FATTO
Con ricorso in appello notificato l’8 gennaio 2007 e depositato il 29 seguente la Nova s.r.l. ha esposto che con gravame a lei notificato il 18 ottobre 2006 e depositato il 25 seguente la ditta Derby Bar impugnava il diniego, oppostole dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona con nota del 30 agosto 2006, di accesso ai dati e documenti relativi all’ammontare delle royalty percepite dalla medesima negli ultimi cinque anni e all’incasso annuo del bar interno alla struttura ospedaliera di Torrette, gestito da Nova s.r.l., nonché all’ammontare degli incassi percepiti dai distributori di alimenti e bevande presenti all’interno della medesima Azienda; il TAR per le Marche fissava l’udienza camerale per il 7 novembre 2006 ed il successivo giorno 17 ella produceva memoria contenente controdeduzioni e richiesta di audizione. Con la sentenza n. 1527/06, oggetto dell’appello, lo stesso TAR dava atto di tale memoria ma riteneva di non poterne tener conto per la tardività del suo deposito.
A sostegno dell’appello ha dedotto:
1.- In via preliminare: nullità radicale della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 25, comma quinto, della legge n. 241 del 1990 e violazione del principio del contraddittorio.
L’udienza è stata fissata prima del decorso dei 30 giorni dalla scadenza (in data 17 novembre 2006) del termine per il deposito del ricorso, con conseguente nullità o, comunque, lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.- In via subordinata e nel merito: totale infondatezza del ricorso.
Non sussiste l’interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti in questione, erroneamente affermato in sentenza in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la mancata aggiudicazione in favore della ricorrente della gara. La domanda era inammissibile per genericità, estensione temporale ed assenza di specifica motivazione, nonché in quanto i documenti non sono affatto necessari ai fini della richiesta di risarcimento, già avanzata con ricorso straordinario contenente anche istanza istruttoria per gli stessi dati e documenti: dati e documenti di cui, peraltro, non è dedotta la rilevanza e comunque non ne hanno, poiché gli incassi dipendono dalla specifica capacità ed esperienza dell’impresa. In ogni caso, il giudizio sulla rilevanza spetta al giudice adito per il risarcimento, che invece ha respinto il ricorso straordinario senza il preventivo accesso ai documenti; né la stessa rilevanza può sussistere in altra sede, che il ricorrente non si è premurato di precisare. D’altra parte, si tratta di documenti che appartengono esclusivamente alla Nova s.r.l., detenuti dall’Amministrazione per scopi precisi e limitati, sicché solo il giudice istruttore della causa di merito potrà ordinarne l’esibizione alla stessa Nova quale terzo nei limiti di cui all’art. 118 c.p.c..
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Com’è esposto nella narrativa che precede, con l’appello in esame la Nova s.r.l., in favore della quale è stata aggiudicata la gara per la gestione del bar interno ad una struttura dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona ed in qualità di controinteressata nel ricorso di primo grado proposto dal concorrente alla stessa gara Derby Bar per l’accesso a documenti che la riguardano, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche 14 dicembre 2007 n. 1527, di accoglimento dell’accennato ricorso.
L’appello è fondato in relazione al primo motivo di gravame, con cui si deduce nullità della sentenza appellata giacché pronunciata prima che fosse decorso il termine per il deposito dell’atto introduttivo e senza tener conto della memoria che l’attuale appellante aveva depositato successivamente, ma tempestivamente rispetto allo stesso termine.
Al riguardo, va premesso che il ricorso di primo grado era stato notificato alla Nova s.r.l. il 18 ottobre 2006 (data del ritiro presso l’ufficio postale del plico non consegnato il 16 anteriore per temporanea assenza della destinataria), sicché il termine per il deposito del gravame alla segreteria del TAR sarebbe scaduto il giorno 17 novembre seguente, mentre la causa è stata introitata in decisione all’udienza camerale del giorno 7 precedente.
Ciò posto, va ricordato che l’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990 n. 241 dispone che sui ricorsi in materia di accesso agli atti amministrativi il tribunale amministrativo “decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta”. Ne deriva, nella specie, che la predetta decisione risulta assunta quando ancora era pendente il termine (ordinario, pari a trenta giorni dall’ultima notifica, non estendendosi al medesimo termine la riduzione da sessanta a trenta giorni stabilita dallo stesso art. 25, comma 5, per la sola notificazione del gravame) per il deposito del ricorso e prima ancora che iniziasse a decorrere l’ulteriore termine di trenta giorni per la pronuncia del TAR.
Deve pertanto ritenersi violato il predetto disposto e, di qui, il diritto di difesa di controparte, che non è stata posta in grado di esercitare il medesimo diritto nei limiti temporali consentile dalla norma precitata.
Il vizio riscontrato attiene a difetto di procedura e, perciò, in accoglimento dell’appello la pronunzia dev’essere annullata con rinvio della controversia al Tribunale amministrativo regionale per le Marche ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 affinché il giudizio ivi prosegua con l’osservanza del disposto dell’ultimo comma dello stesso art. 35.
Tuttavia, nell’errore procedurale del rito speciale di cui trattasi, in cui è caduto il primo giudice, la Sezione ravvisa ragioni di compensazione tra le parti del presente giudizio delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata con rinvio della controversia al Tribunale amministrativo regionale per le Marche.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2007 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)






