SENTENZA
sul ricorso NRG 2288/2015, proposto dallâAssociazione Avvocati giuslavoristi italiani - AGI, dalla Associazione italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori - AIAF, dallâUnione Camere penali italiane - UCPI, dallâUnione nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi - UNCAT e dallâUnione nazionale delle Camere civili - UNCC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone n. 44,
contro
il Consiglio nazionale forense - CNF, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino e Giuseppe Colavitti, con domicilio eletto in Roma, v.le Parioli n. 180e
nei confronti
dellâAssociazione italiana di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale - AIDLASS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallâavv. Marco DâAlberti, con domicilio eletto in Roma, piazza San Bernardo n. 101, presso lâavv. Arturo Cancrini,
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sez. III, n. 8039/2014, resa tra le parti e concernente la mancata iscrizione nellâelenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore allâudienza pubblica del 15 aprile 2021 il Cons. Silvestro Maria Russo;
Dato atto che lâudienza si svolge ai sensi degli artt. 4, co. 1 del DL 30 aprile 2020 n. 28 e 25 del DL del 28 ottobre 2020 n. 137, in videoconferenza con lâutilizzo di piattaforma âMicrosoft Teamsâ, come previsto della circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 6305 del 13 marzo 2020;
FATTO e DIRITTO
1. â Lâart. 9, co. 1 della l. 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dellâordinamento professionale forense, riconobbe agli avvocati la possibilitĂ dâottenere ed indicare il titolo di specialista, secondo le modalitĂ stabilite, nel rispetto delle previsioni del medesimo art. 9, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense-CNF, ai sensi del precedente art. 1, co. 3, ossia ÂŤâŚÂ sentiti i consigli dellâordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNFâŚÂť.
Il successivo art. 35, co. 1, lett. s) demandò quindi al CNF dâistituire e disciplinare, con un apposito regolamento, lâelenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dellâordinamento democratico delle stesse nonchĂŠ dellâofferta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuitĂ .
Al riguardo, intervenne il regolamento n. 1 del 13 aprile 2013, coi quale il CNF emanò le norme sullâistituzione, il riconoscimento e la tenuta dellâelenco delle associazioni specialistiche forensi, disponendo allâart. 3 essenzialmente che: a) lo statuto di queste ultime prevedesse espressamente, tra i loro fini statutari, la promozione del profilo professionale specialistico, nonchĂŠ la formazione e lâaggiornamento nella materia di competenza; b) avessero un numero dâiscritti significativo su base nazionale e fossero presenti con sedi operative in almeno la metĂ dei distretti di corte dâappello; c) avessero un ordinamento interno su base democratica; d) assicurassero lâofferta formativa nella materia di competenza con strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate.
Accadde, però e con delibera del 25 ottobre 2013, che il CNF avesse autorizzato qual associazione forense specialistica la AIDLASS, con sede in Roma, avente sĂŹ piĂš di 800 avvocati iscritti e la presenza in oltre la metĂ dei distretti di corte dâappello, ma anche una vocazione socio-culturale (non diretta per forza alla formazione professionale) ed una composizione non esclusivamente di avvocati (componenti esclusivi dellâordinamento forense), essendovi iscritti, p.es., studiosi di diritto del lavoro, magistrati, sindacati e pure imprese ordinarie.
2. â Avverso tal delibera n. 1/2013 ed ogni altro atto presupposto e connesso (in particolare, pure il regolamento n. 1/2013, nella parte in cui, in assenza di definizione giuridica della qualificazione di associazione forense, potesse consentire il riconoscimento della qualificazione ad associazioni anche di soggetti diversi dai soli iscritti allâAlbo professionale forense) insorsero lâAGI e le Associazioni forensi consorti innanzi al TAR Lazio, col ricorso NRG 13195/2013.
Al riguardo, esse dedussero in diritto:
1) â il difetto dâistruttoria e la violazione del procedimento dâautorizzazione della controinteressata, in quanto, in disparte lâinammissibilitĂ della prima istanza, la seconda domanda di essa, anche questa non pervenuta con le formalitĂ Â ad substantiam di cui allâart. 4 del regolamento, pervenne al mattino dello stesso giorno (25 ottobre 2013) in cui fu esaminata ed accolta dal CNF e senza che vi fossero i prescritti documenti, tantâè che nella specie si trattò dâuna decisione dâufficio su unâistanza inesistente, causa di nullitĂ della delibera ai sensi dellâart. 21-septies della l. 7 agosto 1990 n. 241;
2) â lâirrilevanza dellâassenza dâuna definizione normativa di ÂŤassociazione professionale forenseÂť, giacchĂŠ questâultima non può comprendere che esclusivamente avvocati iscritti allâalbo (solo i quali costituiscono lâordine forense) e non possono esser autorizzate associazioni a composizione mista (con soggetti terzi e/o persone giuridiche, con vocazione solo culturali, lontane cioè dalla pratica professionale e tali da introdurre interessi concorrenti, tali da minare lâautonomia e lâindipendenza dellâavvocatura), essendo le associazioni enti esponenziali dellâordinamento forense, che legano tra loro gli avvocati specialisti per garantire lâeffettivitĂ della tutela dei diritti;
3) â lâillegittimitĂ dellâart. 3 del regolamento, ove fosse stato inteso aperto allâammissione di associazioni a composizione mista o senza vocazione professionale, in quanto le norme della legge n. 247 erano giĂ ben chiare nel prevedere che le associazioni forensi fossero tali solo se i loro iscritti erano persone fisiche iscritte agli albi degli avvocati.
Lâadito TAR, con sentenza n. 8039 del 24 luglio 2014, dichiarò inammissibile lâimpugnazione attorea per difetto dellâinteresse azionato, poichĂŠ: I) lâammissione dellâAIDLASS nellâelenco delle associazioni forensi specialistiche non comportò alcuna lesione concreta, diretta e attuale nella sfera giuridica delle ricorrenti, non essendovi un diritto âesclusivoâ, previsto dalla l. 247/2012, ad esser ammesse nellâelenco in capo alle Associazioni specialistiche composte di soli avvocati; II) queste ultime, in base a detta legge, furono destinate a svolgere un ruolo nellâambito della formazione (per cui fu ragionevole che non fossero composte da soli avvocati) ed una funzione consultiva nei confronti non del Ministero, bensĂŹ del solo CNF (unico soggetto rappresentativo degli interessi di categoria), donde lâassenza anche potenziale di conflitti dâinteresse; III) mancò lâattualitĂ dellâinteresse al ricorso in quanto il regolamento ministeriale sulla formazione forense previsto dallâart. 9 della l. 247/2012 non era ancora stato emanato, donde la mera eventualitĂ della lesione alla posizione delle ricorrenti.
3. â Appellarono quindi lâAGI e consorti, con il ricorso in epigrafe, deducendo lâerroneitĂ della declaratoria dâinammissibilitĂ statuita dallâimpugnata sentenza (anche con riguardo alla pluralitĂ dei casi in cui le associazioni esercitano, sĂŹ in forma mediata ma pur sempre per questioni strettamente inerenti alla professione forense, funzioni consultive: cfr., p. es., gli artt. 4, 13 e 21 della legge n. 247), poichĂŠ chi ha titoli per qualificarsi qual consulente del CNF nellâinterlocuzione col Ministero nellâattuazione regolamentare della legge professionale forense, ha titolo pure per opporsi allâillegittimo riconoscimento del medesimo titolo in capo ad un soggetto terzo che mai potrebbe rivestirne la qualifica ed è in una situazione di potenziale ma concreto conflitto di interessi di talune categorie (sindacati e imprese) coi doveri dâindipendenza e dâautonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati, irrilevante essendo il richiamo del TAR alla mancata emanazione del regolamento sulla formazione forense, visto che le associazioni specialistiche non limitano i propri compiti solo a tal materia. Le Associazioni appellanti ripropongono espressamente i tre motivi di gravame assorbiti o non esaminati dal TAR.
Resistono in giudizio il CNF e lâAIDLASS, concludendo per la sopravvenuta carenza dâinteresse (a causa dellâavvenuto rinnovo dellâiscrizione, non impugnato, nellâelenco delle associazioni) e, in ogni caso, per lâinfondatezza dellâappello.
4. â Pare al Collegio che, a colpo dâocchio, lâAIDLASS sia piĂš un centro studi e formazione, che la libera unione di avvocati aventi una specializzazione forense in una data branca dellâordinamento.
Ciò posto, ad avviso del Collegio non coglie nel segno lâeccezione dâimprocedibilitĂ dellâappello, a cagione dellâavvenuta delibera (25 maggio 2018) di reiscrizione di AIDLASS nellâelenco delle associazioni forensi specialistiche. Per vero ed in base alla serena lettura dellâart. 5, co. 5 del regolamento n. 1/2013, la reiscrizione è un istituto avente carattere ricognitivo della persistenza dei requisiti in capo al soggetto che la richieda. Tanto a differenza della prima iscrizione, che ha certo unâefficacia costitutiva, instaurando il rapporto titolato col CNF, nonchĂŠ della revoca dallâelenco stesso, che risolve il rapporto stesso e, pertanto, lâeccepita fattispecie non è idonea ad estinguere lâinteresse azionato in questa sede.
Se, poi, il preteso difetto dâinteresse sâinvera nellâassenza dâuna lesione diretta alle Associazioni appellanti, lâassunto è manifestamente infondato. Anzitutto, pare al Collegio che il TAR abbia errato, trovando un commodus discessus in tal assunto, a ritenere inesistente lâinteresse attoreo allâimpugnazione della delibera dâiscrizione di AIDLASS. Infatti, è certo vera lâassenza, nella fonte primaria e nel regolamento, tanto dâun numero chiuso di associazioni iscrivibili nel relativo elenco quanto dellâesclusivitĂ Â ratione materiae delle associazioni stesse, tantâè che, per restare nel campo del diritto pubblico, si rivengono due sodalizi di avvocati specializzati in diritto amministrativo. Pur tuttavia, ciascunâassociazione, stante la rilevanza dei suoi compiti dâausilio e consulto al CNF e nella formazione degli avvocati di categoria, è titolare di un preciso interesse protetto a far constare lâassenza dei requisiti ex art. 3 del regolamento in capo ad un sodalizio terzo che non si configuri come libera associazione di avvocati e sâappalesi al piĂš, al di lĂ dellâautorevolezza dei differenti soggetti colĂ associati o dellâarricchimento che essi vi apportino, un centro per gli studi e la ricerca, anche applicata, nella materia di riferimento, cioè non ÂŤforenseÂť.
Lâuso nel regolamento di tal aggettivo qualificativo delle associazioni vuol significare, come ben lo colgono le appellanti, la delimitazione soggettiva di tali sodalizi, quali articolazioni coadiutrici su base volontaria e per specialitĂ del CNF, ai soli avvocati iscritti al relativo albo, soltanto i quali costituiscono lâordine forense
5. â Nel merito, lâappello è fondato e va accolto, per le considerazioni di cui appresso.
Il Collegio condivide la doglianza attorea sui molteplici errori procedurali in cui il CNF incorse nellâaccettazione e nella disamina dellâistanza di riconoscimento e prima iscrizione di AIDLASS.
Sfugge al Collegio perchĂŠ mai il CNF, il quale per composizione e grazie allâapporto dei suoi uffici di diretta collaborazione possiede significativi strumenti per evitare procedimenti incongrui, tenda a minimizzare i predetti errori. Infatti, vi fu unâistruttoria non perspicua nellâaccettazione dellâistanza di AIDLASS, pervenuta, una prima volta, non sottoscritta e, una seconda volta, per posta elettronica semplice e non certificata. Non è chi non veda come lâomessa sottoscrizione fosse stata se non un caso di nullitĂ per mancanza dâun elemento essenziale della dichiarazione, perlomeno il difetto della serietĂ dellâimpegno allâiscrizione. Del pari, la richiesta del (recte, lâobbligo discendente dal) lâart. 4 del regolamento del CNF fu una formalitĂ Â ad substantiam, intesa a garantire sia la genuinitĂ della sottoscrizione e della sicura riferibilitĂ dellâistanza al mittente, sia il tempo e lâeffettiva ricezione di essa presso il destinatario, quindi minimi adempimenti collaborativi e dâuso corrente, posti peraltro a garanzia del mittente.
In tal caso, non solo la censura fu tuttâaltro che infondata, ma soprattutto lâistanza non fu affatto validamente proposta. Che, poi e nei fatti, essa raggiunse il suo scopo, fu protocollata e venne pure evasa, sono appunto meri fatti, non atti giuridici. Le istanze amministrative, qual è quella adesso in contestazione, vanno proposte con date modalitĂ , peraltro estremamente semplici e non estranee al comune sentire del giurista e, quantunque sussista il soccorso istruttorio, essa non può trasformare il difetto di dichiarazione in una dichiarazione valida ed efficace, senza che ciò confligga col principio dâautoresponsabilitĂ del dichiarante.
Ben lungi dallâesser un indebito sindacato sullâattivitĂ del CNF, la censura sul difetto dâistruttoria, nellâappuntarsi sulla brevitĂ del tempo nellâesame dellâistanza della controinteressata, in realtĂ fa emergere da tal brevitĂ lâinesatta valutazione sulla riconoscibilitĂ di unâassociazione forense a composizione mista, cosa, questa, tuttâaltro che pacifica o conforme alla ratio della legge e, tale, quindi, da dover essere approfondita in sede di riesame.
6. â Parimenti da accogliere è appunto tal doglianza sullâammissione di tal tipo di associazioni.
Va condivisa lâaffermazione attorea, laddove vuol precisare che lâattivitĂ libero-professionale forense (in sĂŠ, quindi e non in quanto piĂš o meno collegata ad altre e differenti professionalitĂ ) è giĂ da tempo considerata come attivitĂ economica di prestazioni di servizi e, quindi, lâappartenenza di ciascun singolo avvocato ad unâassociazione specialistica costituisce lâattestazione, nei confronti della clientela, un elemento qualificativo di richiamo commerciale. Il ruolo che lâassociazionismo professionale forense svolge, nel mercato delle professioni legali, sâincentra nella circostanza che ciascunâassociazione specialistica comprende solo avvocati i quali, a loro volta, dedicano la propria attivitĂ in modo prevalente allo specifico settore dellâordinamento rappresentato dallâassociazione stessa. Si tratta, quindi, di unâappartenenza che qualifica lâiscritto allâassociazione e, al contempo, lâassociazione in sĂŠ e nel mercato relativo, tantâè che la ÂŤmaggior rappresentativitĂ Âť di ciascuno dei sodalizi professionali è data dal numero degli iscritti.
Non è qui in discussione nĂŠ lâarricchimento culturale che la presenza di professionalitĂ diverse o interdisciplinari nella compagine sociale possa arrecare in ciascuna branca giuridica (pur se ciò non è connotante, basti vedere lâesperienza delle specializzazioni mediche), nĂŠ la collaborazione scientifica multilivello anche nellâorganizzazione dellâattivitĂ formativa permanente degli avvocati di categoria. Ma questi argomenti attengono appunto alla buona funzionalitĂ delle associazioni, non alla loro struttura o alla platea di soggetti associabili.
Questi ultimi possono esser solo avvocati, non anche meri giuristi oppure cultori o appassionati della materia, per lâassociazionismo dei quali si rinvengono altre libere formazioni sociali, ossia non coinvolte istituzionalmente nel CNF. In caso contrario, si avrebbe una situazione di potenziale ma concreto conflitto di interessi coi doveri dâindipendenza e dâautonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati del libero fòro. Tanto a causa della presenza nelle associazioni, volte per compito di legge essenzialmente a praticare e realizzare le specializzazioni nella professione forense, di talune categorie contigue ma differenti (magistrati), se non ontologicamente estranee a questâultima (non giuristi, imprese), cosa, questa, che potrebbe addirittura configurare associazioni anche del tutto prive di avvocati.
A tal proposito, deve il Collegio condividere lâanomalia dâun sodalizio qual è la controinteressata, i cui meriti di associazione culturale sono innegabili, ma irrilevanti. Il fatto di porre il diritto del lavoro al centro dei suoi interessi culturali non la rende, per ciò solo, associazione di avvocati del lavoro ai sensi del regolamento n. 1/2013, nĂŠ la rende immune da tali conflitti. Invero, poichĂŠ tra i suoi associati vi sono esponenti delle associazioni sindacali e delle parti datoriali âdato, questo, in sĂŠ non illecito e, in taluni casi, virtuoso negli enti ove son composti i conflitti sociali e del lavoroâ, nel caso in esame tali esponenti, essendo portatori diretti di interessi rispetto ai quali il libero fòro ha un dovere di terzietĂ . La ragione è evidente e non pare possibile al Collegio che sfugga al CNF: il compito del libero fòro è di affiancare lâuna o lâaltra parte nellâaffermazione dei rispettivi bisogni di tutela (anche stragiudiziale) e di dar loro supporto tecnico-giuridico ai rispettivi convincimenti circa lâinterpretazione e la corretta applicazione della legge, in un confronto dialettico avanti la Magistratura, terza per attribuzione istituzionale.
Pertanto, non è possibile predicare lâesistenza di unâassociazione forense che tolleri, anzi propugni al proprio interno, pur quando essa coadiuvi il CNF, la commistione istituzionale di tutti questi ruoli, fuori da quegli eccezionali casi ove lâordinamento, in modo espresso ed a garanzia di supremi o rilevanti interessi, consenta a tali fini la compresenza di portatori di plurime e distinte esperienze e professionalitĂ . Una cosa, quindi, è lâesistenza di note e prestigiose associazioni interprofessionali (le quali propugnano il dibattito culturale giuridico ai massimi livelli scientifici), ben altra cosa è lâassociazionismo istituzionale di ciascuna categoria professionale giuridica (che può apparire, agli occhi del profano o del malizioso, partigiana quando non corporativa, ma che serve proprio a tener distinti i ruoli pubblici che ognuna di esse deve realizzare, in libertĂ ed autonomia).
7. â In definitiva, lâappello va accolto nei termini fin qui visti. Tutte le questioni testĂŠ vagliate esauriscono la vicenda sottoposta allâesame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dellâart. 112 c.p.c. e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
La novitĂ della questione e giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sullâappello (ricorso NRG 2288/2015 in epigrafe), lo accoglie e per lâeffetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la delibera del CNF in data 25 ottobre 2013 (ammissione dellâAIDLASS qual associazione forense specialistica), con salvezza dellâulteriore attivitĂ di riesame.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâAutoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2021, con lâintervento dei magistrati:
(omissis)





