivamente domiciliato in Roma via degli Scipioni n. 268/b;
contro
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro in carica,
il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica,
il Ministero dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, in persona del Ministro in carica,
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti
della Provincia di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;
della Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
di FIBE s.p.a., in persona dell’amministratore delegato legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Magrì ed Ennio Magrì, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. D’Arezzo, n. 18, presso lo studio del secondo;
per l’annullamento
della sentenza n. 20691/2005 resa dalla Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, che ha respinto il ricorso proposto avverso il parere reso dal Ministero dell’ambiente in data 9/2/2005, relativo all’aggiornamento della compatibilità ambientale dell’impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) nel comune di Acerra, nonché nei confronti degli atti connessi, ivi compreso il provvedimento ministeriale costitutivo del Gruppo di lavoro incaricato dell’istruttoria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti in epigrafe specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti di causa;
alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il cons. Francesco Caringella, uditi l’avv. Magrì (nelle preliminari), l’avv. Petretti, l’avv. dello Stato Aiello e l’avv. Marangi per delega degli avv.ti E. F. Magrì.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Acerra avverso gli atti in epigrafe relativi al parere reso dal Ministero dell’ambiente in data 9/2/2005, relativo all’aggiornamento della compatibilità ambientale dell’impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) nel comune di Acerra, nonché nei confronti i degli atti connessi, ivi compreso il provvedimento ministeriale costitutivo del Gruppo di lavoro incaricato dell’istruttoria.
Il Comune appella contestando gli argomenti posti a sostegno del decisum.
Resistono il Commissariato di Governo, le amministrazioni dello Stato e la FIBE.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.
All’udienza del 13 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Giova premettere che la pronuncia di compatibilità ambientale dell’intervento risulta già emanata in data 20/12/1999. Nella specie l’ordinanza n. 3369 del 2004 ha disposto non già un completo riesame, ma piuttosto un mero aggiornamento delle suddette valutazioni.
Tale aggiornamento viene specificamente riferito “al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico-ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell’area interessata”.
Ne consegue che lo studio ed il parere ora impugnati hanno un ambito ed un’ampiezza particolari, delimitati a determinati aspetti, sui quali viene ritenuta l’opportunità di una riconsiderazione della compatibilità ambientale in relazione al mutamento dei contesti ambientali ed all’evoluzione del quadro normativo sopravvenuti dopo il 1999, data di elaborazione della originaria valutazione.
Per il resto la citata ordinanza n. 3369 fa espressamente salva la piena vigenza delle determinazioni già adottate in merito.
Sulla scorta di tali premesse è possibile esaminare i singoli profili di censura
2.1. Non coglie nel segno in primo luogo il motivo di gravame con il quale si contesta la violazione dell’art. 12, co. 1, della direttiva 2000/76/CE del 14/12/2000, nella parte in cui regola la pubblicazione e l’accesso per le domande di autorizzazione degli impianto di incenerimento.
La disposizione invocata (cfr. ora il d. lgs. n. 133 dell’11/5/2005) prevede che siano accessibili, per un periodo di tempo adeguato, in uno o più luoghi aperti al pubblico, le domande di “nuove autorizzazioni”. Sennonché è pacifico che nella specie non vi è una nuova domanda di autorizzazione all’esercizio dell’impianto ovvero una sua variante sostanziale, in quanto viene in rilievo un mero approfondimento del solo parere di compatibilità ambientale, per cui, in base alle medesima disposizione, è sufficiente la pubblicazione della decisione conclusiva del procedimento.
2.2. Con i successivi motivi di appello si deduce:
a) l’omessa considerazione dell’opzione dell’interruzione dei lavori nell’ambito di una procedura che è risultata aprioristicamente preordinata a favore della prosecuzione degli stessi;
b) la mancanza di adeguata istruttoria in ordine alla compatibilità ambientale, da traguardare in relazione alla globalità dei fattori all’uopo rilevanti, ai sensi della normativa vigente in relazione al progetto globalmente inteso; fattori da valutare con attenzione al principio di precauzione e prevenzione;
c) l’omissione degli adempimenti informativi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
d) la circostanza che il CDR prodotto in Campania non ha le caratteristiche indicate dal decreto ministeriale del 5/2/1998.
Si deve premettere che le modifiche impiantistiche prospettate nell’atto impugnato sono in realtà quelle conseguenti alle prescrizioni impartite dalla stessa autorità ministeriale. In altre parole, il parere favorevole è dato sul presupposto che siano osservate le indicazioni prescritte per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in questione.
Tanto premesso le cesure ora sintetizzate non sono fondate alla stregua dei rilievi che seguono;
a) la determinazione gravata, da leggere in correlazione con l’inoppugnata ordinanza n. 3369/2004, che ha dettato le regole, l’ambito ed i termini per l’aggiornamento della compatibilità ambientale, reca prescrizioni finalizzate al miglioramento delle soluzioni iniziali, in guisa da soddisfare l’esigenza di compatibilità ambientale sì da eludere implicitamente la percorribilità dell’alternativa opzione interruttiva;
b) all’assunto teso a rivendicare la necessità di un riesame complessivo dell’opera nella sua globalità si deve replicare che, in forza della correlazione sub a), l’aggiornamento si è correttamente limitato ad esplorare i profili connessi al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico-ambientale, e da altri interventi ed opere ricadenti nell’area interessata”;
c) nei limiti in esame non sono ravvisabili carenza istruttorie e procedimentali, anche alla luce dei rilievi svolti in sede di confutazione del primo motivo di appello;
d) l’anomalia denunciata dal Comune ricorrente non incide sulla legittimità delle procedure, ma implica che il materiale prodotto non può essere utilizzato nell’impianto, a meno che non sia adeguato ai requisiti previsti per la qualificazione del CDR e quindi per il suo impiego ai fini della termovalorizzazione.
3. In conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
(omissis)






